Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22163 del 29/10/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 22163 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO

SENTENZA

sentenza con motivazione
semplificata

sul ricorso proposto da:
ACQUAVIVA Michele (1961), SCOLAMACCHIA Gennaro, LASALANDRA
Pasquale, VENEZIANI Marco, PARENTE Giovanni, LAURIERI
Francesco, PENTRELLLI Michele, PENTRELLI GIOVANNI,
MESSENIO Giacomo, SIBILANO Massimo Felice, PACCIONE
Potito, PACCIONE Fedele, PEPE Giacomo, PUNELLA Costantino,
COMMISSO Antonio, MARVULLI Pietro, NONO DACHILLE Orazio,
CEGLIE Vitantonio, TERRONE Luigi, PACCIONE Giuseppe,
PASCAZIO Nicola, SCARAMUZZI Andrea, SARSANO Giovanni,
LOSACCO Vincenzo, LAVECCHIA Paola, TROIANO Giuseppe,
LOCONSOLE Paolo, PIRONTI Rodolfo Carmine, GRIMALDI
Giovanni, LEPORE Giuseppe, CORDASCO Antonio, MERCURIO
Giuseppe, COZZA Walter, DI MATTIA Pasquale (1941), X.

Data pubblicazione: 29/10/2015

Giovanni, NUZZI Salvatore, CARLUCCI Giovanni, DE MARINIS
Michele, GASSANO Giuseppe, CONTINISIO Antonio, CUTECCHLA
Domenico, CONVERTINI Cosimo, PACE Armando, GALEOTA
Francesco, OLIV1ERI Daniele, CURZIO Antonio, DI PEDE

Eustachio, SALUZZI Antonio, SABINO Vincenzo, SCHIUMA
Giuseppe, MESSENIO Nicola, SCOTELLA Michele Arcangelo,
SANTOCHIRICO Giuseppe, STAFFIERI Eustachio, DI CECCA
Francesco Paolo, CORETTI Giuseppe, MONTEMURRO Francesco,
LAURIERI Giovanni, NICOLETTI Saverio, OLIVIERI Ignazio,
PINTO Sergio, VALLUZZI Francesco, PATANO Michele,
D’ANIELLO Giuseppe, MARAZIA Giuseppe, URSI Angelo,
SABNTOCHIRICO Eustachio, PEPE Giacomo, PESCE Pietro,
BELLINO Antonio, SCARANELLO Sante, DE BERNARDIS Giuseppe,
DEMELIO Antonio, MALATACCA Giuseppe, LUCARELLI Donato,
MONNO Saverio, DI MATTIA Pasquale (1960), SANTOSPIRITO
Vito Michele, MALVASI Giuseppe, BIANCO Antonio, DE SANTIS
Giovanni, NUZZOLESE Berardo, CARBONARA Margherita, quale
erede di Genchi Francesco, GENCHI Maria, GENCHI Porzia,
GENCHI Celestino, GENCHI Costanza, quali eredi di Genchi
Francesco, PALAZZO Angela, NATALE Nunzio, NATALE
Nicoletta, gli ultimi tre quali eredi di Natale Rocco;
ACQUAVIVA Michele (1956), BUONSANTI Pasquale, RAGONE
Mario, DE BIASE Pietro, VIGGIANI Nicola, MELE Domenico,
FIORE Nicola, DIDIO Nunzio, PETRIZZA Francesco, CIUFFREDA

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Eustachio, GUALTIERI Cosimo, LACETERA Gaetano, IACOMINI

Pasquale, SACCO Eustachio, PASTORE Antonio, RONDINONE
Giuseppe, VENEZIA Eustachio Stefano, CUCARO Luigi,
BORRACCIA Domenico, SCARCIOLLA Francesco, ZACCHEO Nicolò,
GALEOTA Giuseppe, FIORE Antonio Vincenzo, CONTINI

SABINO Giacomo, PAOLICELLI Emanuele, VENEZIA Francesco
Paolo, MACINA Giambattista, CORETTI Emanuele, DI PEDE
Giuseppe, PADULA Giuseppe, TAMBONE Maria Caterina,
OLIVIERI Nicola, COSCIA Antonio, MARTINO Francesco, FESTA
Francesco Paolo, TATARANNI Agostino, GUANCIALINO Francesco
Paolo, IACOVUZZI Cosimo Damiano, rappresentati e difesi,
per procura speciale in calce al ricorso, dagli Avvocati
Francesco Tedeschi e Giovani Reali, elettivamente
domiciliati in Roma, via Lorenzo valla n. 18, presso lo
studio dell’Avvocato Luca Maraglino;
– ricorrenti contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro

rappresentato e difeso

pro tempore,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici
in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per
legge;
– controri corrente avverso il decreto della Corte d’appello di Lecce,
depositato in data 28 novembre 2013 (R.G.V.G. 484/11).

