Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22161 del 12/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/09/2018, (ud. 15/06/2018, dep. 12/09/2018), n.22161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28244-2016 proposto da:

M.S., domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dagli avvocati VITTORIO

DI MEGLIO e PASQUALE PACIFICO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.L.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. DEPRETIS

60, presso lo studio dell’avvocato DONATELLA CERE’, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO IACONO in

virtù di procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2909/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

D.L.V., premesso di essere comproprietario in ragione della metà indivisa di un fabbricato rurale con annessi comodi e circostante spiazzo sito in (OMISSIS), conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli M.S., proprietario dell’altra metà indivisa dei suddetti immobili, chiedendo disporsi lo scioglimento della comunione.

Costituendosi in giudizio il convenuto non si opponeva alla domanda, ma rivendicava l’esclusiva proprietà per usucapione di un terreno che, quindi, chiedeva fosse escluso dalla divisione; domandava invece l’inclusione tra i beni da dividere di una zona catastalmente intestata all’attore, ma asseritamente a servizio della proprietà comune.

L’adito Tribunale dichiarava non comodamente divisibile il compendio immobiliare attribuendolo al D.L., includeva nei beni comuni da dividere il fondo rivendicato in proprietà esclusiva dal convenuto, ed escludeva invece dalla comunione la zona antistante i palmenti in quanto ritenuta di proprietà esclusiva dell’attore.

Proposto gravame da parte del M. cui resisteva l’appellato, che introduceva un appello incidentale, la Corte di Appello di Napoli con sentenza del 23-1-1998 rigettava l’appello principale relativamente al quarto ed al quinto motivo, riferentesi quest’ultimo in particolare alla pretesa del M. di inclusione nella divisione della zona antistante i beni pacificamente comuni, disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio in ordine agli altri motivi dell’appello principale e dell’appello incidentale.

A seguito di ricorso per cassazione affidato a due motivi da parte del M., cui resisteva il D.L., questa Corte con sentenza n. 8152 del 15-6-2001 accoglieva il ricorso ritenendo, con specifico riferimento al secondo motivo, con il quale si era evidenziata l’omessa indagine, parte dei giudice di appello, in ordine alla funzione assolta dalla zona antistante i palmenti, la rilevanza dell’accertamento riguardante l’oggettivo collegamento funzionale di tale zona col compendio immobiliare da dividere e, in particolare, con i palmenti e la cantina, nonchè l’uso comune della zona fatto dai condividenti in coerenza con tale caratteristica; invero la presunzione legale di condominialità stabilita per i beni indicati dall’art. 1117 c.c., la cui elencazione non è tassativa, deriva sia dall’attitudine oggettiva del bene al godimento comune sia dalla concreta destinazione di esso al servizio comune, con la conseguenza che, per vincere tale presunzione, il comproprietario che rivendichi la proprietà esclusiva del bene ha l’onere di dare la prova di tale diritto. Pertanto la sentenza impugnata veniva cassata, e la causa veniva rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli che avrebbe dovuto attenersi al principio di diritto sopra enunciato.

A seguito di riassunzione del giudizio da parte del D.L., la Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 4023 del 2008 ha rigettato l’appello proposto dal M. e, in particolare, ha rigettato la richiesta di inclusione nella massa da dividere della corte e del viale antistanti i palmenti e la cantina.

Per la cassazione di tale sentenza il M. proponeva altro ricorso in cassazione basato su due motivi seguito successivamente da una memoria cui il D.L. resisteva con controricorso.

Questa Corte con la sentenza n. 23296 del 31 ottobre 2014 rigettava questo gravame, e pertanto veniva riassunto il giudizio pendente dinanzi alla Corte d’Appello, che era limitato alla verifica della divisibilità in natura dei beni effettivamente comuni, e che era stato sospeso in attesa della definizione del giudizio in cassazione.

La Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 2909 del 18 luglio 2016, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, rideterminava il valore venale dei beni in comunione, confermando l’attribuzione del bene, in quanto ritenuto non comodamente divisibile in favore del D.L., con la condanna al versamento dell’eccedenza in favore della controparte.

Infine, compensava per la metà le spese di lite del giudizio di appello, ponendo invece quelle delle CTU espletate sempre in appello, per due terzi a carico del M. e per il residuo terzo a carico del D.L..

