Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22164 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. III, 05/09/2019, (ud. 10/05/2019, dep. 05/09/2019), n.22164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21963-2014 proposto da:

CONSOB – COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA, in persona

del Presidente e legale rappresentante pro tempore

V.G.C.F., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO SARTI 4,

presso lo studio dell’avvocato BRUNO CAPPONI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati GIULIANA MANTO, FABIO BIAGIANTI,

ANNA ELISABETTA MUSY;

– ricorrente –

contro

D.R.E., R.A., C.L.M.,

N.M., M.A., L.G. e L.V.

in qualità di eredi di L.E., elettivamente domiciliati in

ROMA, LARGO MESSICO, 7, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

TOZZI, rappresentati e difesi dall’avvocato DARIO TREVISAN;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 888/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata l’11/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2019 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e di quello incidentale;

udito l’Avvocato FABIO BIAGIANTI, ANNA ELISABETTA MUSY, GIULIANA

MANTO;

udito l’Avvocato DARIO TREVISAN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- C.L.M., M.A., L.E., N.M., D.R.E. e R.A. convennero in giudizio la CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della perdita delle somme di denaro che essi, tra il 1990 e il 1992, in virtù di un contratto di negoziazione titoli, avevano versato alla società A.C. Girardi C. Commissioni in Borsa S.p.A. successivamente trasformatasi in A.C. G. & C. S.p.a. S.i.m. (di seguito anche G.) e dichiarata fallita nel 1994 con sentenza n. 58843 del Tribunale di Milano – e da questa distratte a causa di spregiudicate operazioni finanziarie, per le quali alcuni dei suoi esponenti erano stati imputati del reato di bancarotta per distrazione dei beni.

1.1.- In particolare, gli attori imputarono alla CONSOB di aver contribuito alla produzione dei danni da essi patiti a causa del suo comportamento omissivo e negligente in relazione agli obblighi di vigilanza e di controllo istituzionalmente ad essa pertinenti, nonchè per avere, sebbene a conoscenza di numerose informative relative alle irregolarità commesse dalla G., autorizzato la stessa società all’esercizio della intermediazione immobiliare con la Delib. n. 5846 del 1991.

1.2.- Nel corso del giudizio di primo grado intervenne volontariamente P.G. il quale, adducendo di aver consegnato alla G. una somma di denaro a fini di investimento e previo un contratto di raccolta ordini, formulò domande risarcitorie analoghe a quelle spiegate dagli originari attori.

1.3. – Nel contraddittorio con la CONSOB convenuta, il Tribunale di Roma, con sentenza del febbraio 2009, dichiarò ammissibile l’intervento volontario del P., rigettandone, tuttavia, nel merito la domanda; accolse parzialmente le domande attoree e condannò la CONSOB a risarcire alla C.L. la somma di Euro 1.647.390,52, alla M. la somma di Euro 89.899,56, al D.R. la somma di Euro 25.898,77, alla N. la somma di Euro 756.053,48, al L. la somma di Euro 1.309.443,25 e al R. la somma di Euro 586.694,19, oltre al pagamento delle spese di lite.

2.- Avverso tale decisione proponeva appello la CONSOB, nel cui giudizio svolgevano appello incidentale M.A., R.A. e N.M..

Con ulteriore atto di citazione proponevano appello avverso la medesima sentenza C.L.M., D.R.E., nonchè Veronica L. e L.G., quali eredi di L.E. e in questo giudizio si costituiva P.A., proponendo altresì appello incidentale.

2.1.- Riuniti i giudizi ex art. 335 c.p.c., la Corte d’appello di Roma, con sentenza dell’11 febbraio 2014, rigettava tutte le impugnazioni, confermando integralmente la sentenza di primo grado.

2.2. – A fondamento della decisione la Corte territoriale, per quanto rileva in questa sede, osservava che: 1) le condotte ascritte alla CONSOB e le condotte tenute dagli amministratori della G. erano da reputarsi cause concorrenti del fatto dannoso – perdita dei risparmi degli investitori-, così da doversi ritenere sussistente la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c.; 2) poteva, quindi, estendersi alla CONSOB, ai sensi dell’art. 1310 c.c., l’efficacia dell’atto interruttivo della prescrizione, decorrente dalla data (7 luglio 1994) di fallimento della G., in base al termine di cinque anni di cui all’art. 2947 c.c., comma 1, (non potendo operare il termine prescrizionale più lungo derivante da reato, ex art. 2947 c.c., comma 3, che presupponeva una identità e concomitanza tra gli elementi, oggettivo e soggettivo, dell’illecito civile e dell’illecito penale, nella specie non ravvisabile), consistente nella costituzione di parte civile (avvenuta nel settembre 1997) nel procedimento penale a carico degli amministratori della G.; 3) la responsabilità della CONSOB sussisteva in quanto: a) aveva omesso di adottare, nei confronti della G., provvedimenti di revoca o sospensione dell’autorizzazione ad operare in qualità di commissionaria negli antirecinti alle grida, nonostante le innumerevoli e gravi violazione emerse nel corso dei controlli ispettivi svoltisi tra il 1889 e 1991, i dubbi circa la situazione patrimoniale e finanziaria della società, l’uso improprio delle disponibilità ricevute dai clienti, nonchè le ripetute denunce all’Autorità giudiziaria nel 1990; b) aveva autorizzato l’iscrizione della società all’Albo delle S.i.m., nonostante ad essa fosse attribuito dalla L. n. 1 del 1991 e dal suo regolamento di esecuzione n. 5386/1991, il previo controllo della sussistenza sia dei requisiti formali che di sostanza, potendo, altresì, acquisire direttamene ulteriori elementi informativi, oltre i documenti esibiti dal richiedente; 4) nella liquidazione del danno patito dai risparmiatori, il giudice di primo grado aveva correttamente utilizzato, quale sostegno probatorio, i documenti prodotti dagli stessi attori, in quanto, oltre al fatto che la CONSOB non aveva disconosciuto la conformità delle fotocopie, nè aveva richiesto la produzione degli originali (sollevando “la questione solo con l’appello”, avendo in primo grado effettuato solo generiche contestazioni), aveva sottoposto il contenuto della documentazione anzidetta “ad un severo vaglio critico espungendo da essa i soli elementi certi ed utili ai fini decisori”; 5) in assenza di un principio di “immanenza” della prova documentale e dovendo il giudice decidere della causa juxta alligata et probata, il Tribunale aveva correttamente liquidato il danno patrimoniale, essendo onere della parte stessa verificare l’integrità del proprio fascicoli e non avendo, peraltro, gli attori provveduto a segnalarne l’incompletezza involontaria; 6) il giudice di primo grado aveva, nel rispetto dell’art. 112 c.p.c., correttamente limitato la corresponsione degli interessi fino al 28 dicembre del 2005, come da richiesta espressa con la memoria attorea ex art. 183 c.p.c. e come da conclusioni di primo grado (che rinviavano “all’atto introduttivo del giudizio e agli atti successivi”), non potendo a tal fine rilevare il diverso contenuto della memoria ex art. 190 c.p.c., finalizzata soltanto a replicare alle deduzioni avversarie nonchè ad illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nella comparsa conclusionale; 7) non poteva essere riconosciuto il richiesto danno morale, per carenza del presupposto di un illecito penalmente rilevante ravvisabile nel comportamento dei funzionari della CONSOB, essendosi parte attrice limitata alla descrizione dei soli fatti materiali senza tener conto dell’elemento soggettivo del reato e non essendo stato, nella specie, “acquisito alcun elemento certo per potersi ritenere che il comportamento degli stessi fosse intenzionalmente diretto a favorire la G.”.

3.- Per la cassazione di tale sentenza ricorre la CONSOB sulla base di cinque motivi.

Resistono con congiunto controricorso M.A., N.M., R.A., C.L.M., D.R.E., nonchè Veronica L. e L.G., quali eredi di L.E., che, a loro volta, hanno proposto ricorso incidentale affidandolo a cinque motivi, cui resiste con controricorso la CONSOB.

La ricorrente ha depositato istanza di rimessione alle Sezioni Unite sulle questioni che attengono al termine prescrizionale ed all’effetto estensivo dell’interruzione della prescrizione; i controricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ricorso principale CONSOB.

1.- Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione delle leggi n. 216 del 1974 e n. 1 del 1991, dei Regolamenti nn. 3627 del 1988 e 5386 del 1991, attuativi delle prime, nonchè dei principi di legalità e gerarchia delle fonti; è inoltre denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 33,103,114,278 e 279 c.p.c., per aver erroneamente la Corte capitolina trattato come un’unica controversia, cause distinti e cumulate.

La ricorrente, all’esito di una ampia e ragionata ricognizione della normativa di settore succedutasi nel tempo (dal 1974 al 1991), sostiene potersi, infine, ricavare taluni principi di diritto, atti ad evidenziare l’errore in cui sarebbe incorso il giudice di appello nel ritenere sussistente la responsabilità aquiliana di essa CONSOB per omissione colposa di controlli doverosi, delibando in maniera unitaria il tema delle condotte dalla medesima esigibili e degli effetti dei suoi poteri, senza tener conto della diversità delle discipline diacronicamente intervenute e con ciò erroneamente trattando e decidendo le sei cause, ognuna pertinente specificamente al singolo risparmiatore, come un’unica controversia, senza tener conto dei diversi tempi in cui ciascun attore aveva effettuato i rispettivi versamenti.

In particolare, assume la CONSOB che: 1) “le disposizioni della L. n. 216 del 1974 e del Regolamento CONSOB n. 3267 del 1988 nonchè quelle transitorie della L. n. 1 del 1991, applicabili alle commissionarie ammesse negli antirecinti alle grida delle Borse Valori si interpretano nel senso che alla CONSOB non erano attribuiti poteri autorizzatori, cautelari o inibitori idonei ad incidere, in senso abilitativo e/o interdittivo, sullo svolgimento dell’attività di intermediazione in titoli da esse esercitate nei confronti del pubblico”; 2) “le disposizioni della L. n. 1 del 1991 e del Regolamento CONSOB n. 5386 del 1991 disciplinanti l’autorizzazione all’esercizio delle attività di intermediazione immobiliare e l’iscrizione nell’Albo delle Sim, avuti anche a mente i principi di legalità e di gerarchia delle fonti del diritto, si interpretano nel senso che la CONSOB poteva e doveva, in sede di autorizzazione, esercitare un’attività vincolata di accertamento dei requisiti oggettivi previsti dalla normativa su base documentale e non un’attività discrezionale di valutazione di requisiti non predeterminati dalle norme sulla base di elementi conoscitivi diversamente acquisibili, nè valutare eventuali attività precedentemente svolte dalla società istante”; 3) “le disposizioni della L. n. 1 del 1991 concernenti la vigilanza sulle Sim autorizzate, nella fase successiva alla loro piena applicabilità (31.12.1991), si interpretano nel senso che gli interventi cautelari di sospensione delle attività di intermediazione o di impulso all’adozione di provvedimenti inibitori di tali attività non potevano essere comunque essere ragionevolmente adottati dalla CONSOB prima del decorso di un congruo lasso di tempo, che il Giudice avrebbe dovuto motivatamente individuare, comunque pari almeno ad un anno e, dunque, prima del gennaio 1993”.

Alla luce di quanto evidenziato, la Corte territoriale avrebbe, dunque, errato nell’affermare la responsabilità aquiliana in capo a essa CONSOB: a) per non aver, in ragione delle irregolarità emerse a carico della società nel periodo 1989/1991, revocato o sospeso l’ammissione agli antirecinti alle grida della società, in quanto fino all’inizio del 1992 era sprovvista di poteri in grado di inibire alla G. l’esercizio della sua attività di commissionaria in titoli e dunque se anche avesse esercitato tale potere, la società avrebbe tranquillamente continuato la propria attività, con il venir meno solamente di quella agevolazione conseguente dall’ammissione agli antirencinti alle grida; b) per aver autorizzato la G. ad iscriversi nell’Albo delle S.i.m., sebbene le fosse demandato il compito di autorizzare l’esercizio dell’attività di intermediazione mobiliare previo accertamento, oltre che di taluni requisiti formali, anche di requisiti di sostanza, sulla base non solo della documentazione fornita dai richiedenti, ma anche degli ulteriori elementi direttamente acquisibili dall’autorità ex art. 7 del Regolamento attuativo delle L. n. 1 del 1991.

1.1.- Il motivo è infondato in tutta la sua articolazione.

La ratio decidendi della sentenza impugnata si incentra essenzialmente su due profili di addebito nei confronti della CONSOB, che intercettano una condotta omissiva illecita diacronicamente diluita in un certo arco temporale, ossia: a) in riferimento al periodo 19891991, e nonostante le violazioni emerse nel corso dei controlli ispettivi, i dubbi circa la situazione patrimoniale e finanziaria della società, l’uso improprio delle disponibilità ricevute dai clienti, nonchè le ripetute denunce all’Autorità giudiziaria, non aver assunto incisivi provvedimenti nei confronti della commissionaria G., tali da impedirne di operare comunque negli antirecinti alle grida; b) in riferimento al periodo successivo al 1991, aver autorizzato l’iscrizione della società all’Albo delle S.i.m., mancando di operare un penetrante controllo sui requisiti formali e di sostanza, anche attraverso l’acquisizione di ulteriori elementi informativi.

Tale ratio non si espone alle censure di parte ricorrente, in quanto si palesa armonica rispetto alle coordinate giuridiche di settore già enucleate dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., 3 marzo 2001, n. 3132, Cass., 25 febbraio 2009, n. 4587, Cass., 23 marzo 2011, n. 6681, Cass., 12 aprile 2018, n. 9067, Cass., 17 gennaio 2019, n. 1070).

Giova, infatti, rammentare che l’attività di natura discrezionale della CONSOB deve svolgersi non solo nei limiti e con l’esercizio dei poteri di cui alle leggi speciali che ne regolano il funzionamento, ma anche della norma primaria del neminem laedere, alla luce dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buona amministrazione della P.A. (art. 97 Cost.) e di tutela del risparmio (art. 47 Cost.).

Pertanto, la norma dell’art. 2043 c.c. è applicabile anche nei confronti della CONSOB, in quanto si pone come limite esterno alla sua attività discrezionale, la quale, di per sè, non può mai estendersi alla scelta radicale tra l’attivarsi o meno, specie qualora siano emersi gravi indizi di irregolarità.

Dunque, anche in detto ambito l’illecito civile segue le comuni regole codicistiche per quanto riguarda l’imputabilità soggettiva, il nesso di causalità, l’evento di danno e la sua quantificazione, con la precisazione che, ove, come nella specie, l’addebito si configura come omissione di un certo comportamento, tale omissione trova rilievo, quale condizione determinativa del processo causale dell’evento dannoso, allorchè si tratti di condotta imposta da una norma giuridica specifica, per cui il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale non può limitarsi alla mera valutazione della materialità fattuale, bensì postula la preventiva individuazione dell’obbligo specifico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto.

A tal riguardo, dunque, vengono in evidenza i poteri-doveri della CONSOB, funzionali all’esercizio delle sue attribuzioni di vigilanza e controllo, siccome individuati ed imposti dalla normativa di settore nel tempo succedutasi e investente l’arco temporale interessato dalla presente controversia:

– controllare il funzionamento delle singole borse e accertare la regolarità e i modi di finanziamento delle operazioni di intermediazione e negoziazione su titoli quotati in borsa effettuate dai soggetti che operavano in borsa o esercitavano attività d’intermediazione, avvalendosi a tal fine anche delle facoltà di richiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, eseguire ispezioni, assumere notizie e chiarimenti, al fine di accertare l’esattezza e completezza dei dati e delle notizie comunicati o pubblicati (L. 7 giugno 1974, n. 216, art. 3, lett. g);

– ricevere la comunicazione, da parte di coloro che intendono procedere all’acquisto o alla vendita di azioni o di obbligazioni convertibili mediante offerta al pubblico, delle condizioni, modalità e termini di svolgimento dell’operazione, potendo stabilire i modi in cui l’offerta deve essere resa pubblica nonchè i dati e le notizie che deve contenere (della citata L. n. 216 del 1974, art. 18);

– adottare “i provvedimenti necessari per assicurare il regolare andamento degli affari nelle singole borse”, emanando a tal fine provvedimenti urgenti (D.P.R. 31 marzo 1975, n. 138, art. 7);

– effettuare accertamenti in ordine alla regolarità delle operazioni di borsa, mediante l’esercizio di appositi poteri ispettivi (del citato D.P.R. n. 138 del 1975, art. 10);

– convocare i soggetti operanti in borsa o dediti all’esercizio di attività di intermediazione al fine dell’assunzione di notizie e chiarimenti (D.P.R. 11 giugno 1979, n. 252, art. 24);

– eseguire in qualsiasi momento ispezioni e controlli sulle singole borse al fine di accertare la regolarità ed i modi di finanziamento delle operazioni di intermediazione e negoziazione effettuate dai soggetti che operano in borsa o esercitano attività di intermediazione (del citato D.P.R. n. 252 del 1979, art. 25);

– specifici compiti di vigilanza nei riguardi delle società di intermediazione mobiliare (S.i.m.), assumendo già al momento dell’autorizzazione all’attività i poteri di accertamento di taluni requisiti (art. 3), concernenti: la consistenza del capitale sociale della società per azioni (comma 2, lett. a); l’onorabilità degli amministratori, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza, anche in relazione al possesso delle condizioni di non esclusione dai locali della borsa di cui alla L. n. 272 del 1913, art. 8 e con estensione dei menzionati requisiti ai coloro, persone fisiche op giuridiche, che esercitino, anche in vi indiretta, il controllo della S.i.m. (L. 2 gennaio 1991, n. 1, art. 3, comma 2, lett. a, b ed e, richiamato anche dal successivo art. 18).

Poteri di accertamento corroborati, altresì, dalle indicazioni provenienti dalla stessa CONSOB, dettati in forza di proprio regolamento, circa le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all’albo delle S.i.m., gli elementi informativi che la domanda deve contenere, i documenti che devono essere forniti in allegato, nonchè le modalità di svolgimento dell’istruttoria (della citata L. n. 1 del 1991, art. 3, comma 3).

In definitiva, sin già dalla legge istitutiva della Commissione (L. n. 216 del 1974) e così anche successivamente, il sistema dei controlli e relative sanzioni spettanti alla stessa CONSOB era diretto funzionalmente alla tutela “dell’interesse alla correttezza del comportamento degli intermediari finanziari, per i riflessi che ne possono derivare sul buon funzionamento dell’intero mercato” (Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2007, n. 26725), essendo la Commissione non soltanto “organo di vigilanza del mercato dei valori, ma… anche organo di garanzia del risparmio pubblico e privato” (Cass. 23 marzo 2011, n. 6681).

In questo contesto, l’attivazione doverosa dell’esercizio dei poteri riconosciuti alla CONSOB, sia dal legislatore, che, per abilitazione delle fonti di rango primario, dalla stessa Commissione, non può relegarsi contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente nell’angusto ed inefficace (ai sensi dell’art. 97 Cost.) ambito di meri controlli formali, avendo essi carattere penetrante, sia in riferimento all’operatività in borsa dei soggetti ivi ammessi (sia pure agli antirecinti alle grida), che alla veridicità e della completezza dei dati forniti dai promotori dell’operazione finanziaria interessata (cfr., segnatamente, Cass. n. 3132 del 2001 e Cass. n. 4587 del 2009, citt., che chiosano affermando che non si poteva, già prima della legge del 1991, “ridurre il ruolo dell’Organo di garanzia a quello di un ufficio di deposito atti”), sia in funzione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di S.i.m., non riducibile al “mero accertamento”, ma connotata da “discrezionalità vincolata alla valutazione di requisiti sostanziali di affidabilità, onorabilità, trasparenza”, potendo, quindi, “assumere rilievo impeditivo le eventuali irregolarità riscontrate a mezzo di procedura ispettiva ovvero sulla base della incompletezza della documentazione, al punto che ex post potrà disporsi la cancellazione dallo albo SIM” (Cass. n. 6681 del 2011, cit.).

Nel caso in esame, quindi, appare chiaro l’assoggettamento della CONSOB, nella veste ad essa riconosciuta dal legislatore di “organo di garanzia del risparmio”, a specifici obblighi giuridici di impedire o, comunque, circoscrivere, nei limiti del possibile, il danno – la perdita degli investimenti – poi verificatosi a carico delle originarie parti attrici mediante l’esercizio doveroso dei propri poteri di vigilanza e controllo, innanzi rammentati.

Danno che è venuto a determinarsi in un contesto in cui erano emersi nel tempo fatti materiali, specifici e reiterati (che neppure la ricorrente fa oggetto di alcuna censura), che consegnavano alla stessa CONSOB elementi gravi di valutazione sulla effettiva consistenza patrimoniale della G. e sulla correttezza e trasparenza delle condotte ad essa riconducibili, tali, dunque, da imporre – al di là della stessa discrezionalità riservata alla Commissione – l’attivazione decisa, dapprima (nel periodo sino alla richiesta autorizzazione di iscrizione nell’albo delle S.i.m.), di poteri interdittivi nei confronti della società commissionaria e, quindi (al momento di detta richiesta e successivamente), l’attivazione dei poteri di controllo, a vocazione anche sostanziale (in coerenza con la funzione pubblica rivestita), sul possesso dei necessari requisiti di iscrizione.

Sicchè, risulta correttamente postulata dalla Corte territoriale la condotta di omessa vigilanza e controllo della CONSOB, integrante illecito omissivo (in correlazione causale con le condotte illecito tenute dalla società G.).