-3-

Beniamino, STEA Giovanni, FESTA Bruno Mario Domenico,

Udita

la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 24 settembre 2015 dal Presidente relatore
Dott. Stefano Petitti;

Ritenuto

per i ricorrenti, l’Avvocato Luca Maraglino.
che, con ricorso depositato presso la Corte

d’appello di Lecce il 22 marzo 2011, ACQUAVrVA Michele
(1961), SCOLAMACCHIA Gennaro, LASAIANDRA Pasquale,
VENEZIANI Marco, PARENTE Giovanni, LAURIERI Francesco,
PENTRELLI Michele, PENTRELLI GIOVANNI, MESSENIO Giacomo,
SIBILANO Massimo Felice, PACCIONE Potito, PACCIONE Fedele,
PEPE Giacomo, PUNELLA Costantino, COMMISSO Antonio,
MARVULLI Pietro, NONO DACHILLE Orazio, CEGLIE Vitantonio,
TERRONE Luigi, PACCIONE Giuseppe, PASCAZIO Nicola,
SCARAMUZZI Andrea, SARSANO Giovanni, LOSACCO Vincenzo,
LAVECCHIA Paola, TROIANO Giuseppe, LOCONSOLE Paolo,
PIRONTI Rodolfo Carmine, GRIMALDI Giovanni, LEPORE
Giuseppe, CORDASCO Antonio, MERCURIO Giuseppe, COZZA
Walter, DI MATTIA Pasquale (1941), X. Giovanni, NUZZI
Salvatore, CARLUCCI Giovanni, DE MARINIS Michele, CASSANO
Giuseppe, CONTINISIO Antonio, CUTECCHIA Domenico,
CONVERTINI Cosimo, PACE Armando, GALEOTA Francesco,
OLIVIERI Daniele, CURZIO Antonio, DI PEDE Eustachio,
GUALTIERI Cosimo, LACETERA Gaetano, IACOMINI Eustachio,
SAIUZZI Antonio, SABINO Vincenzo, SCHIUMA Giuseppe,
MESSENIO Nicola, SCOTELLA Michele Arcangelo, SANTOCHIRICO

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sentito,

Giuseppe, STAFFIERI Eustachio, DI CECCA Francesco Paolo,
CORETTI Giuseppe, MONTEMURRO Francesco, LAURIERI Giovanni,
NICOLETTI Saverio, OLIVIERI Ignazio, PINTO Sergio,
VALLUZZI Francesco, PATANO Michele, D’ANIELLO Giuseppe,

PEPE Giacomo, PESCE Pietro, BELLINO Antonio, SCARANELLO
Sante, DE BERNARDIS Giuseppe, DEMELIO Antonio, MALATACCA
Giuseppe, LUCARELLI Donato, MONNO Saverio, DI MATTIA
Pasquale (1960), SANTOSPIRITO Vito Michele, MALVASI
Giuseppe, BIANCO Antonio, DE SANTIS Giovanni, NUZZOLESE
Berardo, CARBONARA Margherita, quale erede di Genchi
Francesco, GENCHI Maria, GENCHI Porzia, GENCHI Celestino,
GENCHI Costanza, quali eredi di Genchi Francesco, PALAZZO
Angela, NATALE Nunzio, NATALE Nicoletta, gli ultimi tre
quali eredi di Natale Rocco, chiedevano la condanna del
Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento
dell’equa riparazione per la irragionevole durata di un
giudizio iniziato dinnanzi al TAR con ricorso depositato
nel 2000, deciso con sentenza depositata il 17 dicembre
2010;
che con altro ricorso depositato il 22 marzo 2011
presso la Corte d’appello di Lecce, ACQUAVIVA Michele
(1956), BUONSANTI Pasquale, RAGONE Mario, DE BIASE Pietro,
VIGGIANI Nicola, MELE Domenico, FIORE Nicola, DIDIO
Nunzio, PETRIZZA Francesco, CIUFFREDA Pasquale, SACCO

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MARAZIA Giuseppe, URSI Angelo, SABNTOCHIRICO Eustachio,

Eustachio, PASTORE Antonio, RONDINONE Giuseppe, VENEZIA
Eustachio Stefano, CUCARO Luigi, BORRACCIA Domenico,
SCARCIOLLA Francesco, ZACCHEO Nicola, GALEOTA Giuseppe,
FIORE Antonio Vincenzo, CONTINI Beniamino, STEA Giovanni,

