Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22162 del 12/09/2018
Cassazione civile sez. VI, 12/09/2018, (ud. 20/03/2018, dep. 12/09/2018), n.22162
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. DOLMETTA ALdo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2759-2016 proposto da:
F.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A RIBOTY 23,
presso lo studio dell’avvocato SALVATORE ANTONIO NAPOLI,
rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI D’ANIELLO;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 107,
presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO TORINO, rappresentato e
difeso dall’avvocato ROBERTO MAGGIORE;
– controricorrente –
contro
AGRICOLA CIRCE S.S.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 7080/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 21/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/03/2018 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO
CAMPANILE.
Fatto
RILEVATO
che:
con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha rigettato il reclamo proposto dal legale rappresentante della S.r.l. (OMISSIS) avverso la sentenza depositata il 17 luglio 2014, con la quale il Tribunale di Latina ne dichiarava il fallimento;
rilevata la legittimazione del creditore istante, munito di titolo esecutivo rappresentato da decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, la corte territoriale ha ritenuto che, in considerazione dell’inattendibilità dei bilanci depositati dalla (OMISSIS), la stessa non avesse dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui alla L. Fall., art. 1,comma 2;
per la cassazione di tale decisione la società propone ricorso,
affidato a due motivi, illustrati da memoria, cui la curatela del fallimento resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata;
il ricorso è inammissibile;
il primo motivo, con il quale su deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione, rappresentato dalla riassunzione, dopo la dichiarazione di interruzione conseguente alla dichiarazione di fallimento, del giudizio relativo all’opposizione a decreto ingiuntivo, non coglie la ratio della decisione impugnata, che, affermando l’irrilevanza della pendenza del giudizio relativo al procedimento monitorio, da un lato ha tenuto conto della stessa, dall’altro ha correttamente applicato il principio secondo cui in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, la L. Fall., art. 6, laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l’altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, nè l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante (Cass., Sez. U, 23 gennaio 2013, n. 1521);
non risulta censurata, per altro, la valutazione al riguardo compiuta dalla Corte di appello, che ha rilevato come il decreto ingiuntivo fosse fondato su una sentenza di accertamento ed ha sottolineato la mancata concessione della sospensione della sua esecutività;
del pari inammissibile è la seconda censura, con la quale si sostiene che la motivazione resa in merito all’inattendibilità dei bilanci sarebbe apparente, in quanto con la stessa si propone, in sostanza, una rivisitazione delle risultanze processuali, riservata al giudice del merito, che nella specie ha posto in evidenza che i cc.dd. bilanci prodotti dalla (OMISSIS) non risultavano depositati presso la Camera di Commercio e non erano confortati dal contenuto dei libri obbligatori; le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 6.100,00, di cui 100,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018