Dunque, una volta riconosciuta l’esistenza di specifici obblighi giuridici di impedire l’evento in capo alla CONSOB, da essa violati con la propria condotta omissiva, diacronicamente presenti in tutto il periodo (dal 1989 al 1992) in cui sono stati posti in essere i comportamenti illeciti della G. con l’effetto di impoverimento dei risparmiatori ad essa rivoltisi e palesandosi gli anzidetti obblighi in funzione di impedire tali effetti pregiudizievoli – secondo un giudizio controfattuale di tipo causalistico, segnato dal principio della causalità adeguata, che la Corte territoriale ha, quindi, correttamente compiuto in diritto e che, rispetto al fatto sussunto nella fattispecie legale, si è risolto in un apprezzamento riservato al giudice del merito e non sindacabile in questa sede (se non alla stregua del vizio – ratione temporis deducibile – di omesso esame di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, neppure articolato dalla ricorrente) – evapora anche la censura che deduce, altresì, un supposto error in procedendo (invero, non già da intendersi come mera violazione del cumulo soggettivo iniziale, come tale palesemente insussistente, tenuto conto, quantomeno, della presenza di identiche questioni da risolvere, ma come) relativo all’unitarietà della decisione assunta dalla Corte territoriale malgrado le posizioni distinte dei vari danneggiati e ciò proprio per la sussistenza e la rilevanza degli obblighi normativamente imposti dalla legislazione succedutasi nel periodo interessato dal comportamento illecito, continuativo, della società G., siccome integranti la condotta alla quale la CONSOB si sarebbe dovuta attenere e che, invece, è stata omessa.

2.- Con il secondo mezzo è rilevata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2947, 1294, 1310, 2055 e 2043, per aver erroneamente la Corte capitolina ravvisato una responsabilità solidale tra gli esponenti della G. e la CONSOB e comunque, per aver riconosciuto un effetto estensivo dell’atto interruttivo del termine prescrizionale quinquennale operato in riferimento ad uno dei condebitori solidale – costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di un amministratore della G. – anche nei confronti della CONSOB.

Il ricorrente sostiene, anzitutto, che non possa configurarsi in astratto di una responsabilità solidale della CONSOB in quanto (fermo restando che la CONSOB ha correttamente applicato le diverse normative di settore succedutesi nel tempo), ove il fatto dannoso sia derivato da una pluralità di persone con condotte integranti serie causali autonome, deve essere esclusa una responsabilità solidale ove una di tali condotte sia costituita da un reato doloso di natura appropriativa o distrattiva in grado, dunque, per loro stessa natura di escludere qualunque altra corresponsabilità di altri soggetti che abbiano realizzato condotte non delittuose e che non abbiano concorso attivamente nella commissione del reato.

Si deduce, poi, che, pur ammettendo una responsabilità solidale tra la società G. e la CONSOB, da questa non potrebbe discendere l’applicazione dell’art. 1310 c.c. e, dunque, l’effetto estensivo dell’interruzione del termine di prescrizione – attuato mediante la costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di esponenti della G. – in quanto trattasi in tal caso di diritti diversi, fondati su titoli giuridici e fatti generatori diversi, e dunque l’atto interruttivo compiuto nei confronti dell’uno non può avere rilevanza e, dunque, efficacia interruttiva, nei confronti dell’altro debitore.

2.1.- Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

Ciò in applicazione di orientamenti già presenti nella giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide e ai quali intende dare continuità, non necessitando, in assenza di effettivi e persistenti contrasti, una rimessione delle questioni implicate (e, segnatamente, di quelle evidenziate dalla parte ricorrente con gli atti difensivi da ultimo depositati) ai sensi dell’art. 374 c.p.c..

2.1.1. – E’ principio consolidato quello secondo cui “l’art. 2043 c.c. fa sorgere l’obbligo del risarcimento dalla commissione di un fatto doloso o colposo, mentre il successivo art. 2055 considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento, il “fatto dannoso”; atteso che la prima norma si riferisce all’azione del soggetto che cagiona l’evento, la seconda riguarda la posizione di quello che subisce il danno, e in cui favore è stabilita la solidarietà.

Ne consegue che l’unicità del fatto dannoso richiesta dall’art. 2055 c.c. per la responsabilità solidale tra gli autori dell’illecito deve essere intesa in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, sicchè ricorre tale forma di responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell’illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno a nulla rilevando, a differenza di quanto accade nel campo penalistico, l’assenza di un collegamento psicologico tra le stesse.

Deve infatti escludersi, a norma dell’art. 41 c.p., comma 2, l’imputabilità del fatto dannoso a taluno degli autori delle condotte illecite esclusivamente nel caso in cui a uno solo degli antecedenti causali debba essere riconosciuta efficienza determinante ed assorbente, tale da escludere il legame eziologico tra l’evento dannoso e gli altri fatti, relegati al rango di mere occasioni, mentre non contrasta con tale principio la disposizione dell’art. 187 cpv. c.p., la quale, statuendo per i condannati per uno stesso reato l’obbligo in solido al risarcimento del danno, non esclude ipotesi diverse di responsabilità solidale di soggetti che non siano colpiti da alcuna condanna o siano colpiti da condanna per reati diversi o siano taluni colpiti da condanna e altri no” (Cass., 4 giugno 2001, n. 7507; Cass., 15 luglio 2005, n. 15030; Cass., 7 giugno 2006, n. 13272; Cass., S.U., 15 luglio 2009, n. 16503; Cass., 12 marzo 2010, n. 6041; Cass., 24 settembre 2015, n. 18899; Cass., 28 luglio 2017, n. 18753; Cass., 29 maggio 2018, n. 13365; Cass., 12 aprile 2018, n. 9067; Cass., 17 gennaio 2019, n. 1070).

La prospettiva in cui si colloca la richiamata giurisprudenza è, eminentemente, quella della tutela del danneggiato, per cui l’indagine ai fini della applicabilità della responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. dovrà incentrarsi sulla unicità del “fatto dannoso”, imputabile alla pluralità di condotte illecite, anche succedutesi nel tempo e di natura diversa, civilistica – extracontrattuale o contrattuale – o penalistica; “fatto dannoso” da assumersi, nel contesto stesso della responsabilità extracontrattuale, come danno-evento, ossia nella sua configurazione giuridica di (fatto-determinativo-di) danno risarcibile siccome “ingiusto” e, dunque, in quanto (fatto-causativo-della-) lesione di un diritto/interesse tutelato dall’ordinamento.

Dunque, come rilevato in particolare dalla citata Cass. n. 1070 del 2019, l’unificazione normativa delle diverse posizioni debitorie, come detto imperniata sul “fatto dannoso imputabile a più persone”, quale il risultato anche di fatti illeciti distinti e costituenti violazioni di norme giuridiche diverse, realizza in ogni caso, indipendentemente dalla diversità dei titoli del diritto di credito, il presupposto della solidarietà.

Pertanto, la diversità dei diritti di credito, immanente al carattere eterodeterminato di ciascuno di essi, non fa venir meno la solidarietà passiva, essendo sufficiente per la sua configurabilità, in virtù dei principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell’evento, che le azioni od omissioni di ciascun soggetto abbiano concorso in modo efficiente a produrlo (in tal senso anche Cass., 9 novembre 2006, n. 23918 e Cass., 30 marzo 2010, n. 7618).

