Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22165 del 03/08/2021

Cassazione civile sez. III, 03/08/2021, (ud. 11/05/2021, dep. 03/08/2021), n.22165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17381/2019 R.G. proposto da:

R.S., rappresentato e difeso dall’Avv. CARMINE LATTARULO,

con domicilio in Roma, presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

ITALIANA ASSICURAZIONI;

– intimato –

O.G.;

– intimato –

I.T.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di TARANTO, n.

1181/2019, pubblicata il 30 aprile 2019, non notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 11 maggio

2021 dal Consigliere Dott. Marilena Gorgoni.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

R.M., il giorno (OMISSIS), alla guida della moto Gilera, di proprietà di R.S., collideva con la Fiat Punto, di proprietà di O.G., condotta da I.T., riportando danni alla moto, asseritamente causati dal conducente dell’auto che non si era fermato allo stop. La società Italiana Assicurazioni, assicuratrice di R.M., non provvedeva a dar seguito alla richiesta di risarcimento e, pertanto, veniva citata in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Taranto, il quale, con la sentenza n. 1924/12, la condannava ad esibire copia del procedimento di contestazione e valutazione del danno ed a comunicare i motivi specifici della mancata offerta.

Italiana Assicurazioni si limitava ad esibire la perizia meccanica. Veniva, pertanto, citata in giudizio, insieme con O.G. e I.T., dinanzi al Giudice di Pace di Taranto, per rispondere a titolo risarcitorio dei danni alla moto causati da O.G..

Il giudice adito, con la sentenza n. 10/2017, rigettava la domanda e compensava le spese di lite.

R.S. proponeva appello, dinanzi al Tribunale di Taranto, lamentando la valutazione delle prove da parte del Giudice di Pace e la contraddittoria ed omessa motivazione in ordine alla valutazione della prova testimoniale resa da I.T. nonché la insufficiente e contraddittoria valutazione del contegno della Italiana Assicurazioni; denunciava, altresì, la violazione del D.M. n. 191 del 2008, del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 148 e D.P.R. n. 254 del 2006, art. 8, del D.P.R. n. 45 del 1981, art. 11 dell’art. 5 cod. consumo, della L. n. 229 del 2003, art. 4 e del D.P.R. n.. 254 del 2006, art. 9 nonché l’omessa contestazione specifica da parte dell’impresa di assicurazioni.

Il Tribunale riteneva che l’appello non meritasse accoglimento, perché gli elementi di prova erano insufficienti ed incongrui, la confessione di uno dei litisconsorti necessari è liberamente apprezzata dal giudice, il modello CAI prodotto in primo grado, sottoscritto da I.T. e R.M., risultava incompleto, perché non riportava la descrizione della dinamica del sinistro, il CTU aveva espresso il suo giudizio sulla base di valutazioni astratte, non avendo potuto esaminare il motociclo per un motivo, la cui fondatezza non era stata adeguatamente dimostrata, ma comunque imputabile all’appellante, la comparsa di risposta prodotta in primo grado da Italiana Assicurazioni aveva rilevato incongruenze nelle dichiarazioni rese e nei danni rilevati idonee a fa emergere un contrasto tra la dinamica narrata e i dati oggettivi a disposizione; escludeva che vi fosse un’incidenza tra la violazione del diritto di accesso lamentato dall’appellante e la prova dei fatti di causa, anche in considerazione del fatto che la dichiarazione resa da I.T. era stata allegata al fascicolo di primo grado della compagnia.

R.S. ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando tre motivi.

Nessuna attività difensiva è svolta in questa sede dagli intimati.

La trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di Consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., n. 1 e non sono state depositate conclusioni scritte da parte del PM.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “Violazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 2733, art. 143, comma 2, artt. 115 e 116 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”.

Secondo il ricorrente, il Tribunale, con motivazione apparente, avrebbe ritenuto non raggiunta la prova della responsabilità del convenuto, basandosi sull’incompletezza del Modello CID, il quale non descriveva la dinamica del sinistro, omettendo di considerare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il CID contiene una dichiarazione confessoria resa dal responsabile del danno, proprietario dei veicolo assicurato e litisconsorte necessario, che deve essere liberamente apprezzata dal giudice ai sensi dell’art. 2733 c.c., comma 3, cioè è rimessa al prudente apprezzamento del giudice se la dichiarazione confessoria contrasta con le risultanze di causa; se, invece, come nel caso di specie, in cui tutte le dichiarazioni dei testimoni e l’interrogatorio di I.T. convergono con le dichiarazioni contenute si ha un’inversione dell’onere della prova a carico dell’assicuratore, ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 143.

In aggiunta, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che vi è l’obbligo di non disporre del proprio veicolo da parte dell’assicurato solo per non meno di cinque giorni non festivi, al fine di consentire l’accesso peritale nello stato in cui si trova; perciò non poteva essere rimproverato all’assicurato di non avere conservato la disponibilità del veicolo per metterlo a disposizione del CTU cinque anni dopo l’incidente.

