Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22160 del 03/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 03/11/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 03/11/2016), n.22160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1446/2015 proposto da:

MINISTERO dell’INTERNO COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO di RIETI,

in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 15, presso lo studio dell’Avvocato

ENRICO GABRIELLI, che lo rappresenta e difende, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA A RL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5789/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

23/05/2014, depositata il 23/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito l’Avvocato Carmelita Rizza per delega verbale dell’Avvocato

Enrico GABRIELLI difensore del controricorrente, che si riporta agli

scritti.

Fatto

PREMESSO

La Corte d’appello di Roma, respingendo (tra l’altro) il gravame del Ministero dell’Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rieti, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale, in accoglimento della domanda di revoca, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, proposta dal curatore del fallimento (OMISSIS) s.r.l. e avente ad oggetto il pagamento di Euro 65.695,25 eseguito il (OMISSIS) in favore della Servizi Società Cooperativa a r.l. dal Comando dei Vigili del Fuoco di Rieti, quale terzo debitore della società fallita a seguito di provvedimento di assegnazione del credito assunto dal giudice nell’ambito di una procedura di esecuzione coattiva a carico della (OMISSIS) medesima, ha condannato la cooperativa creditrice e il Comando, in solido, alla restituzione della predetta somma alla massa fallimentare. Ha ritenuto che anche il Comando al momento del pagamento fosse a conoscenza dello stato d’insolvenza della (OMISSIS), avendo ricevuto tre giorni prima comunicazione della sua ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura. La curatela fallimentare si è difesa con controricorso.

Con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il Consigliere relatore ha proposto il rigetto del ricorso. La relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e l’avvocato di parte controricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

1. – Va esaminato anzitutto il secondo motivo di ricorso, che precede gli altri nell’ordine logico.

1.1. – Con tale motivo, denunciando violazione di norme di diritto, si censura l’affermazione della responsabilità solidale – per la restituzione della somma oggetto del pagamento revocato – del debitor debitoris che abbia effettuato il pagamento a seguito di ordinanza di assegnazione del credito pronunciata dal giudice dell’esecuzione presso terzi.

1.2. – Il motivo è fondato.

L’azione revocatoria avente ad oggetto un pagamento è rivolta nei confronti del creditore che tale pagamento abbia ricevuto, perchè egli, ricevendolo, si è sottratto al concorso, onde il ripristino della par conditio creditorum richiede che restituisca quando ha ricevuto, affinchè sia distribuito secondo le regole concorsuali. Tale logica non è riferibile, invece, al terzo debitore del fallito che abbia eseguito il pagamento, dato che egli non si è sottratto al concorso, non essendo creditore del fallito, ma ha soltanto eseguito (non già riscosso) il pagamento.

La circostanza che con quel pagamento, come viene comunemente e correttamente affermato, egli abbia estinto contemporaneamente due obbligazioni – quella del fallito nei confronti del creditore procedente e la propria nei confronti del fallito – non sposta i termini della questione: che è e resta la questione del ripristino della par conditio creditorum ad opera di chi ad essa si sia sottratto a proprio vantaggio. E del resto questa Corte ha appunto tenuto presente – sia pure in un contesto diverso, ma analogo – l’autonomia dell’estinzione del credito (verso il creditore procedente) e del debito (verso il terzo debitore) del fallito conseguenti all’unico pagamento del terzo, affermando l’insussistenza della prima e facendo salva la seconda, in caso di pagamento eseguito in violazione della L. Fall., art. 168, dal terzo debitore, in sede di espropriazione presso terzi, dopo l’ammissione del debitore principale alla procedura di concordato preventivo (cfr. Cass. 24476/2008).

2. – Il primo motivo di ricorso, attinente alla scientia decoctionis, e il terzo, attinente alla conformità del pagamento alla L. Fall., art. 168, restano assorbiti.

3. – Nella memoria la difesa di parte controricorrente ha eccepito la nullità della notifica del ricorso nei confronti della Servizi Società Cooperativa a r.l., condannata al pagamento in solido con il Ministero dell’Interno. La questione, però, è priva di rilievo, avendo il ricorso ad oggetto non già la revoca del pagamento, bensì la sola condanna solidale del Ministero al conseguente rimborso, e tra condebitori in solido non sussiste litisconsorzio necessario.

4. – La sentenza impugnata va in conclusione cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., con il rigetto della domanda proposta dalla curatela fallimentare nei confronti del Ministero dell’Interno.

Le spese dell’intero processo, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dalla curatela fallimentare nei confronti del Ministero dell’Interno; condanna la curatela predetta alle spese processuali, liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per compensi di avvocato, quanto al giudizio di primo grado, e in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per compensi di avvocato, quanto al giudizio di appello, e in Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per compensi di avvocato, quanto al giudizio di cassazione, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA