Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22161 del 29/10/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 22161 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 1731-2015 proposto da:
A2A RETI GAS SPA, in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA NOMENTANA,257, presso lo studio delllav-vocato
ALESSANDRO LIMATOLA, rappresentata e difesa dagli avvocati
CLAUDIO DAMOLI e GILDA PISA, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del Direttore della Direzione Centrale Entrate,
in proprio e quale mandatario della SCCI SOCIETA’ DI
CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS SPA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

G_355

Data pubblicazione: 29/10/2015

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentati e
difesi dagli avvocati ANTONINO SGRO1, CARLA D’ALOISIO,
LELIO MARITATO, SCIPLINO ESTER ADA, EMANUELE DE
ROSE, GIUSEPPE MATANO giusta procura speciale in calce al

– resistenti nonché contro
EQUITALIA NORD SPA;
-intimata avverso la sentenza n. 162/2014 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA del 15/10/2013, depositata 1’08/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;
udito l’Avvocato Ester Sciplino difensore dei controricorrenti che ha
chiesto l’inammissibilità del ricorso.

FATTO E DIRITTO
Questa Corte, con sentenza n. 162/2014 dell’8 gennaio 2014, ha
rigettato il ricorso proposto da1l2 A2A Reti Gas s.p.a., nei confronti
dell’INPS — in proprio e nella qualità – e di Equitalia Esatti s.p.a.,
avverso la decisione della Corte di appello di Milano del 5.3.2012 n.
198/2012.
Di tale decisione chiede la revocazione ex art. 395, comma 10 n. 4
c.p.c. la A2A Reti Gas fondando il ricorso su un unico articolato
motivo.
L’INPS ha depositato procura per partecipare alla discussione ed
Equitalia Nord s.p.a. è rimasta intimata.
Ric. 2015 n. 01731 sez. ML – ud. 24-09-2015
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ricorso notificato;

E’ stata depositata relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.
Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in
Camera di consiglio.
La A2A Reti Gas ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis

censurato la relazione laddove ha ritenuto che il riferimento alle società
“in house” fosse il frutto di un mero “lapsus calami” non integrante un
errore revocatorio.
Osserva il Collegio che con l’unico motivo di ricorso si deduce che
la sentenza n. 162/14 sarebbe suscettibile di revocazione parziale ex
art. 395 co. 4 0 c.p.c., perché il rigetto dei primi quattro motivi di
ricorso ( trattati congiuntamente) sarebbe fondato sulla supposizione
di un fatto, correlato al tema centrale della natura e composizione
societaria della società opponente, vale a dire “la finalizzazione della
spa alla gestione in house di un servizio pubblico locale, come nel caso
di specie”, la cui verità è incontrastabilmente esclusa. Ed infatti la
circostanza che la ricorrente non sia una società in house né sia
affidataria di un servizio in house – cioè società a capitale totalmente
pubblico — ma un società a capitale misto pubblico-privato con
partecipazione pubblica maggioritaria o influenza dominante pubblica
oltre ad emergere dagli atti di causa era anche pacifica tra le parti e non
aveva costituito un punto controverso del giudizio.
Orbene, il motivo e, quindi, il ricorso è inammissibile in quanto non
considera nel suo complesso la motivazione della sentenza con la
quale sono stati ritenuti infondati i primi quattro motivi di ricorso.
Basti qui riportare i due passaggi motivazionali salienti dai quali si
evidenzia come la circostanza che A2A Reti Gas non fosse una società
con capitale totalmente pubblico ma solo a capitale maggioritario
Ric. 2015 n. 01731 sez. MI – ud. 24-09-2015
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c.p.c. che, dopo aver ribadito le argomentazioni di cui al ricorso, ha

pubblico o influenza dominante pubblica fosse ben chiara alla Corte :
“…Questa Corte, con le sentenze mi. 19087, 20818, 20819, 22318 del 2013, ha
già avuto modo di pronunciarsi con riguardo ad analoga fattiipecie, confermando,
con articolate motivazioni, l’orientamento secondo cui la società partecipata non può
identificarsi con “le imprese industriali degli enti pubblici, trattandosi di società di

controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato, dovendosi altresì
escludere, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello
schema societario, che la mera partecipazione – per maggioranza , ma non
totalitaria, da parte dell’ente pubblico sia idonea a determinare la natura
dell’organismo attraverso cui la gestione del servizio pubblico viene
attuata”. (pag.7) ;

In ragione di quanto sopra esposto, come già ritenuto da

questa Corte, (Cass. nn. 20818, 20819, 22318, 11417 del 2013, Cass., tr.
14847 del 2009), la società partecipata non può identificarsi con le imprese
industriali degli enti pubblici esonerate, trattandosi di società di natura
essenzialmente privata nella quale l’amministrazione pubblica esercita il controllo
esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato, e dovendosi escludere, in
mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema
societario, che la mera partecipazione – pur maggioritaria, ma non totalitaria – da
parte dell’ente pubblico sia idonea a determinare la natura dell’organismo
attraverso cui la gestione del servizio pubblico viene attuata. (pag 14).
In effetti la parte della motivazione relativa alle società “in house”
non è stata decisiva ai fini della decisione della controversia che è
fondata sui passaggi motivazionali sopra riportati e che è in linea con
la giurisprudenza di questa Corte ivi richiamata.
Non ricorre, pertanto, l’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n.
4, idoneo a determinare la revocazione delle sentenze, comprese quelle
della Corte di cassazione, che secondo la consolidata giurisprudenza di
questa Corte deve consistere in un errore di percezione risultante dagli
Ric. 2015 n. 01731 sez. ML – ucl. 24-09-2015
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natura essenzialmente privata nella quale l’amministrazione pubblica esercita il

atti o dai documenti della causa direttamente esaminabili dalla Corte,
vale a dire quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto
la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure quando è supposta
l’inesistenza di un fatto la cui verità e positivamente stabilita, sempre
che il fatto del quale è supposta l’esistenza o l’inesistenza non abbia

pronunziare. E quindi, deve: 1) consistere in una errata percezione del
fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed
immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre
la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo
incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in
modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non
vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un
punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i
caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per
essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di
indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del
fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto
medesimo. Sicché detto errore non soltanto deve apparire di assoluta
immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua
constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini

ermeneutiche,

ma non può tradursi, in un preteso, inesatto

apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme
giuridiche e principi giurisprudenziali: vertendosi, in tal caso, nella
ipotesi dell’errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità
delle sentenze della Cassazione (fra le tante Cass. sez. un. 7217/2009,
nonché 22171/2010; 23856/2008; 10637/2007; 7469/2007;
3652/2006; 13915/2005; 8295/2005).

Ric. 2015 n. 01731 sez. ML – ud. 24-09-2015
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costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a

Per tutto quanto esposto, il ricorso, come detto, va dichiarato
inammissibile.
Non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio essendo
Equitalia Nord s.p.a. rimasta intimata e non avendo la difesa dell’INPS
svolto alcuna apprezzabile attività.

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art.
13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall’art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). Tale
disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data
successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al
momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la
ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent n. 3774
del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza
dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del
d.P.R_. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’arti, comma
17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, non è collegato alla condanna alle
spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in
rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13
maggio 2014).

P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese del
presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13.
Ric. 2015 n. 01731 sez. ML – ud. 24-09-2015
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Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2015

esidente

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