Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22162 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. III, 05/09/2019, (ud. 22/03/2019, dep. 05/09/2019), n.22162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26391-2017 proposto da:

SE.WI., SE.AN., C.T. in proprio e nella

qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore

SE.AN., SE.FR.PI., SE.ER., I.V.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 6, presso lo

studio dell’avvocato ALFREDO GAITO, rappresentati e difesi

dall’avvocato MAURO VALENTE;

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, CURATELA FALLIMENTO

SO.AN.AN., S.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 06/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/03/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso del 28/2/2006 presentato ai sensi della L. n. 102 del 2006, art. 3 SE.An., I.V., C.T. (in proprio e nella qualità di esercente la potestà sui figli minori) convennero in giudizio davanti al Tribunale di Foggia (Lucera) So.An.An., S.E. e la compagnia La Fondiaria per sentir pronunciare la condanna dei medesimi al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un incidente stradale provocato dalla negligente condotta del S. che, alla guida di un autocarro Fiat di proprietà della ditta So.An.An., aveva invaso l’opposta corsia di marcia, scontrandosi con la Fiat Punto condotta da SE.Se. provocandone lesioni gravissime ed il decesso. La Fondiaria si costituì in giudizio, contestando la domanda e rappresentando che, dai rilievi eseguiti dai c.c. di San Severo e dalla CTU disposta dalla Procura della Repubblica di Lucera, la responsabilità esclusiva del sinistro era da attribuirsi al SE.; spiegò domanda riconvenzionale, chiese ed ottenne la chiamata in causa della compagnia assicurativa del SE.. Si costituì in giudizio anche la curatela del Fallimento So.An.An.. Il Tribunale di Lucera rigettò la domanda principale e, in accoglimento della riconvenzionale, condannò C.T. e La Fondiaria al pagamento, in favore della Curatela del Fallimento So.An., della somma di Euro 10.000, oltre interessi legali e rivalutazione a titolo di danni materiali al veicolo.

La Corte d’Appello di Bari, adita dai SE., con sentenza del 6 aprile 2017, per quel che ancora qui di interesse, ha ritenuto che l’esame del compendio istruttorio consentisse di ritenere dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità esclusiva del SE. nella produzione dell’evento lesivo, avendo gli appellanti ammesso che l’incidente si era verificato in seguito all’invasione di corsia del medesimo. In relazione al motivo di appello con cui si chiedeva di accertare il concorso di colpa del S., conducente dell’autocarro, per aver tenuto una velocità eccessiva, per non aver posto in essere adeguate manovre di emergenza e per non aver tenuto strettamente la destra nella sua corsia di marcia, il Giudice, confermando le motivazioni sul punto della sentenza di primo grado, ha ritenuto che nessuno degli elementi potesse essere ritenuto sufficiente per pervenire all’affermazione di un eventuale, anche minimo concorso di colpa a carico dell’autocarro antagonista, neppure il modesto eccesso di velocità di 11 km/h, solo ipotizzato dal perito. Il Giudice ha poi ritenuto che, nella dinamica del sinistro, provocato dalla perdita di controllo del veicolo condotto dal SE., la manovra posta in essere dal conducente dell’autocarro, che si trovava al centro della propria corsia di marcia, di sterzare per evitare l’impatto frontale, doveva ritenersi adeguata. La Corte d’Appello di Bari ha rigettato l’appello condannando gli appellanti alle spese del grado.

Avverso la sentenza i SE. propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria. Nessuno resiste al ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 143 C.d.S., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. In sostanza censurano l’affermazione, contenuta in sentenza, della non imputabilità al conducente del camion dell’aver viaggiato al centro della carreggiata, anzichè sulla destra come prescritto dal Codice della Strada.

2. Con il secondo motivo denunciano l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione all’accertato eccesso di velocità da parte del S.. La sentenza mancherebbe di motivazione laddove statuisce che lo spostamento di velocità – che non sarebbe stato superiore a 10/11 km orari – non potesse aver determinato nè l’aggravamento del danno nè aver concorso a determinarlo, atteso che la causa effettiva del sinistro era da ricercarsi unicamente nella condotta di guida della vittima, verosimilmente in preda ad un malore o comunque non presente a sè stessa per un colpo di sonno. Il Giudice, ipotizzato un eccesso di velocità in capo al conducente del veicolo antagonista, avrebbe dovuto applicare l’art. 2054 c.c. con la presunzione di pari responsabilità di entrambi i conducenti nella produzione del sinistro, salvo propria contraria.

3. Con il terzo motivo denunciano l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione alla mancata effettuazione delle manovre di emergenza da parte del S..

4. Il complesso dei motivi è volto a censurare la sentenza nella parte in cui la medesima ha valutato il solo comportamento del primo conducente, disinteressandosi del tutto di acclarare se il conducente del veicolo antagonista avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno. In definitiva le censure sono volte a sollecitare questa Corte ad un riesame degli elementi probatori acquisiti al giudizio, al fine di far apparire plausibile una ricostruzione dei fatti sussumibile sotto la fattispecie dell’art. 2054 c.c. che contrasta in modo palese con la ratio decidendi della impugnata sentenza la quale si basa su una ricostruzione complessiva degli elementi probatori che escludono l’applicabilità dell’art. 2054 c.c..

In disparte i profili di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 4, per violazione del cd. principio della doppia conforme, i motivi sono tutti di merito perchè volti ad una diversa rappresentazione dei fatti, sulla base di elementi che, pur complessivamente considerati (posizione dell’autocarro non sul margine destro della propria carreggiata ma al centro della medesima; lieve eccesso di velocità del veicolo antagonista; spazio sufficiente per effettuare una manovra di emergenza), non sono stati ritenuti dal giudice sufficienti a far sussumere il caso sotto la fattispecie dell’art. 2054 c.c..

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso. Non occorre provvedere sulle spese. Occorre, invece, prevedere a carico dei ricorrenti l’onere del cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese. Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 22 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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