2.1.2. – La diversità dei vari diritti di credito inerenti al debito risarcitorio solidale, non potendosi configurare l’unicità del fatto dannoso come identità di norme violate, può, invece, spiegare effetti sulla modulazione di disciplina dell’obbligazione solidale ex art. 2055 c.c., sicchè, in questa prospettiva, assume significativo rilievo il piano delle regole giuridiche interferenti.

A tal riguardo, non si dubita anzitutto (e già in questo senso la risalente Cass., 4 giugno 1969, n. 1970) che – diversamente da quanto accade in relazione alla conseguente azione di regresso, che, in ambito di responsabilità extracontrattuale, trova una propria e specifica regolamentazione in base all’art. 2055 c.c., comma 2 (e 3) – “ad un unico ed identico concetto si informa la responsabilità solidale dei condebitori nei confronti del creditore”, ciò comportando che trovano applicazione le norme dettate dagli artt. 1292 c.c. e ss. (se non, per l’appunto, specificamente derogate) e, tra queste (per quanto qui interessa), quella di cui all’art. 1310 c.c., comma 1, che rende l’atto interruttivo della prescrizione compiuto dal creditore contro uno dei debitori in solido efficace anche nei confronti degli altri debitori solidali.

La citata disposizione, del resto, nello stabilire che su una obbligazione solidale incidono certi eventi giuridici concernenti un’altra obbligazione solidale, esprime un effetto unificante voluto espressamente dal legislatore, che si presta a confermare il principio tendenziale per cui la disciplina normativa di ciascuna obbligazione solidale è quella sua propria e “subisce le conseguenze giuridiche dei soli eventi che la riguardano” (Cass., 16 dicembre 2005, n. 27713).

E tanto, quindi, assume peculiare rilievo nel caso in cui quel determinato evento giuridico interferente con il vincolo obbligatorio solidale non rinvenga la regula iuris tra le norme appositamente dettate dal legislatore agli artt. 1292 c.c. e ss..

2.1.3. – Questo è il caso del termine prescrizionale del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, previsto dall’art. 2947 c.c., che, per l’appunto, non trova apposita disciplina nella Sezione III, del Capo VII, del Titolo I del Libro IV del codice civile.

A tal riguardo, occorre rammentare anzitutto il principio, già enunciato da Cass., 21 marzo 1996, n. 2432 (e ribadito dalla successiva giurisprudenza di questa Corte), secondo cui il più lungo termine di prescrizione stabilito dall’art. 2947 c.c., u.c. per le azioni di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, se tale fatto è previsto dalla legge come reato, presuppone che vi sia identità tra il fatto costituente reato e quello dal quale scaturisce la responsabilità dedotta in sede civile. Con la conseguenza che l’indicato termine di prescrizione non è invocabile nel caso in cui l’imputazione penale si riferisca a fatti connessi, ma non identificabili con quello addotto a fondamento dell’azione risarcitoria in sede civile.

Pertanto, la diversità dei titoli di responsabilità degli obbligati in solido si riflette anche sulla disciplina in tema di prescrizione, in ciò assumendo rilievo il carattere eterodeterminato del relativo diritto di credito risarcitorio.

Di qui, il principio di diritto – espresso dalla citata Cass. n. 27713/2005 – per cui: “in tema di obbligazioni solidali derivanti da atti illeciti, qualora solo il fatto di uno dei coobbligati costituisca anche reato mentre quelli degli altri costituiscono unicamente illecito civile, la possibilità d’invocare utilmente il più lungo termine di prescrizione stabilito dall’art. 2947 c.c., u.c., per le azioni di risarcimento del danno se il fatto è previsto dalla legge come reato, è limitata alle sola obbligazione del primo dei predetti debitori (quella collegata ad un reato). Infatti l’applicabilità di tale ultimo comma presuppone che vi sia identità tra il fatto costituente reato e quello dal quale scaturisce la responsabilità dedotta in sede civile; ed il fatto che ha fatto sorgere l’obbligazione in questione del primo tra i debitori sopra considerati costituisce anche reato; invece tale particolare termine di prescrizione non è invocabile con riferimento alle obbligazioni degli altri debitori derivanti da fatti costituenti solo illecito civile (proprio in quanto i fatti medesimi, non sono identificabili con quello rilevante anche penalmente, pur se connessi con quest’ultimo)”.

Tale principio ha poi trovato continuità in quello – enunciato da Cass., 7 novembre 2014, n. 23872, proprio in fattispecie di responsabilità civile ascritta alla CONSOB – secondo cui: “in tema di prescrizione nel più lungo termine derivante da reato, l’applicazione dell’art. 2947 c.c., comma 3, all’autorità con compiti di vigilanza sul mercato finanziario (CONSOB) chiamata in corresponsabilità, con l’autore del fatto, per omessa vigilanza presuppone la sussistenza di un titolo di responsabilità indiretta per un fatto costituente reato del suo funzionario o dipendente, non potendo quel termine automaticamente estendersi alla medesima autorità quando sussista una mera obbligazione solidale a titolo di responsabilità civile extracontrattuale di natura omissiva, a norma dell’art. 2043 c.c., con l’autore del reato, ferma la solidarietà risarcitoria ex art. 2055 c.c.”.

La portata del delineato orientamento in tema di applicabilità delle varie disposizioni dell’art. 2947 c.c. non può dirsi scalfito dal principio enunciato da Cass., 13 gennaio 2015, n. 286 (e, ancor prima, da Cass., 11 giugno 1999, n. 5762), per cui, in tema di responsabilità solidale dei danneggianti ex art. 2055 c.c., ove, ai sensi dell’art. 2053 c.c., intervenga un giudicato di condanna, la conversione del termine di prescrizione breve del diritto in quello decennale si estende anche ai coobbligati solidali che siano rimasti estranei al giudizio.

In questo caso, è proprio l’esplicito riferimento che la stessa norma positiva opera in via generica al “diritto” come oggetto di prescrizione breve (mettendo così le varie ipotesi di diritti azionabili sullo stesso indistinto piano) che consente di ipotizzare l’estensione della più lunga prescrizione anche alle connesse facoltà di agire nei confronti di altri soggetti come i coobbligati solidali e, fra questi, i responsabili civili.

2.1.4. – Sicchè, alla luce di quanto sinora evidenziato, in continuità con gli orientamenti seguiti dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte, va enunciato il seguente principio di diritto:

“in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito imputabile a più danneggianti e determinativo del vincolo solidale di cui all’art. 2055 c.c., la natura del titolo di responsabilità che sostanzia la pretesa del diritto di credito risarcitorio azionato, da un lato, condiziona l’individuazione del termine di durata della prescrizione in base alle varie disposizioni dell’art. 2947 c.c. (termine che muterà, quindi, a seconda della consentita estensione della più lunga durata eventualmente stabilita per il fatto-reato, resa possibile ove sussista coincidenza tra quest’ultimo e il fatto determinativo dell’illecito civile); dall’altro lato, detta diversità di titoli, e di diritti (eterodeterminati), non incide di per sè ai fini dell’interruzione del termine di prescrizione di volta in volta rilevante, essendo comunque applicabile l’art. 1310 c.c., comma 1, in quanto, a tal fine, risulta necessaria e sufficiente l’esistenza del vincolo obbligatorio solidale scaturente dal presupposto dell’unicità del “fatto dannoso” ai sensi dell’art. 2055 c.c., comma 1, che comporta (se non diversamente derogato) l’applicazione del sistema regolativo delle obbligazioni solidali previsto dal legislatore agli artt. 1292 c.c. e ss.”.

