Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22160 del 12/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/09/2018, (ud. 15/06/2018, dep. 12/09/2018), n.22160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28229-2016 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARVISIO 2,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO FARSETTI, rappresentato e

difeso dagli avvocati VALERIA VERDE, GIOVANNI VERDE giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

C.F.S., C.A.M.O.,

C.O.T.A., C.M., C.P.M., D.M.,

D.S.A., V.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 16311/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 04/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dal ricorrente.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con citazione notificata il 13.11.1996 C.F., C.A.M., C.O., C.M. e C.P. nonchè D.M. e M.C., comproprietari di un terreno in loc. (OMISSIS), convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Matera V.P.C. e G., assumendoli detentori del fondo in virtù di un contratto di pascolo. Domandavano, quindi, il rilascio del fondo, accertatane previamente la proprietà, nonchè l’inefficacia della donazione fattane da V.C. a suo figlio, G., con atto pubblico del 19.11.1986.

Entrambi i convenuti resistevano in giudizio. Cosimo sosteneva di aver usucapito la proprietà del terreno e G., quale unico attuale possessore. di essere il solo legittimato passivamente all’azione di rivendica. Quest’ultimo, pertanto, domandava in via riconvenzionale che fosse dichiarata la proprietà del fondo in suo favore in forza del predetto atto di donazione e dell’usucapione quinquennale. In subordine, domandava la condanna degli attori al rimborso delle opere eseguite sul fondo.

Con sentenza del 14.5.2002 resa anche nei confronti degli eredi di V.P., che era deceduto nelle more del giudizio, il Tribunale, rigettata la domanda attorea verso questi ultimi, la accoglieva invece nei confronti di C. e G., dichiarando “l’invalidità e l’inefficacia” della donazione stipulata dai due.

La Corte d’appello di Potenza, con sentenza resa anche nei confronti di D.S.A., quale erede di D.M.C., rigettava l’appello principale e dichiarava inammissibili quelli incidentali.

La Corte territoriale riteneva inammissibile, perchè proposto con comparsa di costituzione tardiva, l’appello incidentale di V.C., cui la notifica dell’impugnazione principale era stata rinnovata, in forza di una precedente ordinanza del 15.1.2003, sull’erroneo presupposto che la prima notificazione fosse invalida.

Nel merito, la Corte distrettuale, ritenuta intangibile la qualificazione della domanda proposta contro V.G. come azione di rivendica, osservava, quanto alla relativa prova, che non solo il convenuto non aveva espressamente contestato i fatti allegati dagli attori a sostegno della loro proprietà, ma che altresì l’appellante non aveva impugnato la seconda e autonoma ratio decidendi circa l’originaria appartenenza del fondo agli attori, ritenuta dal giudice di prime cure; inoltre, aveva dato atto delle risultanze delle prove testimoniali, che avevano consentito di accertare, da un lato, la corresponsione del canone d’affitto da parte di V.C., e dall’altra, delle trattative intercorse tra lo stesso V.C. e C.F. per la vendita del fondo. Circostanze, queste, che documentavano sia il riconoscimento che il dante causa dell’appellante principale aveva fatto della proprietà degli attori, sia il possesso anteriore al titolo, ai sensi dell’art. 1143 c.c., per effetto del possesso del fondo in favore del dante causa degli attori. E poichè quest’ultima ratio, di per sè idonea a reggere la decisione, non era stata oggetto d’impugnazione da parte dell’appellante, il relativo motivo dell’appello principale doveva essere respinto.

Quanto alla domanda di usucapione, la Corte lucana, premesso che l’appellante non aveva assolto l’onere di provare gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva dedotta in base all’art. 1159-bis c.c., comma 2, osservava che, conformemente alla decisione di primo grado. era da escludere la buona fede di V.G., sia per lo stretto rapporto di parentela tra lui e V.C., sia per aver fatto affidamento sulla mera dichiarazione del donante di aver usucapito l’immobile.

Infine, la Corte territoriale, giudicava non accoglibile la doglianza concernente il rigetto della domanda d’indennizzo per le opere eseguite sul fondo, opere di cui l’appellante aveva provato l’assenso amministrativo, ma non l’effettiva realizzazione.

Per la cassazione di tale sentenza proponeva ricorso V.G. sulla base di quattro motivi, cui resisteva V.C. con controricorso con ricorso incidentale, in base a quattro motivi, nonchè alcuni degli altri intimati.

Questa Corte con la sentenza n. 16311/2016, dopo avere ritenuto infondato il motivo concernente la ravvisata inammissibilità dell’appello incidentale di V.C., esaminava il ricorso incidentale di V.G., ritenendo che fosse corretta la conclusione dei giudici di merito circa l’impossibilità di poter invocare l’usucapione abbreviata attesa la mala fede del suo acquisto, così come accertata nel merito. Per quanto rileva ancora in questa sede, esaminava poi il quarto motivo con il quale il ricorrente incidentale esponeva “la violazione degli artt. 1150 e 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, poichè l’indicazione delle opere realizzate non era mai stata contestata dagli attori, nè era stata messa in dubbio dal giudice di primo grado, il quale aveva rigettato la domanda sul presupposto che non fosse stato soddisfatto l’onere di denuncia incombente sull’affittuario. Non solo, ma l’attore aveva anche chiesto che fosse nominato un consulente tecnico per constatare le opere eseguite ed operarne la stima in denaro. Pertanto sarebbe stato onere della Corte d’appello stabilire gli indennizzi dovuti, secondo la buona o la mala fede del possessore”.

Ad avviso della sentenza oggi gravata il motivo non poteva essere accolto, in quanto la non contestazione specifica dell’esistenza sul fondo di opere che possano dare diritto al rimborso previsto dall’art. 1150 c.c., non implica la non contestazione anche del soggetto che le abbia realizzate, allorchè – come nel caso di specie – uno ad altro si sia avvicendato nel godimento del bene. Chi propone la domanda di rimborso ha l’onere di allegare e provare di aver sopportato in proprio le spese per riparazioni, miglioramenti o addizioni, ovvero di pretenderle in base all’art. 1146 c.c.quale successore a titolo universale o particolare del precedente possessore che le abbia sostenute.

Pertanto, escluso ad un tempo sia che V.G. abbia dedotto e provato di aver sostenuto esborsi in proprio, sia che V.C. sia mai stato possessore del fondo, era esclusa altresì in partenza ogni possibilità di rimborsi in favore del ricorrente incidentale.

V.G. ha proposto ricorso per revocazione avverso tale sentenza sulla base di un motivo.

Gli intimati non hanno svolto difese in questa fase.

Con un unico motivo di ricorso si chiede la revocazione della sentenza impugnata ex art. 395 c.p.c., n. 4 in quanto la Corte avrebbe fondato la sua decisione incorrendo in un errore di fatto costituito dal non essersi avveduta che le stesse controparti in citazione avevano asserito che le opere per le quali veniva chiesto il rimborso, erano state pacificamente realizzate dall’odierno ricorrente in epoca successiva alla donazione del fondo e che a tal fine V.G. aveva chiesto ed ottenuto dei contributi dalla Regione per la loro realizzazione.

Deve quindi ritenersi che il ricorrente abbia allegato di avere eseguito a proprie spese le opere.

L’avvenuta esecuzione delle opere, oltre che emergere dalla non contestazione degli attori, risulterebbe anche dal contenuto della sentenza della Corte d’Appello che ha accolto il gravame proposto da V.G. avverso la sentenza del Tribunale che gli aveva negato la qualità di detentore del fondo, sebbene sia poi pervenuta al rigetto della domanda di rimborso, ritenendo che non vi fosse prova che avesse effettivamente eseguito le opere, rilevando che non aveva diritto agli indennizzi perchè in mala fede.

La decisione della Corte di Cassazione di disattendere le richieste del ricorrente in quanto non vi era prova di avere affrontato in proprio le spese di cui chiedeva il rimborso, si fonda quindi su di un elemento che non era mai stato posto in discussione nei precedenti gradi di giudizio, essendo ammesso dalle controparti ed accertato dai giudici di merito che le opere in esame erano state eseguite personalmente da V.G..

Il motivo è evidentemente privo di fondamento, atteso che, come si ricava dalla stessa lettura della sentenza impugnata il quarto motivo del ricorso principale (e non incidentale come erroneamente riportato nella proposta trasmessa al ricorrente) esaminato nella sentenza gravata poneva già allora la questione concernente l’assenza di contestazione da parte degli attori circa il fatto che le opere in oggetto fossero state realizzate da V.G..

