Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2216 del 31/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2216 Anno 2014
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 25546-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
3537

contro

CHIARI DI RISSONE CLEDIS & C. SS in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 2, presso lo studio
del Dr. ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso
dall’avvocato SCAPARONE PAOLO giusta delega a

Data pubblicazione: 31/01/2014

margine;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 54/2007 della COMM.TRIB.REG.
di TORINO, depositata il 01/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

GIOVANNI CONTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato FIDUCCIA che si
riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

udienza del 09/12/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società Chiari s.s. di Chiarolanza Tomas – poi divenuta Chiari s.s. di Rissone Cledis e c.,
impugnava il diniego formatosi sull’istanza di sgravio presentata in seguito alla notifica della
cartella di pagamento relativa a sanzioni per mancato pagamento di IVA per l’anno 1993 ritenendo
l’illegittimità della pretesa, avendo proceduto, in seguito alla notifica della cartella del 20.10.1995,
al pagamento dell’importo dovuto a titolo di imposta e di interessi fin dal 12.12.1995 e godendo la

2.La CTP di Alessandria accoglieva il ricorso con sentenza confermata dalla CTR del Piemonte
che con sentenza n.54/12/07 depositata l’1.10.2007 rigettava l’impugnazione proposta dall’Agenzia.
Secondo il giudice di appello la società contribuente aveva provveduto al pagamento delle imposte
il 12.12.1995 presentando istanza di condono, rilevando che la legge n.289/2002 abbinava la
sanzione al pagamento dell’imposta, non essendo prevista l’iscrizione di sole sanzioni.
3.L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, al quale
ha resistito la società contribuente con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.9 bis
1.n.289/2002 Deduce che, ad onta di quanto ritenuto dalla CTR, la previsione di cui all’art.9 bis
ult.cit. poteva applicarsi solo per le somme che il contribuente avesse versato dall’epoca dell’entrata
in vigore dello stesso articolo, non potendo, per contro, valere i versamenti effettuati in epoca
antecedente. In questa direzione, del resto, deponeva tanto la lettera quanto la

ratio della

disposizione, volta a riconoscere la definizione solo nelle ipotesi di corresponsione di denaro da
parte del contribuente alla dta di entrata in vigore della norma agevolativa. Doveva pertanto
ritenersi che il versamento effettuato dalla contribuente

j sette anni prima dell’entrata in vigore

dell’art.9 bis era inconducente.
5.La società contribuente, nel controricorso, ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando che nel caso
di specie ricorrevano tutti i presupposti per potere fruire dell’art.9 bis cit., potendo avvalersi anche
del versamento antecedente all’entrata in vigore della legge n.289/2002, come del resto aveva
riconosciuto la stessa Agenzia delle Entrate con la circolare n.12 E del 21.2.2003, in questa
direzione parimenti deponendo la modulistica approntata dall’Agenzia delle Entrate, nè rilevando la
definitività della controversia iscritta a ruolo nel febbraio 2003 relativa all’imposta dovuta alla quale
si era fatto riferimento nel provvedimento di rigetto dell’istanza di sgravio.
6.La censura è fondata per le ragioni di seguito esposte.
7.Questa Corte ha da tempo ritenuto la piena operatività della sentenza della Corte di giustizia del
17 luglio 2008, causa C-132106, con la quale è stata dichiarata l’incompatibilità con il diritto

stessa della definizione per condono di cui alla 1.n.289/2002.

comunitario dell’art. 9 della legge n.289/02 cit., relativamente alla condonabilità dell’IVA, nella
parte in cui esso disponeva, come effetto automatico dell’adesione al condono, anche la esclusione
di ogni accertamento fiscale e la estinzione delle sanzioni amministrative tributarie-cfr., fra le altre,
Cass. n. 22250/2011;Cass. n. 19546/2011;Cass.n.8110/2012;conf.19546/2011 e Cass. n. 2915 del
2013-.
8.Rilevano, in particolare, i principi espressi da vedi anche Cass. 23 settembre 2011, n. 19546, la

consentendo di definire una controversia evitando il pagamento di sanzioni connesse al ritardato od
omesso versamento del tributo, comporta una rinuncia alle sanzioni che, per il loro carattere
dissuasivo oltre che repressivo, incidono sul corretto adempimento dell’obbligo di pagamento del
tributo nonché, in sede di attuazione del principio stabilito dalla Corte di giustizia, Cass. 27 luglio
2012, n. 13505, che ha disapplicato la L. n. 289 del 2002, art. 8, nella parte in cui consente la
definizione in via agevolata delle violazioni in materia di IVA – in quel caso si trattava di sanzioni
irrogate per l’omessa emissione di autofattura).
9.Sulla base di tali argomentazioni, che il Collegio condivide ed alle quali occorre adeguarsi
rilevando l’applicazione del diritto comunitario ex officio le quante volte non occorre svolgere alcun
accertamento di fatto come tale inibito alla Corte, il ricorso va rigettato.
10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell’Agenzia come da dispositivo
P.Q.M.
la Corte
Accoglie il ricorso
Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso del contribuente.
Compensa le spese del giudizio di merito e condanna la parte contribuente al pagamento delle spese
del giudizio di legittimità che liquida in euro 2000.00, per compensi, oltre spese prenotate a debito
in favore dell’Agenzialn euro percompensi, oltre sup_s_e_prenotate a debito./
Così deciso il 9 dicembre 2013 nella camera di consiglio della V sezione civile in Roma.

quale ha disapplicato, con riferimento all’Iva, la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 bis, che,

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