2.1.5. – La Corte territoriale ha fatto, dunque, corretto governo di tale principio, ravvisando – in funzione dell’effetto estensivo, ai sensi dell’art. 1310 c.c., comma 1, dell’interruzione della prescrizione di durata quinquennale ex art. 2947 c.c., comma 1, dell’illecito civile ascritto alla CONSOB – come cause concorrenti del “fatto dannoso” ex art. 2055 c.c., patito dagli attori, le diverse (anche sotto il profilo della giuridica configurazione in base a distinte norme violate) condotte illecite a tal fine eziologicamente rilevanti, le une (quelle omissive ascritte alla CONSOB) quale antecedente causale delle seconde (quelle appropriative e distrattive degli amministratori della G.).

“Fatto dannoso” che la Corte di merito ha individuato nella perdita dei risparmi da parte degli investitori, così da alludere ad una lesione del diritto all’integrità del loro patrimonio (ma che, del resto, si è risolta in una vera e propria perdita di specifiche somme di denaro e, dunque, di un danno effettivamente correlato ad una ben individuata diminutio patrimonii), che, tuttavia, trova più adeguata qualificazione giuridica come lesione inferta alla posizione soggettiva dei risparmiatori tutelata dall’ordinamento sulla base di specifici indici normativi, precipitato della garanzia costituzionale del risparmio in tutte le sue forme, ai sensi dell’art. 47 Cost. (in tal senso cfr. Cass. n. 9067 del 2018, cit.).

Qualificazione, questa, che è, comunque, consentita a questa Corte di legittimità proprio perchè rimangono fermi i fatti accertati nella fase di merito e la domanda di parte (tra le altre, Cass., 17 aprile 2007, n. 9143), giacchè, posto l’accertamento sulla violazione della CONSOB degli obblighi ad essa normativamente imposti, la perdita patrimoniale costituita dagli investimenti dei risparmiatori si viene collocare giuridicamente sul piano delle conseguenze risarcibili (il danno-conseguenze, di cui all’art. 1223 c.c.), non essendo in contestazione che il perimetro della domanda attorea e l’accertamento giudiziale abbia ricompreso l’ambito del pregiudizio patrimoniale rappresentato dall’anzidetta perdita.

2.1.6. – Ciò posto, risulta infine inammissibile il profilo di censura volto a criticare l’accertamento della Corte territoriale in punto di sussistenza della fattispecie materiale sussumibile nell’art. 2055 c.c. e, quindi, sulla concorrenza eziologica delle cause determinative del “fatto dannoso” (ossia delle distinte condotte illecite nella specie implicate) -, investendo essa una quaestio facti il cui apprezzamento è riservato al giudice del merito e rimane insindacabile in sede di legittimità, salvo che per il vizio (non dedotto) di omesso esame di cui al vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3.- Con il terzo motivo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di contraddittorio tra le parti, nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., per aver la Corte territoriale, nel liquidare il danno patito dai risparmiatori, posto a fondamento della sua decisione dei documenti gli estratti-conto emessi dal B., amministratore della G. dichiarati falsi, in quanto rappresentativi di realtà operative e patrimoniali inesistenti, dagli stessi attori, nonchè ritualmente contestati dalla CONSOB.

3.1.- Il motivo è inammissibile, prima ancora che infondato.

Con esso, infatti, non si coglie appieno, e quindi non viene impugnata in modo pertinente e specifico, la ratio decidendi della sentenza impugnata che, lungi dall’omettere l’esame del fatto storico dell’esistenza di estratti-conto rappresentativi di realtà operative e patrimoniali inesistenti, siccome contestati dalla CONSOB (sebbene in modo generico come evidenziato dal primo giudice e riportato dalla Corte territoriale, cui le deduzioni in ricorso non sono in grado di superare del tutto), ha evidenziato l’inconsistenza della doglianza là dove ha posto in luce come il primo giudice avesse sottoposto il contenuto della documentazione prodotta dagli attori (e, peraltro, distinguendo tra documenti ed estratti conto, così da palesare l’esistenza di un compendio probatorio articolato e non limitato ai soli estratti conto) ad un severo vaglio critico e, quindi (ciò che più rileva), avesse espunto dalla stessa i soli elementi certi ed utili ai fini decisori, ritenendo, per l’appunto, non provati alcuni importi asseritamente investiti dagli attori.

Le censure, quindi, non si palesano riconducibili al paradigma del vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè, peraltro, veicolano una violazione dell’art. 115 c.p.c. deducibile come vizio di legittimità, da ravvisarsi solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass., 10 giugno 2016, n. 11892).

Ciò soprattutto in considerazione del fatto che, alla stregua di quanto esposto nello stesso motivo in esame – e tenuto conto che la doglianza non si misura a fondo neppure con il rilievo di genericità mosso dal primo giudice e confermato dalla Corte territoriale, rispetto al quale le indicazioni riportate in ricorso, siccome riferibili alle deduzioni nel corso del primo grado, non sono in grado di superarne appieno la portata -, non si evidenzia, rispetto ai documenti contestati, una “falsità” giuridicamente connotata, oggetto di accertamento giudiziale, bensì il diverso profilo di una rappresentazione “di realtà operative e patrimoniali inesistenti” e, dunque, suscettibile di una valutazione di merito e “caso per caso”, volta ad enucleare – così come hanno ritenuto i giudici del merito – gli elementi probatoriamente utili, inerenti ai versamenti in denaro effettuati dagli investitori.

4.- Con il quarto motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 2730 e ss., per non aver la Corte territoriale tenuto conto del valore di prova legale della confessione giudiziale degli attori, i quali hanno sempre attestato la falsità degli estratti-conto rappresentativi delle loro posizioni patrimoniali, con conseguente nullità della sentenza per violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1.

In subordine, è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per non aver considerato quantomeno come argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. le ammissioni contenute negli scritti difensivi e le risultanze di documenti prodotti in giudizio da controparte relativi al procedimento penale culminato con la condanna degli esponenti della G. ad opera della sentenza penale n. 9611/2005 del Tribunale di Milano, che, nel concorso tra loro, potevano offrire la prova piena circa la falsità degli estratti-conto consegnati dal B. agli attori.

4.1. – Il motivo è inammissibile.

Le dichiarazioni contenute negli atti processuali possono assumere il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dall’art. 229 c.p.c., purchè sottoscritte dalla parte personalmente, con modalità tali da rivelare inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche ammissioni dei fatti sfavorevoli così espresse.

Ne consegue che non ha efficacia confessoria la mera sottoscrizione della procura apposta a margine o in calce all’atto recante la dichiarazione, in quanto la procura è elemento giuridicamente distinto dal contenuto espositivo dell’atto cui accede, pur potendo tale dichiarazione contra se fornire elementi indiziari di giudizio (Cass., 18 marzo 2014, n. 6192; Cass., 1 dicembre 2016, n. 24539).

