Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22162 del 25/10/2011

Cassazione civile sez. III, 25/10/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 25/10/2011), n.22162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7200-2010 proposto da:

L.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 27, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNI TEDESCO, rappresentato e difeso dagli avvocati MALLUZZO

LUIGI MARIA, FRANCESCO SURACE, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 672/2009 del TRIBUNALE di CATANZARO,

depositata il 1/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1.- E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dal tribunale di Catanzaro in data 1.6.2009 ai sensi dell’art. 281 sexies cod. proc. civ. in materia di spese.

Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati, una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del Decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e rigettato per manifesta infondatezza.

Con unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e mancata applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Con il quesito, come posto, lamenta che il giudice del merito, nel rilevare ex officio una ragione di inammissibilità dell’appello, abbia poi, compensato, fra le parti, le spese del giudizio di appello, e contesta, appunto, che la ragione possa costituire un giusto motivo di compensazione.

Peraltro, la contestazione che si ricava dall’illustrazione del motivo (in fondo alla pag. 8 del ricorso) è che il tribunale abbia violato l’art. 92 c.p.c. nella parte in cui gli impone di specificare i giusti motivi della decisione di compensare le spese del giudizio di appello nonchè l’art. 91 c.p.c., nella parte in cui impone che la condanna alle spese segua la soccombenza.

Ma, sotto il primo profilo, posto che il provvedimento di compensazione spetta alla discrezionalità del giudice del merito che ne deve soltanto motivare le ragioni, nella specie la decisione di compensare le spese è motivata correttamente dal giudice del merito che ne ha ravvisato le condizioni nelle ragioni che hanno indotto questo giudicante a dichiarare l’inammissibilità dell’appello.

Il tribunale, quindi, ha pienamente rispettato il principio di motivazione della sua decisione di compensazione, non limitandosi all’enunciazione dei giusti motivi.

Sotto il secondo profilo, proprio il rilievo d’ufficio, senza alcun apporto causale della controparte – in questa sede ricorrente – ha determinato il provvedimento di compensazione, con l’insussistenza della violazione dell’art. 91 cod. proc. civ..

L’esito positivo del giudizio per l’attuale ricorrente è, infatti, stato determinato da una ragione pregiudiziale tale da giustificare, però, secondo il giudice del merito il provvedimento di compensazione delle spese del giudizio, provvedimento, questo, che non pare, quindi, denunciabile in questa sede”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso è rigettato.

Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2011

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