Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22163 del 03/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 03/11/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 03/11/2016), n.22163
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11506/2014 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), società con socio unico, in persona
del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LUIGI G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO
MARESCA, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NAPOLEONE III
28, presso lo studio dell’avvocato DANIELE LEPPE, rappresentato e
difeso dall’avvocato ANTONIO ROSARIO BONGARZONE, giusta procura
speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3480/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
10/04/2013, depositata il 09/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
udito l’Avvocato TERESINA CESIRA SCANU, delega verbale Avvocato
MARESCA, difensore del ricorrente, che chiede l’estinzione.
Fatto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nelle more del giudizio di cassazione le parti hanno depositato verbale di conciliazione, dandosi atto della definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.
2. Osserva il Collegio che il suddetto negozio transattivo si appalesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.
3. Il contenuto dell’accordo transattivo giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.
4. Non sussistono i presupposti, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
La Corte dichiara cessata la materia del contendere; spese compensate. Non sussistono i presupposti, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016