Le argomentazioni del ricorrente non investono la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non si è mai occupata dell’efficacia probatoria del CID nei termini prospettati dal ricorrente, cioè non ne ha mai messo in discussione né la portata confessoria, né si è occupata dei suoi eventuali limiti – i quali, secondo la giurisprudenza di questa Corte, derivano dal fatto che il CID sia sottoscritto o meno dal soggetto che, oltre a risultare conducente del veicolo, ne sia anche il proprietario, essendo solo quest’ultimo litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicurazione con azione diretta, ex art. 144,149 e 141 codice delle assicurazioni (Cass. 20/02/2018, n. 4010) – tantomeno si è preoccupata di accertarne la possibilità di utilizzarlo quale indizio – ove quanto descritto nel documento sia smentito, per incompatibilità oggettiva, da quanto accertato in giudizio, posto che “L’incompatibilità logica delle dichiarazioni con la dinamica del sinistro e’, secondo questa Corte, un momento antecedente rispetto all’esistenza e alla valutazione della dichiarazione confessoria (Cass. 25/06/2013, n. 15881)” – essendosi limitata ad evidenziarne la lacunosità in ordine alla ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Neppure nella parte relativa al fatto che il danneggiato assicurato non è tenuto a mantenere disponibile sine die il mezzo incidentato al fine di consentire la perizia sui danni si confronta adeguatamente con il ragionamento del Tribunale, il quale si è sì occupato della questione, ma come tassello di un ragionamento complesso giustificativo della decisione reiettiva.

Il motivo non può, dunque, che dirsi inammissibile, dovendosi ribadire che per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione; il che non avviene quando, come in questo caso, l’esercizio del diritto d’impugnazione non sia valso ad esplicitare né a specificare le ragioni per cui una data statuizione è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere (Cass. 16/04/2021, n. 10128; Cass. 10/08/2017, n. 19989).

2.Con il secondo motivo il ricorrente imputa alla sentenza gravata “Violazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 148,D.P.R. n. 254 del 2006, art. 8 e D.P.R. n. 45 del 1981, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”. Italiana Assicurazioni era stata condannata, con la sentenza n. 1924/2012, ad esibire tutti i documenti contenuti nel suo fascicolo e a giustificare specificamente le ragioni della mancata offerta, ciononostante, aveva esibito solo la perizia meccanica; pertanto, secondo la prospettazione del ricorrente, il procedimento sarebbe nato viziato da un procedimento di constatazione e valutazione del danno di cui l’impresa assicuratrice aveva omesso di riferire al suo assicurato. In aggiunta, Italiana Assicurazioni, non formulando un’offerta di indennizzo e non avendone specificate le ragioni, D.Lgs. n. 209 del 2005, ex art. 148 avrebbe violato una serie di prescrizioni normative, alcune riportate nell’epigrafe del motivo, e di principi giurisprudenziali che sanciscono e rafforzano i diritti di informazione dell’assicurato e gli obblighi di cooperazione a carico dell’assicuratrice.

Lo sviluppo argomentativo del mezzo impugnatorio non è in grado di dimostrare la rilevanza della censura formulata. Il giudizio per cui è causa è stato originato da una domanda di liquidazione dei danni riportati nel sinistro; non si intuisce, quindi, la ragione per cui la sentenza meriterebbe censura per non aver rilevato che l’impresa assicuratrice non aveva formulato una proposta di indennizzo; tantomeno è possibile escludere che quella formulata non sia una censura del tutto nuova. La sentenza impugnata, infatti, non se ne occupa: il che poneva a carico del ricorrente, al fine di evitare una pronuncia di inammissibilità del motivo, l’onere (nella specie, però, restato inadempiuto) non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (così, da ultimo, Cass. 26/04/2021, n. 10968).

Del resto, quanto alla asserita violazione del diritto di accesso, il Tribunale aveva già rilevato l’assenza di incidenza concreta tra la violazione lamentata dal ricorrente e la prova dei fatti oggetto del giudizio (p. 2, lett. f) e non c’e’ alcun argomento, nel mezzo impugnatorio, che confuti tale rilievo.

3.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “Violazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”.

Il nocciolo del ragionamento del ricorrente è il seguente: ritenuto impossibile ricostruire la dinamica dell’incidente, il giudice avrebbe dovuto imputare la pari responsabilità ai conducenti coinvolti nell’incidente, ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2.

Il motivo è infondato.

In tema di circolazione stradale, ai fini dell’applicabilità della presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c.c. è necessario che il danneggiato assolva all’onere probatorio avente ad oggetto il nesso causale tra la circolazione del veicolo e l’evento dannoso. La presunzione di legge presuppone, infatti, la esistenza di un preciso rapporto di causalità tra la circolazione, o le particolari modalità della circolazione accertate per ciascun veicolo e l’evento (così Cass. 26/04/1994, n. 3958; Cass. 19/07/2011, n. 15818). La voluntas legis è quella di introdurre un criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità oppure di stabilire con certezza l’incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell’evento. L’utilizzabilità della presunzione postula pertanto l’infruttuoso espletamento dell’attività istruttoria richiesta, sicché il giudice non può farvi ricorso se siano rimaste inevase istanze probatorie (Cass. 19/05/2003, n. 7777).

R.S. non può, dunque, pretendere di giovarsi della presunzione di cui alla norma invocata, non avendo assolto all’onere probatorio sull’esistenza di tale nesso causale. Il Tribunale, infatti, con motivazione qui riconosciuta immune da vizi, ha ritenuto non provata la stessa dinamica del sinistro e quindi quest’ultimo come accadimento unitariamente considerato.

Il motivo va, dunque, respinto.

4. Ne consegue il rigetto del ricorso.

5. Nulla deve essere liquidato per le spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

6. Seguendo l’insegnamento di Cass., Sez. U., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di Cassazione, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2021

 

 

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