Emanuele, VENEZIA Francesco Paolo, MACINA Giambattista,
CORETTI Emanuele, DI PEDE Giuseppe, PADULA Giuseppe,
TAMBONE Maria Caterina, OLIVIERI Nicola, COSCIA Antonio,
MARTINO Francesco, FESTA Francesco Paolo, TATARANNI
Agostino, GUANCIALINO Francesco Paolo, IACOVUZZI Cosimo
Damiano chiedevano la condanna del Ministero dell’economia
e delle finanze al pagamento dell’equa riparazione per la
irragionevole durata di del medesimo giudizio iniziato
dinnanzi al TAR con ricorso depositato nel 2000, deciso
con sentenza depositata il 17 dicembre 2010;
che l’adita Corte d’appello, riuniti i giudizi,
accertato che i ricorrenti avevano già proposto domanda di
equa riparazione dinnanzi alla Corte d’appello di Bari,
che aveva dichiarato la propria incompetenza, e che i
giudizi erano stati tempestivamente riassunti, rilevava
che nel giudizio presupposto non era stata presentata
istanza di prelievo e dichiarava la domanda improponibile,
in quanto depositata dopo il 16 settembre 2010;
che per la cassazione del decreto della Corte
d’appello i ricorrenti in epigrafe indicati hanno proposto

-6-

FESTA Bruno Mario Domenico, SABINO Giacomo, PAOLICELLI

ricorso sulla base di due motivi, il secondo dei quali in
via subordinata, illustrati da successiva memoria;
che

l’intimato

Ministero

resistito

ha

con

controricorso.

di una motivazione in forma semplificata;
che con il primo motivo di ricorso

[violazione o falsa

applicazione di norma di diritto (art.

360, n. 3, c.p.c.).

In particolare del: d.l. n. 112 del 2008, art. 54, comma
2, dell’art. 50 c.p.c. della L. 89/2001
Inapplicabilità del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma
2, come modificato dal codice del processo amministrativo
(dall’art. 3, comma 23, allegato 4 al D.Lgs. n. 104 del
2010)]

i ricorrenti censurano il decreto impugnato per

avere la Corte d’appello di Lecce omesso di considerare
che il ricorso depositato presso quella Corte era in
riassunzione di un precedente ricorso depositato
nell’ottobre 2009 presso la Corte d’appello di Bari, poi
dichiaratasi incompetente;
che, dunque, avrebbe errato la Corte d’appello nel
ritenere la domanda improponibile, per la mancata
presentazione della istanza di prelievo, atteso che il
giudizio di equa riparazione era stato introdotto prima
della entrata in vigore delle modificazioni apportate al
citato art. 54 del decreto-legge n. 112 del 2008 dall’art.

-7-

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione

3, comma 23, dell’allegato 4 al codice del processo
amministrativo;
che il motivo è fondato;
che, quanto al quadro normativo di riferimento, si

decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 – in vigore dal 25
giugno 2008 (art. 85) -, convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. l, comma l, della legge 6 agosto
2008, n. 133 – in vigore dal 22 agosto 2008 -, nella sua
versione originaria, disponeva: «La domanda di equa
riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al
giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata
la violazione dell’art. 2, comma l, non è stata presentata
un’istanza ai sensi del secondo comma dell’articolo 51 del
regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, nei sei mesi
antecedenti alla scadenza dei termini di durata di cui
all’art. 4, comma 1-ter, lettera b)»; b) in sede di
conversione in legge, sono state apportate all’art. 54 le
seguenti modifiche: «al comma 2, dopo le parole “articolo
2, comma l” sono inserite le seguenti: “della legge 24
marzo 2001, n. 89” e le parole “nei sei mesi antecedenti
alla scadenza dei termini di durata di cui all’art. 4,
comma 1-ter, lettera b)” sono soppresse»; c)
conseguentemente, il testo definitivo dell’art. 54, comma
2, del d.l. n. 112 del 2008, quale convertito in legge

-8-

deve precisare quanto segue: a) l’art. 54, comma 2, del

dalla legge n. 133 del 2008, risulta il seguente: «La
domanda di equa riparazione non è proponibile se nel
giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si
assume essersi verificata la violazione dell’art. 2, comma

presentata un’istanza ai sensi del secondo comma
dell’articolo 51 del regio decreto 17 agosto 1907, n.
642»; d) successivamente, l’art. 3, comma 23,
dell’Allegato 4 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – in
vigore dal 16 settembre 2010 -, ha stabilito che, all’art.
54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, «le parole
“un’istanza ai sensi del secondo comma dell’articolo 51
del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642” sono sostituite
dalle seguenti: “l’istanza di prelievo di cui all’articolo
81, comma 1, del codice del processo amministrativo, né
con riguardo al periodo anteriore alla sua
presentazione”»; e) ancora successivamente, l’art. l,
comma 3, lettera a), numero 6), del d.lgs. 15 novembre
2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed integrative al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice
del processo amministrativo, a norma dell’articolo 44,
comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69) – in vigore
dall’8 dicembre 2011 -, ha disposto che: «al comma 23, le
parole “81, comma l” sono sostituite dalle seguenti “71,
comma 2″»; f) conclusivamente, la disposizione dell’art.

