Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22164 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/11/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 03/11/2016), n.22164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13056/2014 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GAETANO GRANOZZI, giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO,

14, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO DI CELMO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIA IRENE ROTELLA, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 620/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 16/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nelle more del giudizio di cassazione le parti hanno depositato verbale di conciliazione, dandosi atto della definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.

2. Osserva il Collegio che il suddetto negozio transattivo si appalesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.

3. Il contenuto dell’accordo transattivo giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.

4. Non sussistono i presupposti, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere; spese compensate. Non sussistono i presupposti, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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