Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22161 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/09/2017, (ud. 12/09/2017, dep.22/09/2017),  n. 22161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Maria Angelina – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3868/2011 R.G. proposto da:

M&G Polimeri Italia Spa, rappresentata e difesa dall’Avv. Paola

Lumini, con domicilio eletto presso l’Avv. Attilio Pelosi, in Roma

via Po n. 28, giusta procura speciale notarile;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

sez. staccata di Latina n. 221/40/10, depositata il 25 giugno 2010.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12 settembre

2017 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fuochi Tinarelli;

Letta la memoria dell’Avv. Paola Lumini per la ricorrente.

Fatto

RILEVATO

Che:

– M&G Polimeri Italia Spa ricorre contro la decisione della CTR del Lazio in epigrafe assumendo, con un motivo, la violazione del D.L. n. 331 del 1993, artt. 41 e 46, conv. nella L. n. 427 del 1993, per aver la CTR ritenuto ininfluente ai fini del riconoscimento del relativo regime di esenzione per cessioni intracomunitarie l’indicazione di un numero identificativo IVA cessato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– il ricorso è fondato;

– nel caso di cessioni intracomunitarie, infatti, la mera erronea indicazione del codice identificativo del cessionario, ovvero l’indicazione di un codice cessato al momento dell’operazione, ovvero, ancora, l’omessa indicazione nell’elenco riepilogativo Istat (Intrastat), non costituiscono ragioni sufficienti a far venir meno la possibilità di applicazione del regime di non imponibilità di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 50, commi 1 e 2, trattandosi di requisiti formali e non sostanziali, dovendosi, peraltro, dimostrare, con onere a carico del contribuente, che, pur a fronte della indicazione erronea che non consente l’ordinario funzionamento del sistema di gestione degli scambi intracomunitari sotto il profilo fiscale, le operazioni siano effettive (v. da ultimo Cass. n. 16756 del 2016, rv. 641065; Cass. n. 23763 del 2015, rv. 637650);

– va dunque disposto l’annullamento della decisione con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla CTR competente, in diversa composizione, per nuovo esame in ordine all’effettività della cessione, avendone il giudice omesso ogni verifica, in ispecie a fronte della deduzione della contribuente (con riproduzione dei relativi atti) di aver depositato documentazione per dimostrare tale condizione.

PQM

 

La Corte in accoglimento del ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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