In particolare rilevava che dalle risultanze della CTU depositata in grado di appello appariva confermata la valutazione di non comoda divisibilità del bene, sia in ragione dell’onerosità dei costi necessari per porre in essere gli interventi volti ad assicurare la divisione in natura, sia in considerazione delle limitazioni edilizie ed urbanistiche che precludono interventi su manufatti aventi le caratteristiche di quello in contestazione, sia infine per la circostanza che, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3 il parere della Soprintendenza non poteva in alcun modo consentire un mutamento della destinazione d’uso.

Ricorrevano quindi i presupposti per la dichiarazione di non comoda divisibilità del bene ai sensi dell’art. 720 c.c., così come individuati dalla costante giurisprudenza di legittimità, alla quale la motivazione faceva puntuale richiamo.

A questo punto, reputava di dover confermare l’attribuzione dei beni non divisibili in favore dell’originaria parte attrice, atteso che non poteva accedersi all’analoga richiesta formulata solo in grado di appello dal M., e peraltro in via subordinata rispetto alla richiesta divisione in natura, la quale non offriva alcuna ragione di prevalenza rispetto a quella anteriore della controparte.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso M.S. sulla base di due motivi.

D.L.V. resiste con controricorso.

Il primo motivo di ricorso denunzia la violazione dell’art. 720 c.c., in quanto nella sentenza non sono stati indicati i motivi che legittimavano la preferenza per la richiesta di attribuzione dell’intimato, risultando le affermazioni della Corte distrettuale del tutto insufficienti e prive di logica.

Il secondo motivo di ricorso denuncia invece la violazione degli artt. 817 ed 818 c.c. in relazione all’art. 2909 c.c., avendo la sentenza gravata escluso la sussistenza di un nesso pertinenziale tra il bene comune ed una porzione di terreno di proprietà esclusiva del ricorrente, sul presupposto che di quest’ultimo ne fosse stata abbandonata la coltivazione.

L’esistenza del nesso di pertinenzialità risulta invece confermata dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 5113/1996, senza che la Corte d’Appello abbia indicato le ragioni per le quali sarebbe sopravvenuto il suo venir meno.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati e vanno rigettati.

Con entrambi si mira a contestare la correttezza della pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto di dover confermare, una volta ribadita la non comoda divisibilità dei beni oggetto di causa (valutazione quest’ultima che oggi non è più oggetto della materia del contendere), l’attribuzione del compendio in favore dell’attore ex art. 720 c.c.

Dagli atti di causa emerge pacificamente che la richiesta di attribuzione è stata in primo grado avanzata dal solo D.L., e che il M. pur proponendo appello avverso la decisione di prime cure, che aveva provveduto ad attribuire il bene in favore della controparte, con i motivi di gravame in quella sede proposti intese contestare solo l’esatta individuazione dei beni da includere nella massa da dividere e la correttezza della valutazione in punto di non comoda divisibilità, senza muovere alcuna critica alla successiva e consequenziale attribuzione del bene.

Una concorrente richiesta di analogo tenore è stata poi avanzata dal ricorrente solo in grado di appello e solo nel corso delle operazioni peritali svolte in secondo grado, essendo poi stata ribadita nelle memorie depositate in occasione dell’udienza del 27/5/2016, per essere poi riconfermata nella successiva comparsa conclusionale.

Orbene, i giudici di appello, al fine di giustificare la preferenza accordata alla richiesta del D.L., hanno fatto richiamo al criterio cronologico, ricordando che si trattava della prima istanza di attribuzione, peraltro già accolta dal giudice di primo grado, aggiungendo altresì che quella successivamente avanzata dal M. non presentava ragioni di prevalenza rispetto a quella avanzata dal condividente, attesa anche la circostanza pacificamente emergente dagli atti di causa, dell’identità delle quote ideali vantate.

Trattasi di conclusione che non appare contestabile e che risulta conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio intende assicurare continuità.

In tal senso, si è, infatti, affermato che (cfr. Cass. n. 10856/2016) nel giudizio di divisione la richiesta di attribuzione di beni determinati non costituisce domanda nuova e può essere proposta per la prima volta in appello, salvo che non sia stata già formulata, nel corso del giudizio di primo grado, da uno dei condividenti, restando in tal caso preclusa la possibilità, per gli altri, atteso che, diversamente, il diritto a conseguire l’attribuzione verrebbe a dipendere dalla mera impugnazione della sentenza con cui si sia disposto al riguardo, e non dalla proposizione della domanda (conf. Cass. n. 10624/2010).

Ne consegue pertanto che la richiesta di attribuzione avanzata dal ricorrente in grado di appello era inammissibile e non poteva quindi indurre ad una valutazione di tipo comparativo con quella già proposta in primo grado dalla controparte.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del controricorrente che liquida in complessivi 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018

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