In tale prospettiva, la censura – che deduce la violazione dell’art. 2730 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., per non aver il giudice di merito ascritto valore di prova legale alla confessione giudiziale – è affatto generica, mancando di dare contezza, congruente e specifica, dell’orientamento inequivoco delle ammissioni delle parti attrici, tenuto conto, soprattutto, di quanto già posto in evidenza, in sede di scrutinio del motivo che precede, circa il carattere valutativo delle circostanze inerenti alla “falsità” degli estratti-conto.

Quanto, poi, alle restanti doglianze, esse, lungi dal dar luogo ad una violazione dell’art. 116 c.p.c. deducibile con il ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 11892 del 2016, cit.), si risolvono in una critica della valutazione delle prove riservata al giudice del merito, non solo insindacabile in sede di legittimità (salvo il vizio, non dedotto, di cui al vigente n. 5 dell’art. 360 c.p.c.), ma che, peraltro, si infrange anche con quanto già rilevato in sede di esame del motivo che precede circa l’esistenza di un più ampio corredo probatorio e valutazione di merito sulla “falsità” degli estratti-conto.

5.- Con il quinto mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione degli artt. 112,342,345 e 352 c.p.c., per non essersi il Giudice di gravame pronunciato sul motivo d’appello relativo alla falsità degli estratti-conto sollevato da CONSOB, nonchè per mancanza grafica di motivazione circa l’ammissibilità e l’utilizzabilità, quale prova esclusiva del danno patito dai risparmiatori, degli estratti-conti falsi.

5.1.- Il motivo è infondato, poichè – come già messo in luce con lo scrutinio dei motivi che precedono – la Corte d’appello non ha omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame inerente alla falsità di alcuni documenti, ma ha argomentato su come il Tribunale abbia sottoposto il contenuto della documentazione prodotta dagli attori ad un severo vaglio critico, espungendo dalla stessa i soli elementi certi ed utili ai fini decisori, ritenendo, per l’appunto, non provati alcuni importi asseritamente investiti dagli attori.

Ricorso incidentale di M.A., N.M., R.A., C.L.M., D.R.E., Veronica L. e L.G..

6. – Preliminarmente, è destituita di fondamento l’eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale per invalidità della procura alle liti, dovendo ribadirsi – in continuità con orientamento già consolidato (Cass., 19 dicembre 2008, n. 29785; Cass., 5 novembre 2012, n. 18915) – che la procura per il ricorso per cassazione è validamente conferita, soddisfacendo il requisito di specialità di cui all’art. 365 c.p.c., anche se apposta su di un foglio separato, purchè materialmente unito al ricorso e benchè non contenente alcun riferimento alla sentenza impugnata o al giudizio da promuovere, in quanto, ai sensi dell’art. 83 c.p.c. (come novellato dalla L. 27 maggio 1997, n. 141), si può ritenere che l’apposizione topografica della procura sia idonea salvo diverso tenore del suo testo (che, nella specie, non è dato desumere dalla mera indicazione del luogo di rilascio “Milano-Roma”) a fornire certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a far presumere la riferibilità della procura medesima al giudizio cui l’atto accede. Nè la mancanza di data produce nullità della predetta procura, dovendo essere apprezzata con riguardo al foglio che la contiene alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall’intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata, mentre l’anteriorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso.

7.- Con il primo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, per non aver la Corte territoriale statuito sull’eccezione di inammissibilità delle nuove domande formulate dalla CONSOB in sede di gravame e relative alla richiesta di graduazione di responsabilità e/o di limitazione della condanna, nonchè per non aver statuito in merito all’inammissibilità del doc. 2 della comparsa di costituzione di CONSOB in quanto nuovo e mai prodotto nel precedente grado di giudizio.

7.1.- Il motivo è inammissibile in tutta la sua articolazione.

E’ assorbente rilevare, a prescindere da ulteriori profili di inammissibilità, che, essendo i ricorrenti incidentali totalmente vittoriosi in appello in punto di affermazione della responsabilità della CONSOB e avendo assunto tale statuizione carattere di definitività con il rigetto del ricorso principale, la loro impugnazione (che investe una questione preliminari di rito, ossia l’omessa pronuncia su motivi di gravame, così da intendersi correttamente la complessiva censura, seppur prospettata erroneamente: cfr. Cass., S.U., 24 luglio 2013, n. 17931), da qualificarsi come condizionata, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte (Cass., S.U., 6 marzo 2009, n. 5456; Cass., S.U., 25 marzo 2013, n. 7381; Cass., 6 marzo 2015, n. 4619), è inammissibile, poichè priva di attuale interesse e diretta solo ad incidere sulla motivazione della sentenza impugnata (tra le molte, Cass., 19 marzo 2007, n. 6519; Cass., 24 marzo 2010, n. 7057; Cass., 16 gennaio 2015, n. 658).

8.- Con il secondo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, per aver erroneamente la Corte territoriale confermato, in favore degli attori C., D.R. e L., la liquidazione del danno nella minor misura determinata dal primo Giudice, nonostante sussistesse, a sostegno del maggior pregiudizio patito, una specifica, completa ed esaustiva documentazione probatoria.

La Corte di appello avrebbe errato, infatti, nel ritenere, ai fini della liquidazione del danno, che nel corso del primo giudizio non vi sia stata alcuna espressa segnalazione circa l’involontaria incompletezza del fascicolo di parte idonea ad imporre al Tribunale di ordinare la ricerca o di disporne la ricostruzione, in quanto tali documenti non erano mancanti, ma erano presenti all’interno del fascicolo di parte, sebbene disposti in maniera disordinata.

Il giudice di secondo grado avrebbe, inoltre, omesso di pronunciarsi sui documenti, depositati in sede di gravame dai presenti ricorrenti, volti a dimostrare l’errore materiale in cui il Giudice di primo grado era caduto.

E’ poi dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per non aver il giudice di gravame statuito in ordine al difetto di rappresentanza dell’avv. Bruno Capponi, lamentando, in aggiunta, anche per il presente giudizio di cassazione, un difetto di rappresentanza in capo agli avvocati Giuliana Manto e Anna Elisabetta Musy, in quanto privi, alla data del ricorso, della qualità di patrocinanti in Cassazione.

8.1.- Il motivo è inammissibile in tutta la sua articolazione.

Lo è, anzitutto, in riferimento, alla dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto prospettata in modo inconferente rispetto alla statuizione impugnata, la quale non pone affatto in discussione il principio secondo cui il vulnus alla predetta norma si configura solo se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni (Cass., Sez. Un., 5 agosto 2016, n. 16598).

La Corte territoriale si è, invece, attenuta al diverso e pertinente principio – non confliggente con quello appena ricordato – per cui è onere dell’appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame, o comunque attivarsi (anche ex art. 76 disp. att. c.p.c. e art. 210 c.p.c.) perchè questi documenti possano essere sottoposti all’esame del giudice di appello (tra le molte, Cass., 22 gennaio 2013, n. 1462). Con la precisazione che, ove sussistano i presupposti per la ricerca o la ricostruzione degli atti mancanti (ossia mancanza non imputabile alla parte, smarrimento o sottrazione) e il giudice non disponga in tal senso, tale omissione può tradursi in un vizio della motivazione, ma la parte che intenda censurare un siffatto vizio in sede di legittimità ha l’onere di richiamare nel ricorso il contenuto dei documenti dispersi e dimostrarne la rilevanza ai fini di una decisione diversa (Cass., 28 giugno 2017, n. 16212).

