Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22164 del 20/10/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 22164 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA

sul ricorso 4475-2013 proposto da:
VICECONTI

LAURA

elettivamente

VCCLRA75B55A089C,

domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo
studio dell’avvocato STANISCIA NICOLA, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente 2014
950

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del
Ministro pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che 1o rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 20/10/2014

-

resistente

I

avverso il decreto n.E.R. 1212/2012 della CORTE
D’APPELLO di PERUGIA, depositate il 31/08/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/04/2014 dal Consigliere Dott. MARIA

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

ROSARIA SAN GIORGIO;

Ritenuto in fatto
1. – Laura Vicecontì chiedeva alla Corte d’appello di Perugia, con
ricorso depositato in data 4 aprile 2011, il riconoscimento dell’equa
riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, per la irragionevole

primo grado (iniziato con atto di citazione notificato il 3 novembre 1997
e definito con sentenza depositata il 26 settembre 2002) e proseguito
avanti alla Corte di appello di Roma, in sede di gravame (dal 7 novembre
2003, data dell’atto di citazione in appello, al 2 febbraio 2011, data
del deposito della sentenza), invocando la condanna del Ministero della
Giustizia al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente, oltre
interessi legali e spese giudiziali.
2. – La Corte di appello adita, con decreto depositato il 31 agosto
2012, accoglieva la domanda proposta e, per l’effetto, condannava il
predetto Ministero al pagamento in favore della ricorrente, per il titolo
dedotto in giudizio, della somma di Euro 7250,00 oltre interessi legali
dalla domanda al saldo, condannando lo stesso Ministero alla rifusione
delle spese giudiziali, in riferimento alle quali, ritenuta la
particolare semplicità della causa, riduceva fino alla metà gli onorari,
e che liquidava in complessivi Euro 267,50 per onorari e 325,00 per
diritti, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, con
attribuzione ai procuratori antistatari.
3.

Avverso il menzionato decreto ha proposto ricorso per cassazione la

Viceconti sulla base di un unico motivo.
Considerato in diritto

3

durata di un giudizio civile svoltosi dinanzi al Tribunale di Roma, in

1. – Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione in forma ~ciRcAvu,
2. – Con l’unico motivo dedotto la ricorrente ha denunciato (ai sensi
dell’art. 360, n. 3, c.p.c.) la violazione degli artt. 91 e segg. c.p.c.,
avendo la Corte territoriale liquidato le spese della controversia in una

complessiva di Euro 1.020,81, calcolata sul corrispondente scaglione
della tariffa forense compreso tra Euro 5.200,01 ed Euro 25.200,00, in
relazione alla sorte liquidata in favore della stessa ricorrente.
3. – Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.
In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza
di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi
ad una globale determinazione, in misure inferiori a quelle esposte, dei
diritti e degli onorari di avvocato, ma ha l’onere di dare adeguata
motivazione della eliminazione o della riduzione di voci da lui operata,
allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità,
l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli
atti ed alle tariffe, in relazione alla inderogabilità dei relativi
minimi, a norma della L. n. 794 del 1942, art. 24. Ne consegue che, ove
non risulti una specifica motivazione al riguardo, non può essere
superata la soglia minima inderogabile prevista per legge in relazione
alle singoli voci effettivamente spettanti in ordine alle singole
attività professionali espletate.
Pertanto, essendo configurata, nella fattispecie, proprio quest’ultima
eventualità in rapporto allo scaglione tariffario concretamente
applicabile nella controversia di merito in questione avuto riguardo alle

4

misura inferiore ai limiti di legge, da individuarsi in quella

complessive voci correttamente indicate nell’interesse della ricorrente,
a quest’ultima avrebbe dovuto essere liquidata la globale somma di Euro
1.020,81, così ripartita: Euro 40,81 per esborsi, Euro 775,00 per diritti
ed Euro 205,00 per onorari, oltre rimborso forfettario ed accessori come

4. In definitiva, in accoglimento del ricorso, può, previa parziale
cassazione del decreto impugnato e non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto (ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2),
provvedersi a decidere direttamente la causa nel merito in questa sede in
ordine alla riliquidazione delle spese processuali, riconoscendo, in
favore della ricorrente, in sostituzione di quanto statuito dalla Corte
perugina, i compensi nella misura complessiva come precedentemente

fr

specificata, ferma l’attribuzione atprocuratorCantistatariO.
In virtù del principio della soccombenza il Ministero intimato deve
essere condannato anche al pagamento delle spese della presente fase di
legittimità, liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del
difensore della ricorrente, per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato limitatamente al
capo relativo alle spese e, decidendo nel merito sul punto, condanna il
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro

pro tempore,

al

pagamento integrale delle spese del giudizio svoltosi dinanzi alla Corte
di appello di Perugia, riliquidando le stesse in complessivi Euro
1.020,81, di cui Euro 40,81 per esborsi, Euro 775,00 per diritti ed Euro
205,00 per onorari, oltre rimborso forfettario ed accessori come per

5

per legge (v., tra le altre, Cass., sent. n. 9218 del 2013).

legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, avv.
Gina Tralicci. Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle
spese della presente fase di legittimità, liquidate in complessivi Euro
342,50, di cui Euro 292,50 per compensi ed Euro 50,00 per esborsi, oltre

al difensore dichiaratosi antistatario, avv. Nicola Staniscia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione
Civile, il 10 aprile 2014

iva e c.a.p. nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA