Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22160 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. III, 05/09/2019, (ud. 22/03/2019, dep. 05/09/2019), n.22160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9954-2017 proposto da:

F.V., P.C., elettivamente domiciliati in ROMA, P.LE

CLODIO, 14, presso lo studio dell’avvocato ANDREA GRAZIANI, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE CLODIO 14,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA ROMANA GRAZIANI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GABRIELLA PAPESCHI;

BANCA CREDITO COOPERATIVO SESTO SAN GIOVANNI SCARL in persona del

Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante

pro tempore Dott. L.G., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA COLA DI RIENZO 297, presso lo studio dell’avvocato BRUNO

TASSONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONINO RESTUCCIA;

– controricorrenti –

e contro

ROXI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 645/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/03/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del febbraio 2014 la Banca di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni convenne in giudizio P.M. in qualità di venditrice e P.C. e F.V. (sorella e cognato di M.) acquirenti, per sentir accertare l’inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c., di un atto di compravendita di un immobile tra gli stessi stipulato in data 26/7/2012. Assunse di essere creditrice di P.M., per somme accertate con decreto ingiuntivo del 27/7/2011, passato in giudicato; che sussistevano tutti i presupposti per la revocatoria dell’atto, ivi compreso il consilium fraudis degli acquirenti. Nel contraddittorio di tutti i convenuti, e a seguito di intervento volontario di Roxi s.r.l., altro creditore di P.M., il Tribunale di Busto Arsizio rigettò la domanda, ritenendo che, seppure in presenza dell’anteriorità del credito dell’attrice, dell’eventus damni e della scientia fraudis, mancava il presupposto del consilium fraudis degli acquirenti, non potendo il giudice basarsi sul solo rapporto di parentela e potendo gli acquirenti confidare nell’esigenza, rappresentata dalla venditrice, di vendere la nuda proprietà dell’immobile dove abitava la madre per ragioni legate alla propria separazione personale.

La Corte d’Appello di Milano, adita in via principale dalla Banca di Credito Cooperativo ed in via incidentale da Roxi s.r.l., con sentenza n. 645 del 16/2/2017, per quel che ancora qui di interesse, dopo aver dato atto che la Banca, con l’atto di appello, aveva rappresentato che già in data 27/7/2011 aveva notificato a mani della madre delle sorelle P. il decreto ingiuntivo ed in data 19/7/2012, e cioè sette giorni prima della stipula dell’atto definitivo di compravendita, un atto di sequestro conservativo dell’immobile e che era pertanto inverosimile ritenere che P.C. fosse all’oscuro della situazione economica in cui versava la P. Group, trust creato da M., ha: a) ritenuto provata, sulla base di elementi indiziari precisi e concordanti, la consapevolezza degli acquirenti della diminuzione patrimoniale ai danni dei creditori di P.M., fideiussore di P. Group s.r.l.;

b) che l’atto di compravendita era stato perfezionato una settimana dopo la notifica del sequestro conservativo, già preceduto da decreto ingiuntivo, di guisa da ritenersi inverosimile che gli acquirenti non avessero partecipato, insieme alla debitrice, all’intento di sottrarre a BBC la garanzia patrimoniale rappresentata dall’unico bene di proprietà della debitrice, peraltro in nuda proprietà;

c) che in base alla giurisprudenza di questa Corte sul consilium fraudis poteva rilevare il rapporto di parentela esistente tra il disponente ed il terzo, la coabitazione tra il terzo e la madre, nella mancanza di altro motivo oggettivo idoneo a rendere giustificato il trasferimento, non potendosi ritenere tale nè l’intervenuta separazione legale della debitrice M. nè la situazione logistico-abitativa degli acquirenti. La Corte ha dunque dichiarato inopponibile, al Banco di Credito Cooperativo, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’atto di compravendita ed ha condannato i soccombenti a rifondere alla banca le spese del doppio grado del giudizio.

Avverso la sentenza F.V. e P.C. propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria; P.M. propone “controricorso” sostanzialmente adesivo al ricorso dei ricorrenti principali; resiste la Banca di Credito Cooperativo di Sesto S. Giovanni con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo i ricorrenti censurano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 ed omessa motivazione su fatto controverso e decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5 Censurano la sentenza per aver considerato il consilium fraudis del terzo acquirente con riguardo alla data del contratto definitivo e non a quella del contratto preliminare.

