Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22162 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/09/2017, (ud. 12/09/2017, dep.22/09/2017),  n. 22162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Maria Angelina – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4300/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

ICI International Chemical Industry Spa, rappresentata e difesa

dall’Avv. Pasquale Iannuccilli, ivi elettivamente domiciliato, in

Roma via Carlo Mirabello n. 26, giusta procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 289/50/09, depositata il 21 dicembre 2009.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12 settembre

2017 dal Consigliere Giuseppe Dott. Fuochi Tinarelli;

Letta la memoria depositata dall’Avv. Pasquale Iannuccilli per la

controricorrente.

Fatto

RILEVATO

Che:

– l’Agenzia delle Entrate ricorre contro la decisione della CTR della Campania in epigrafe assumendo, con un motivo, la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8,comma 1, lett. a e dell’art. 2697 c.c., nonchè omessa e insufficiente motivazione, per aver la CTR ritenuto sussistente l’operazione di triangolazione prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, lett. a, pur avendo l’ufficio fornito una serie di elementi di carattere presuntivo, con esame di documentazione extracontabile e in relazione all’indicazione “a disposizione Finchimica” (peraltro barrata) apposta sui documenti di trasporto, che consentivano di ritenere illegittima l’operata detrazione dell’IVA.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– il motivo – in disparte le ragioni di inammissibilità per il cumulo delle doglianze, tra loro intrinsecamente commiste – non è fondato;

– questa Corte ha già avuto modo di affermare, attenendosi al dettato del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma primo, lett. a, che, “per beneficiare dell’esenzione dall’IVA prevista per le cessioni all’esportazione di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8, lett. a), ovverosia le cessioni eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti (cosiddette “triangolazioni”), la destinazione della merce all’esportazione deve essere provata esclusivamente dalla documentazione doganale, ovvero dalla vidimazione apposta dall’ufficio doganale sulla fattura, e non da altri e diversi documenti” (Cass. n. 9825 del 2016; Cass. n. 21809 del 2012; Cass. n. 21946 del 2007), implicitamente escludendo, al di fuori dell’ipotesi in cui detta documentazione non sussista (Cass. n. 20487 del 2013), che l’operatore, intenzionato a fruire dell’agevolazione prevista dalla disciplina dell’IVA in favore degli esportatori, possa valersi di documenti alternativi rispetto al documento doganale o alla vidimazione apposta sugli altri documenti indicati dalla norma;

– tale principio vincola specularmente anche l’operato dell’amministrazione nel senso che questa non può negare il beneficio dell’esenzione allorchè la cessione all’esportazione sia documentata nei modi di legge (Cass. n. 16971 del 2016);

– ne deriva che la CTR, da un lato, ha correttamente ritenuto raggiunta la prova della destinazione dei beni all’esportazione (“ha depositato i documenti doganali a dimostrazione del fatto che l’esportazione vi è stata”) e, dall’altro, ha escluso la concludenza probatoria della documentazione extracontabile (accordo commerciale tra ICI e New Cargo Jet e tra New Cargo Jet e Finmeccanica, rispetto ai quali, inoltre, il ricorso è carente in punto di autosufficienza, mancandone una puntuale riproduzione) e l’incidenza dell’eccepito errore nella compilazione dei documenti di trasporto, errore, del resto, rispetto al quale il ricorrente si limita a contrapporre alla valutazione giudiziale la propria autonoma interpretazione;

– il ricorso va pertanto rigettato e le spese regolate per soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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