-9-

l, della legge 24 marzo 2001, n. 89, non è stata

54, comma 2, del d. l. n. 112 del 2008 – in vigore dal 16
settembre 2010 – risulta del seguente testuale tenore: “La
domanda di equa riparazione non è proponibile se nel
giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si

l, della legge 24 marzo 2001, n. 89, non è stata
presentata l’istanza di prelievo di cui all’articolo 71,
comma 2, del codice del processo amministrativo, né con
riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione”»;
che, questo essendo il quadro normativo di
riferimento, è del tutto evidente che in base al principio
tempus regit

actum: 1) ai procedimenti per equa

riparazione, promossi a far data dal 25 giugno 2008, si
applica l’art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008 nel
seguente testo: «La domanda di equa riparazione non è
proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice
amministrativo in cui si assume essersi verificata la
violazione dell’art. 2, comma l, della legge 24 marzo
2001, n. 89, non è stata presentata un’istanza ai sensi
del secondo comma dell’articolo 51 del regio decreto 17
agosto 1907, n. 642»; 2) ai procedimenti per equa
riparazione, promossi a far data dal 16 settembre 2010, si
applica – invece – l’art. 54, comma 2, dello stesso d.l.
n. 112 del 2008 nel seguente testo: «La domanda di equa
riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al

assume essersi verificata la violazione dell’art. 2, comma

giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata
la violazione dell’art. 2, comma l, della legge 24 marzo
2001, n. 89, non è stata presentata l’istanza di prelievo
di cui all’articolo 71, comma 2, del codice del processo

sua presentazione»;
che, nel caso di specie, avendo i ricorrenti
documentato che la domanda di equa riparazione era stata
proposta nell’ottobre 2009 (la stessa Corte d’appello
riferisce di detta circostanza), è dunque applicabile
l’art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008 nel testo
dianzi riprodotto sub 1), vale a dire nel testo vigente
prima delle modificazioni introdotte dal d.lgs. n. 104 del
2010;
che, in relazione a tale disposizione, questa Corte ha
già avuto modo di affermare che «in tema di equa
riparazione per l’irragionevole durata di un processo
amministrativo (nella specie iniziato nel 1996), la
mancata proposizione dell’istanza di prelievo rende
improponibile la domanda di equa riparazione (nella specie
proposta nel 2009) nella parte concernente la durata del
giudizio presupposto successiva alla data (del 25 giugno
2008) di entrata in vigore dell’art. 54 del d.l. 25 giugno
2008 n. 112, conv. in

legge

6 agosto 2008 n. 133, che,

avendo configurato la suddetta istanza di prelievo come

amministrativo, né con riguardo al periodo anteriore alla

”presupposto processuale”

della domanda di equa

riparazione, deve sussistere al momento del deposito della
stessa, ai fini della sollecita definizione del processo
amministrativo in tempi più brevi rispetto al tempo già

dell’istanza di prelievo non determina la vanificazione
del diritto all’equa riparazione per l’irragionevole
durata del processo con riferimento al periodo precedente
al 25 giugno 2008» (Cass. n. 5914 del 2012);
che, dunque, il primo motivo di ricorso va accolto,
con conseguente assorbimento del secondo, proposto in via
subordinata, con il quale i ricorrenti hanno comunque
dedotto che, alla data del 16 settembre 2010, nei giudizi
amministrativi presupposti erano già state fissate le
udienze di discussione, sicché non sarebbe stato possibile
presentare istanza di prelievo;
che, dunque, accolto il primo motivo di ricorso,
assorbito il secondo, il decreto impugnato va cassato, con
rinvio alla Corte d’appello di Lecce perché, in diversa
composizione, proceda all’esame della domanda nonché alla
regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte

accoglie

assorbito il secondo;

il primo motivo di ricorso,

cassa il decreto impugnato e rinvia

trascorso, fermo restando che l’omessa presentazione

la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione,
alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della

VI – 2 Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione,

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