Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22163 del 14/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 14/10/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 14/10/2020), n.22163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2818-2016 proposto da:

TAYLOR GROUP SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEMBIEN 15,

presso lo studio dell’avvocato FLAVIO MUSTO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI (OMISSIS), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 388/2015 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,

depositata il 26/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/01/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 388/03/2015, depositata il 26 giugno 2015, la Commissione tributaria regionale dell’Umbria ha rigettato l’appello proposto da Taylor Group S.r.l. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di liquidazione col quale l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione ordinaria le imposte di registro ed ipocatastali dovute in relazione a contratto di compravendita (registrato in data (OMISSIS)) cui, nel successivo triennio, non aveva fatto seguito il trasferimento degli immobili (così) acquistati a condizioni agevolate (ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, comma 1, quinto periodo, della Tariffa allegata, parte prima, qual introdotto dal D.L. n. 669 del 1996, art. 3, comma 14, lett. b) e c), conv. in L. n. 30 del 1997);

– il giudice del gravame ha rilevato che: a) – l’amministrazione non era decaduta dal potere di recupero delle imposte ordinarie, avuto riguardo alla decorrenza del termine di decadenza dal compimento del triennio che segnava il “verificarsi della condizione risolutiva” costituita dalla mancata alienazione degli immobili acquistati; b) – la questione relativa alla non riconducibilità al regime dell’IVA del contratto di acquisto degli immobili risultava inammissibile, – perchè dedotta per la prima volta come motivo di appello, – e, ad ogni modo, doveva ritenersi infondata, non potendosi consentire che la parte si avvantaggiasse di un errore indotto dalla richiesta delle agevolazioni; c) – “le lungaggini burocratiche”, che avevano determinato il (tardivo) rilascio (in data 23 febbraio 2010) del permesso di costruire, non integravano un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta, – dell’adempimento involgente il trasferimento degli immobili nel triennio dal loro acquisto, – in quanto rientravano nel rischio di impresa (per “eventuali situazioni future che possono compromettere l’impegno preso in atto”) che il contribuente si era assunto nel momento in cui aveva richiesto l’agevolazione;

2. – Taylor Group S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;

– l’Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita al fine di partecipare alla discussione del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – la ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia (con un motivo misto) violazione e falsa applicazione di norme di diritto, deducendo, rispettivamente, che:

– l’eccezione di decadenza dal potere impositivo, – che, peraltro, era stata articolata col ricorso introduttivo del giudizio e che integrava mera difesa, – doveva correlarsi alla data di registrazione dell’atto, dalla cui disamina l’amministrazione avrebbe potuto trarre il rilievo della non riconducibilità all’IVA del contratto di compravendita concluso da persona fisica alienante che non operava nell’esercizio di Un’impresa, – così che alcuno spostamento in avanti del termine di decadenza avrebbe potuto prospettarsi, e con riferimento alla mancata realizzazione dell’evento condizionante (alienazione nel triennio degli immobili acquistati), così come statuito dal giudice del gravame;

– malamente era stata esclusa la forza maggiore in relazione al tardivo rilascio (in data 23 settembre 2010) del permesso di costruire, avuto riguardo alla documentazione prodotta, – qual comprovante “la complessità dell’iter amministrativo” e, ad ogni modo, la conclusione di preliminari di vendita, – ed allo stesso tenore testuale della dichiarazione contrattuale resa, alla cui stregua essa esponente aveva espresso “la mera “intenzione””, non anche l’obbligo, di trasferire gli immobili acquistati;

2. – i motivi di ricorso sono inammissibili;

3. – i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza, difatti, non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie controversa; il ricorrente ha, difatti, l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutum della sentenza impugnata (v., ex plurimis, Cass., 14 maggio 2018, n. 11603; Cass., 22 settembre 2014, n. 19959; Cass., 3 luglio 2008, n. 18202; Cass., 14 novembre 2003, n. 17183);

– il ricorso per cassazione, – alla stregua dei requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., – deve assolvere al principio di autosufficienza e, così, contenere tutti gli elementi necessari ad integrare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza ed a consentire, altresì, la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6; v., ex plurimis, Cass., 13 novembre 2018, n. 29093; Cass., 15 luglio 2015, n. 14784; Cass. Sez. U., 25 marzo 2010, n. 7161; Id., 2 dicembre 2008, n. 28547; Id., 31 ottobre 2007, n. 23019);

4. – con riferimento al primo motivo di ricorso, la parte non svolge alcuna specifica censura avverso la statuizione del giudice del gravame che, come anticipato, ha rilevato la novità della questione, posta (solo) con l’atto di appello, concernente la riconducibilità, o meno, al regime dell’IVA del contratto oggetto di ripresa a tassazione; laddove, peraltro, deve rimarcarsi che una siffatta questione postula un accertamento in concreto in relazione a tutte le circostanze del caso (v. Cass., 23 luglio 2008, n. 20253; Cass., 30 luglio 2001, n. 10430), così che deve ricondursi al novero, – piuttosto che delle (non vietate) mere difese o argomentazioni, – delle eccezioni vietate nel secondo grado del giudizio in ragione della novità del tema d’indagine così posto (v. Cass., 18 settembre 2019, n. 23219; Cass., 3 ottobre 2014, n. 20928; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934);

5. – in relazione al secondo motivo di ricorso deve premettersi che il D.L. n. 669 del 1996, art. 3, comma 14, lett. b) e c), conv. in L. n. 30 del 1997, ha disposto nei seguenti termini:

– “b) nell’art. 1, comma 1, della tariffa, parte prima, concernente gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: “Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato è esente dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 8-bis), ed è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell’atto l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni: 1”;

c) nell’art. 1, della tariffa, parte prima, dopo la nota 2-bis), è aggiunta la seguente: “2-ter). Ove non si realizzi la condizione, alla quale è subordinata l’applicazione dell’aliquota dell’1 per cento, del ritrasferimento entro il triennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si rende applicabile una soprattassa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui al presente testo unico, art. 55, comma 4. Dalla scadenza del triennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell’amministrazione finanziaria.””;

5.1 – la Corte ha già avuto modo di statuire che “il beneficio fiscale di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, comma 1, della Tariffa allegata, che, nella formulazione vigente “ratione temporis”, prevedeva l’applicazione dell’aliquota dell’uno per cento in caso di trasferimento immobiliare, esente dall’imposta sul valore aggiunto il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ex art. 10, comma 1, n. 8 bis, effettuato nei confronti di imprese il cui oggetto esclusivo o principale d’attività sia la rivendita di beni immobili, “a condizione che nell’atto l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni”, trova applicazione solo nel caso di effettivo ritrasferimento degli immobili acquistati entro il termine triennale stabilito dalla legge, come si desume dal medesimo art. 1, nota 2 ter, della menzionata Tariffa, che disciplina le conseguenze derivanti dall’eventuale insuccesso dell’intenzione dichiarata nell’atto.” (v. Cass., 10 luglio 2015, 14498 cui adde Cass., 19 marzo 2018, n. 6835);

– inconcludente, dunque, ai fini in trattazione, la mera intenzione del trasferimento immobiliare qual espressa in contratto, la censura del ricorrente difetta di autosufficienza quanto alla richiamata documentazione che, in tesi, sarebbe idonea ad integrare (nei suoi dati fattuali) la nozione di forza maggiore, fattispecie, questa, che il giudice del gravame ha correttamente escluso in relazione al mero dato cronologico correlato al rilascio del permesso di costruire e che il ricorrente, ancora una volta, non riempie di contenuti per la completa anomia di un (indistinto) rinvio a documentazione il cui contenuto, e la cui sede di produzione, sono rimasti del tutto inespressi;

6. – nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità, in difetto di attività difensiva dell’Agenzia delle Entrate;

– nei confronti della ricorrente ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

 

 

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