1.1 Il motivo, in disparte profili di inammissibilità quali sollevati da parte resistente circa la novità della questione relativa alla data del contratto preliminare, sarebbe astrattamente fondato se ci si limitasse al solo capo di sentenza menzionato dal ricorrente e cioè quello che valorizza il consilium fraudis del terzo con riguardo alla stipula del rogito, mettendolo in collegamento con la notifica del sequestro conservativo effettuata alla madre una settimana prima del rogito. Ma, a ben considerare la motivazione dell’impugnata sentenza, la medesima non ha ritenuto esiziale la data del rogito ma ha preso in considerazione una serie di elementi indiziari dai quali ha desunto la prova del consilium fraudis in capo ai terzi acquirenti dell’immobile, tali per cui non possa non considerarsi provata l’effettiva consapevolezza degli acquirenti della deminutio patrimoniale che si sarebbe certamente verificata con la stipula della compravendita, ai danni dei creditori di P.M., fideiussore della P. Group. Tra tali elementi vi era, ad esempio, l’anteriorità, anche rispetto al contratto preliminare, del decreto ingiuntivo notificato alla madre.

In definitiva, a ben considerare la motivazione dell’impugnata sentenza, dal complesso delle considerazioni svolte ed in particolare da quelle relative al contratto preliminare e alla data addirittura antecedente il preliminare, di notifica del decreto ingiuntivo, la sentenza non ha collegato il consilium fraudis alla stipula del contratto definitivo ma ha inteso fare riferimento ad un momento certamente anteriore a quello, nel quale gli acquirenti non potevano non essere consapevoli della deminutio che si sarebbe verificata con la stipula del definitivo.

Alla luce di questa ricostruzione della motivazione, il motivo deve essere rigettato perchè infondato.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la sentenza per violazione dell’art. 2901 c.c. ed omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte d’Appello omesso di considerare che il rogito era stato fissato in una data antecedente quella effettiva ma successivamente rinviato.

2.1 Il motivo è inammissibile perchè privo di decisività e perchè di merito, essendo unicamente rilevante per la decisione la pressochè contestuale stipula tra l’atto dal quale gli acquirenti trassero la provvista per procedere all’acquisto dell’immobile venduto da P.M. ed il rogito relativo al suddetto acquisto, come pure la contestualità tra il rogito ed il sequestro conservativo disposto dalla banca creditrice sull’immobile. Dalla contestualità tra tali atti la Corte d’Appello ha tratto il convincimento, peraltro incensurabile, che il rogito fu stipulato per l’urgenza di sottrarre il bene alla garanzia dei creditori essendo imminente la notifica del sequestro conservativo disposto dalla Banca creditrice.

3. Con il terzo motivo censurano ancora la sentenza per violazione dell’art. 2901 c.c. per aver presunto il consilium fraudis del terzo acquirente senza tenere conto di elementi diversi, emergenti in corso di causa. In particolare, a fronte dell’elemento fortemente indiziario costituito dal rapporto di parentela intercorso tra la venditrice e gli acquirenti, la Corte d’Appello avrebbe del tutto omesso di considerare altri pur rilevanti elementi, del tutto pretermessi, quali l’esigenza degli acquirenti di investire del denaro ricavato dalla vendita di altro immobile di loro proprietà, la necessità di mantenere l’utilizzo dell’immobile da parte della madre. Ove questi ulteriori motivi fossero stati considerati, la Corte d’Appello sarebbe certamente giunta alla conclusione che la cessione dell’immobile era effettiva e non effettuata con la finalità di sottrarre il bene alla garanzia dei creditori. L’unico elemento considerato dal Giudice sarebbe, invece, la contiguità temporale tra la notifica del sequestro conservativo della Banca ed il rogito, senza conferire alcun rilievo agli altri elementi.

3.1 Il motivo è infondato. La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione del principio di legittimità reso in tema di consilium fraudis secondo cui la convinzione del giudice di merito che, in tema di azione revocatoria ordinaria, desuma l’intento di sottrarre il bene alla garanzia dei creditori dal rapporto di parentela esistente tra il disponente ed il terzo, è logica e congrua laddove tale rapporto si caratterizzi per la coabitazione tra le medesime parti, riguardi parenti stretti e non risulti alcun altro motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento. La sentenza ha inteso dare continuità alla giurisprudenza di questa Corte che non richiede prove particolarmente rigorose circa l’esistenza del consilium fraudis ma la mera consapevolezza in capo ai terzi del pregiudizio arrecato con l’atto a danno del creditore (Cass., 3, n. 1286 del 18/1/2019: “La prova della “participatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l’atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente; cfr. anche Cass., 1 n. 23326 del 27/8/2018 ai fini della sussistenza della mera consapevolezza della diminuzione della garanzia patrimoniale in capo al terzo) .

4. Conclusivamente il ricorso va rigettato e i ricorrenti condannati a pagare, in favore della Banca di Credito Cooperativo, le spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo ed il cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare, in favore di Banca Credito Cooperativo, le spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 5.600 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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