Peraltro la riconducibilità della paternità di tali opere al ricorrente aveva costituito un punto controverso sul quale avevano avuto modo di pronunciarsi i giudici di merito, ed in particolare la Corte d’Appello la quale, come peraltro riportato a pag. 4 del ricorso, aveva affermato che la documentazione prodotta, costituita da atti amministrativi, non provava l’effettiva esecuzione delle strutture da parte del V.G..

A tal fine giova riportare per sintesi l’excursus nei vari gradi di merito che ha avuto la domanda interessata dalla richiesta di revocazione.

Il Tribunale di Matera, con la sentenza n. 468 del 2001 nell’esaminare la domanda di rimborso per i miglioramenti, le riparazioni e le addizioni eseguiti sul fondo, riteneva che la stessa fosse stata avanzata sia da Cosimo che da V.G., ma la rigettava sul presupposto che, trattandosi di opere eseguite nel vigore della L. n. 203 del 1982, la domanda non poteva essere accolta mancando la prova della preventiva comunicazione ai sensi degli art. 16 e 17 detta legge.

V.G. a pag. 11 dell’atto di appello deduceva come terzo motivo la violazione dell’art. 1150 c.c. evidenziando che in realtà la domanda di indennizzo era stata proposta solo da lui e non anche da V.C., così che, poichè l’appellante non aveva mai rivestito la qualità di affittuario del fondo, non poteva essergli opposta la necessità di ottemperare alle previsioni di cui alla L. n. 203 del 1982.

La Corte d’Appello di Potenza, nella sentenza n. 215 del 6 agosto 2010, a pag. 17, nell’esaminare il suddetto motivo di gravame, sebbene ritenesse condivisibile la denuncia dell’errore quanto all’individuazione del soggetto che aveva effettivamente avanzato la domanda di rimborso, poichè proposta dal solo G., rilevava che nella comparsa di risposta l’appellante “ebbe a dedurre di aver realizzato, sui fondi per cui è causa, i seguenti manufatti: un fienile di mq. 400 circa, una stalla per ovini di mq. 400 circa, una stalla per bovini di mq. 450 circa ed una vasca di raccolta dell’acqua; nonchè di avere trasformato in seminativo circa ha. 10 di terreno, di aver recintato l’intera azienda e di aver avviato un progetto per la realizzazione di una casa colonica di mq. 120 circa”.

Al riguardo i giudici di appello rilevavano che l’avviamento di un progetto non costituisce di per sè miglioria, e richiamava la distinzione tra riparazioni, miglioramenti ed addizioni, quanto alla disciplina apprestata dal legislatore per il possessore, evidenziando come l’indennizzo per le addizioni presupponga necessariamente la buona fede, la cui presenza invece incide sul quantum della diversa indennità prevista per i miglioramenti.

Quindi, nell’esaminare nel merito la richiesta dell’appellante principale, la sentenza d’appello così motivava: “Ciò posto va rilevato che nessuna prova l’appellante ha fornito per quanto riguarda l’asserita recinzione dell’azienda e la trasformazione in seminativo di una parte dei terreni. Ma altrettanto è a dirsi per quanto riguarda le addizioni costituite dal fienile, dalle stalle e dalla vasca di raccolta dell’acqua. Infatti, anche a voler ritenere tempestivo il deposito della documentazione di cui è cenno nel verbale di udienza del 21 luglio 1998, si osserva che la maggior parte di tali documenti è costituita da autorizzazioni e nulla osta, che nulla provano circa l’effettiva esecuzione delle strutture suddette. E, comunque, il riconoscimento della richiesta indennità è precluso dalla circostanza che, come più sopra rilevato, l’appellante non può ritenersi possessore di buona fede”.

Questa Corte nella sentenza oggi gravata, nell’esaminare il quarto motivo del ricorso principale, che si fondava anche sulla violazione dell’art. 115 c.p.c., sul presupposto che l’esecuzione delle opere non era mai stata contestata dagli attori nè messa in dubbio dal giudice di primo grado (trattasi nella sostanza delle medesime argomentazioni che oggi fondano la richiesta di revocazione), rilevava che esisteva una ragione a monte che precludeva l’accoglimento della domanda de qua.

