Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22164 del 22/09/2017
Cassazione civile, sez. trib., 22/09/2017, (ud. 12/09/2017, dep.22/09/2017), n. 22164
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. PERRINO Maria Angelina – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15794/2011 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
Furno Oreficeria Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Fabio Pannone,
con domicilio eletto presso l’Avv. Silvio Bozzi, in Roma viale
Regina Margherita n. 1, giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 139/52/10, depositata il 19 maggio 2010.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12 settembre
2017 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fuochi Tinarelli;
Letta la memoria depositata dal Sostituto Procuratore generale
Giovanni Giacalone, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
Letta la memoria depositata dall’Avv. Pannone per la
controricorrente.
Fatto
RILEVATO
Che:
– l’Agenzia delle Entrate ricorre contro la decisione della CTR della Campania in epigrafe assumendo, con un motivo, violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., ed omessa o insufficiente motivazione su fatto controverso decisivo, per aver il giudice d’appello ritenuto – a fronte delle documentate allegazioni dell’Ufficio, atte a dimostrare l’esistenza di maggiori ricavi non contabilizzati ai fini Iva, Irpef ed Irap per il 2005 da parte della Furno Oreficeria Srl – la pretesa infondata con una inadeguata valutazione degli elementi forniti ed in assenza di idonei elementi contrari da parte della contribuente.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
– va disattesa, preliminarmente, l’eccepita inammissibilità per aver il ricorrente cumulato diverse e distinte doglianze (per violazione di legge e vizio motivazionale) senza individuare in termini puntuali le violazioni di legge e le carenze motivazionali;
– l’intero sviluppo del motivo, difatti, al di là dell’indicazione di (anche) un vizio di violazione di legge, si articola in termini univoci e chiari sulla denuncia del vizio motivazionale in relazione al ragionamento presuntivo operato dal giudice, censurato come assolutamente carente;
– nel merito, la doglianza è fondata;
– la CTR, infatti, nonostante la pluralità degli elementi allegati – e documentati con riproduzione dell’avviso di accertamento in osservanza del principio di autosufficienza – dall’Ufficio (un utile esiguo, pari a 9.096,00 Euro da ripartire tra tre soci; elevati conferimenti in capitale, pari ad oltre 178.000,00 Euro; incongruenza dei ricavi con lo studio di settore applicabile; incongruenza rispetto ai ricavi ottenuti da altro esercizio di analoghe dimensioni e localizzazione; elevato costo del personale, pari ad oltre il doppio dell’utile, e in assenza di ogni giustificazione da parte della contribuente), si è limitata ad esaminare, negandone la rilevanza probatoria in termini dogmatici, uno solo di questi (l’elevato costo del personale), ed ha completamente trascurato tutte le ulteriori circostanze acquisite al giudizio, mentre i requisiti della gravità, precisione e concordanza vanno ricavati in relazione al complesso degli indizi, che sono soggetti a una valutazione di sintesi articolata e globale (v. da ultimo Cass. n. 12002 del 2017);
– la sentenza va pertanto cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione, perchè provveda all’ulteriore giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017