Per contro, i ricorrenti deducono l’esistenza di una situazione di fatto in contrasto palese con l’accertamento del giudice del merito, della quale situazione, inoltre, mancano di dare contezza puntuale e specifica tramite gli atti del processo che in ipotesi possano corroborare l’assunto, là dove, peraltro, si palesa intimamente contraddittoria con la premessa – completezza del fascicolo di parte sotto il profilo della produzione documentale – l’ulteriore e connessa doglianza che lamenta l’omessa pronuncia sui documenti depositati in sede di gravame al fine dimostrare l’errore commesso dal primo giudice.

E’ inammissibile, altresì, la deduzione, sotto più profili, del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, integrando essa – alla luce di una corretta qualificazione delle censure -, piuttosto la prospettazione di errores in procedendo, da ricondursi al n. 4 del citato art. 360 c.p.c., in quanto attinenti ad omessa pronuncia su motivi di gravame (salvo che per la doglianza che investe il presente giudizio di legittimità).

Anche così diversamente qualificate (cfr. Cass., S.U., n. 17931 del 2013, cit.), le censure non superano il vaglio di ammissibilità, in quanto affatto generiche in punto di indicazione, anche per sintesi, degli atti processuali su cui si fondano e sulla loro localizzazione processuale, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (quali oneri che i ricorrenti avrebbero dovuto assolvere puntualmente: tra le molte, Cass., S.U., 22 maggio 2012, n. 8077).

Quanto, poi, alla doglianza che contesta la validità del ricorso per cassazione della CONSOB, essa, oltre ad essere inammissibile per le ragioni appena esposte, si infrange (anche ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1) contro il principio per cui la certificazione dell’autografia della sottoscrizione della parte, apposta sulla procura speciale ad litem rilasciata in calce o a margine del ricorso (o del controricorso) per cassazione da parte di avvocato che non sia ammesso al patrocinio innanzi alla Suprema Corte, costituisce una mera irregolarità, che non comporta la nullità della procura, allorchè l’atto (come nella specie non contestato) sia stato firmato anche da altro avvocato iscritto nell’albo speciale e indicato come codifensore (tra le tante, Cass., 12 ottobre 2018, n. 25385).

9.- Con il terzo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., per aver erroneamente la Corte d’appello confermato la statuizione di primo grado in punto di limitazione degli interessi sulla sorte capitale alla data del 28 dicembre 2005, in quanto l’obbligazione del risarcimento del danno derivante da illecito extracontrattuale configura un debito di valore e non di valuta, sia per quanto riguarda il danno emergente che il lucro cessante.

9.1. – Il motivo è infondato.

Non è, infatti, ravvisabile alcuna omessa pronuncia nella statuizione della Corte di appello di conferma della decisione di primo grado circa la limitazione degli interessi sulla sorte capitale fino al 28 dicembre del 2005, in quanto così dalle stesse parti richiesto espressamente con la memoria ex art. 183 c.p.c. e ribadito in sede di precisazione delle conclusioni, riportandosi all’originario atto di citazione e ai successivi atti, là dove – come correttamente ritenuto dal giudice di appello – non poteva avere rilievo modificativo della domanda il tenore della comparsa conclusionale ai sensi dell’art. 190 c.p.c., su cui, peraltro, tutta la censura si impernia al fine di depotenziare l’assetto del thema decidendum cristallizzatosi sino alla precisazione delle conclusioni e, come tale, in alcun modo contestato.

Difatti, nell’interpretazione della domanda giudiziale il giudice del merito incontra un duplice ordine di limiti, consistente nel rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e nel divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta.

Egli, pertanto, deve tenere conto dei limiti oggettivi della domanda, quali risultano non soltanto dal contenuto dell’atto introduttivo del giudizio, ma anche dalle conclusioni definitive precisate dopo la chiusura dell’istruzione, poste in relazione con la citazione e con le eventuali modifiche e trasformazioni delle conclusioni originarie, mentre non può desumere il concreto contenuto della domanda giudiziale dalla comparsa conclusionale la quale, ai sensi dell’art. 190 c.p.c., ha un carattere meramente illustrativo delle conclusioni già fissate davanti all’istruttore (tra le altre, Cass., 25 febbraio 2019, n. 5402).

In tal senso, non è dato apprezzare alcuna violazione dell’art. 2043 c.c., giacchè la decisione non ha messo in discussione (nè ha provveduto in contrasto con) il principio consolidato della natura di debito di valore del credito risarcitorio per illecito extracontrattuale, costituendo tale obbligazione di risarcimento del danno sottratta al principio nominalistico, per cui la rivalutazione monetaria è dovuta a prescindere dalla prova della svalutazione monetaria da parte dell’investitore danneggiato ed è quantificabile dal giudice, anche d’ufficio, tenendo conto della svalutazione sopravvenuta fino alla data della liquidazione (tra le altre, Cass. n. 4587 del 2009, cit.).

Posto, in ogni caso, che il diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. è un diritto disponibile, la Corte territoriale ha, quindi, confermato la decisione di primo grado in quanto rispettosa del principio della domanda di parte (art. 112 c.p.c.), siccome precisata nella portata puntuale fatta valere con la memoria ex art. 183 c.p.c. e confermata in sede di precisazione di conclusioni, ciò che, dunque, impediva al Tribunale di attivare i propri poteri officiosi, se non provvedendo, illegittimamente, ultra petita.

10.- Con il quarto mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2947 c.c., nonchè omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver erroneamente il giudice di appello ritenuto applicabile al caso concreto il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, anzichè il più lungo termine corrispondente al reato d’abuso d’ufficio.

10.1.- Il motivo – che investe una questione preliminare di merito in punto di an debeatur delle pretese azionate – è inammissibile per le stesse ragioni esposte in sede di scrutinio del primo motivo del ricorso incidentale (sub p. 7.1.), cui si rinvia integralmente.

11.- Con il quinto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 323 c.p., per aver la Corte territoriale erroneamente escluso, in favore degli attori, il risarcimento del danno morale da reato, assumendo che essi si erano limitati a descrivere le sole condotte materiali, omettendo di considerare l’elemento soggettivo del reato.

11.1. – Il motivo è inammissibile.

Con esso, infatti, non è censurata specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, non avendo i ricorrenti incidentali dato contezza di aver dedotto, tempestivamente in primo grado, allegazioni in fatto, puntuali e congruenti, circa tutti gli elementi della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 323 c.p.c. a carico dei funzionari della CONSOB e, segnatamente, del dolo specifico (ossia che il comportamento degli stessi fosse intenzionalmente diretto a favorire la G.) all’uopo richiesto dalla norma penale e che la Corte territoriale, con decisione corretta in iure, ha ritenuto necessario affinchè potesse semmai reputarsi concretato un reato e, quindi, sussistente il risarcimento del danno morale ai sensi dell’art. 185 c.p..

Conclusioni.

12. – Vanno, dunque, rigettati sia il ricorso principale, che quello incidentale, con compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità in ragione della reciproca soccombenza.

Non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti della parte intimata che non ha svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

rigetta entrambi i ricorsi, principale e incidentale, e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte sia dei ricorrenti principali, che dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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