Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22164 del 03/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 03/11/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 03/11/2016), n.22164
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13056/2014 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentata e difesa
dall’avvocato GAETANO GRANOZZI, giusta procura speciale a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
T.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO,
14, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO DI CELMO, rappresentata e
difesa dall’avvocato MARIA IRENE ROTELLA, giusta procura speciale a
margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 620/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 16/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO.
Fatto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nelle more del giudizio di cassazione le parti hanno depositato verbale di conciliazione, dandosi atto della definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.
2. Osserva il Collegio che il suddetto negozio transattivo si appalesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.
3. Il contenuto dell’accordo transattivo giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.
4. Non sussistono i presupposti, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
La Corte dichiara cessata la materia del contendere; spese compensate. Non sussistono i presupposti, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016