Infatti, secondo la sentenza oggi gravata (pag. 13), la non contestazione specifica dell’esistenza sul fondo di opere che possano dar vita al rimborso ex art. 1150 c.c., non implica anche la non contestazione del soggetto che le abbia realizzate, allorchè vi sia stato un avvicendamento nel godimento del fondo.

Si assumeva quindi che il ricorrente non avesse allegato e provato di avere affrontato in proprio le spese di cui si domandava il rimborso sicchè, emergendo la prova che V.C. fosse conduttore del fondo, pagando anche un canone, ed essendo escluso che quindi fosse possessore, ha così concluso: “Pertanto, escluso ad un tempo sia che V.G. abbia dedotto e provato di aver sostenuto esborsi in proprio, sia che V.C. sia mai stato possessore del fondo, è esclusa altresì in partenza ogni possibilità di rimborsi in favore dell’odierno ricorrente. Infatti, il diritto del detentore agrario che sostenga analoghe spese è soggetto ad altri requisiti normativi (quelli posti dalla L. n. 203 del 1982, artt. 16 e 17), di cui non si è discusso in causa, e tra detenzione dell’un soggetto e il possesso dell’altro non vi è nesso derivativo”.

In punto di diritto, va ribadito che (cfr. Cass. n. 27451/2013) in materia di revocazione delle sentenze della corte di cassazione, l’errore di fatto di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l’affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, mentre è inammissibile ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione.

Pertanto, l’errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali. Ne consegue che il vizio con il quale si imputi alla sentenza un’erronea valutazione delle prove raccolte è, di per sè, incompatibile con l’errore di fatto, essendo ascrivibile non già ad un errore di percezione, ma ad un preteso errore di giudizio (cfr. ex multis Cass. n. 8828/2017, nonchè da ultimo anche Cass. n. 3200/2017, che ha evidenziato che l’art. 395 c.p.c., n. 4, circoscrive la rilevanza e decisività dell’errore di fatto al solo caso in cui la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa ovvero sull’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato, con la conseguenza che laddove un certo fatto non sia stato considerato dal giudice ciò non implica necessariamente che quel fatto sia stato espressamente negato nella sua materiale esistenza, potendo, invece, esserne stata implicitamente negata la rilevanza giuridica ai fini del giudizio, perchè, altrimenti, si ricondurrebbe all’ambito del giudizio per revocazione, piuttosto che nell’ordinario giudizio di impugnazione, ogni fatto che non sia stato espressamente considerato nella motivazione giudiziale). In relazione al caso in esame, l’errore di fatto risiederebbe, nella prospettazione del ricorrente, nell’assunto che l’avvenuta esecuzione delle opere a cura e spese di V.G. era oggetto di non contestazione da parte degli attori e risultava anche ammesso ed accertato dai giudici di merito.

Tale ultima asserzione non trova però conforto nella disamina del contenuto delle sentenze intervenute nel corso del giudizio, atteso che la sentenza di primo grado si è arrestata al rilievo che la domanda era stata proposta senza che però le opere “asseritamente eseguite” fossero state precedute dall’invio della preventiva comunicazione.

Trattasi di affermazione che, sebbene inficiata, come peraltro rilevato dai giudici di appello, dall’avere erroneamente ritenuto che la domanda fosse stata proposta anche dal dante causa del ricorrente, non implica un riconoscimento in concreto dell’avvenuta esecuzione delle opere e soprattutto che il loro autore fosse effettivamente V.G., come peraltro confortato dall’utilizzo dell’avverbio “asseritamente” che attesta come la decisione sia stata presa sulla scorta della sola affermazione compiuta dalla parte, ma senza però una verifica in concreto di rispondenza a verità di tale affermazione.

Nemmeno un accertamento è dato rinvenire nella successiva sentenza della Corte d’Appello che si è limitata ad accogliere la censura del ricorrente solo nella parte in cui si è escluso che la domanda di indennizzo fosse stata proposta anche da V.C., ma che è per il resto pervenuta ad un accertamento negativo circa l’avvenuta esecuzione degli interventi sul fondo, assumendo che per alcune opere (recinzione e trasformazione del terreno in seminativo) mancasse qualsivoglia prova, e che per il fienile, le stalle e la vasca di raccolta, non fosse stata fornita la prova della loro effettiva realizzazione, non essendo a tal fine sufficiente la documentazione prodotta che attestava solo il rilascio di autorizzazioni e nulla osta, ma non anche la loro effettiva esecuzione, aggiungendo in ogni caso, il che rilevava per i miglioramenti, che mancava altresì il requisito della buona fede.

Appare evidente al Collegio che il fatto controverso, oggetto di decisione da parte dei giudici di appello era proprio quello concernente l’avvenuta esecuzione delle opere per le quali era richiesta l’indennità, e che la decisione dei giudici di appello è stata sfavorevole al ricorrente, essendosi ritenuto che non fosse stata offerta la prova della effettiva esecuzione degli interventi additivi e migliorativi sul fondo.

La successiva sentenza di questa Corte, alla quale era stata nuovamente sottoposta la domanda relativa alla debenza o meno dell’indennità, ponendo in discussione il fatto controverso, rappresentato dall’esecuzione delle opere, ed invocandosi anche in tale occasione il principio della non contestazione, ha disatteso il motivo del ricorso principale ritenendo a monte che anche la non contestazione specifica circa l’esistenza sul fondo di opere potenzialmente idonee a dare diritto al rimborso, non si estendeva anche all’individuazione del soggetto che ne era l’effettivo autore.

Sebbene non corrisponda alle emergenze processuali l’assenza di allegazione da parte del ricorrente di avere sostenuto in proprio gli esborsi per le opere eseguite sul fondo, la decisione di questa Corte si fonda anche, ed in maniera risolutiva, sull’affermazione secondo cui di tale fatto non sarebbe stata fornita la prova, sicchè atteso il succedersi di diversi soggetti nel godimento del bene, sebbene a titolo diverso (quale detentore V.C., e quale possessore V.G.), non era possibile stabilire con certezza chi fosse il soggetto che aveva effettivamente sopportato gli oneri economici delle opere per le quali si chiedeva il riconoscimento dell’indennità.

Non risulta quindi che l’esecuzione delle opere a cura e spese del ricorrente sia stato oggetto di positivo accertamento nelle fasi di merito, ed emerge invece che tale fatto ha costituito il punto controverso sul quale la sentenza gravata è stata chiamata a pronunciarsi, essendosi dedotto con il quarto motivo del ricorso principale, l’errore che sarebbe stato commesso dai giudici di appello nel non dare rilievo alla non contestazione delle controparti circa l’esistenza e l’attribuzione della paternità delle opere al ricorrente.

Va poi ricordato che (cfr. Cass. n. 7488/2011) la pronunzia del giudice, che si assuma erronea, sull’esistenza di uno o più fatti ritenuti pacifici per difetto di contestazione, costituisce frutto non di un errore meramente percettivo, ma di un’attività valutativa, nel senso che il giudice stesso, postasi la questione della mancanza di contestazioni in ordine all’esistenza di uno o più fatti determinati, l’ha risolta affermativamente all’esito di un giudizio, di per sè incompatibile con l’errore di fatto e non idoneo, quindi, a costituire motivo di revocazione a norma dell’art. 395 c.p.c., n. 4 (in termini analoghi quanto all’impossibilità di addurre l’esistenza di un errore di fatto revocatorio sulla scorta della non corretta valutazione del principio della non contestazione, Cass. n. 3289/1999; Cass. n. 705/1993).

La denuncia della valutazione compiuta nella sentenza gravata circa l’esistenza o meno della prova dei fatti posti a fondamento della domanda indennitaria del ricorrente, ed in particolare la valutazione critica circa la rilevanza o meno della non contestazione e dei limiti entro i quali si poneva (ritenuta cioè non estensibile anche alla individuazione del soggetto autore delle opere) investe quindi un errore di giudizio in quanto attinge direttamente all’apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali (cfr. Cass. n. 22080/2013, secondo cui il vizio con il quale si imputa alla sentenza un’erronea valutazione delle prove raccolte è, di per sè, incompatibile con l’errore di fatto, essendo ascrivibile non già ad un errore di percezione, ma ad un preteso errore di giudizio; conf. Cass. n. 8180/2009).

Il ricorso deve pertanto disatteso.

Nulla per le spese atteso che gli intimati che non hanno svolto attività difensiva.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018

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