Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2216 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, (ud. 23/09/2010, dep. 31/01/2011), n.2216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.E., elettivamente domiciliato in Roma, Via Catalani, n.

31, nello studio dell’Avv. VERDACCHI Umberto, che lo rappresenta e

difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze Agenzia delle Entrate

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

n. 152/10/2005, depositata in data 29.11.2005;

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza in data

23 settembre 2010 dal Cons. Dott. Pietro Campanile;

Udito l’Avv. Gen. dello Stato M. Letizia Guida;

Udito il P.M., nella persona del Sost. Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

1 – B.E. proponeva ricorso avverso gli avvisi, di accertamento con i quali venivano contestati, per gli anni 1995 e 1996, violazioni in materia di Iva, per essere emerso, all’esito di una verifica generale eseguita dalla Guardia di Finanza, che il predetto avesse continuato ad esercitare l’attività di restauro e di compravendita di mobili e oggetti antichi, già dichiarata cessata nell’anno 1993, desunta dalla presenza di mobili di vario genere, dall’assenza di altre fonti di reddito e dalla movimentazione, non altrimenti giustificata, di conti correnti bancari.

1.1 – La Commissione tributaria provinciale di Viterbo accoglieva i ricorsi, ritenendo che gli elementi posti alla base dell’accertamento fossero insufficienti ai fini della dimostrazione dello svolgimento dell’indicata attività.

1.2 – La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la decisione indicata in epigrafe, accoglieva l’appello proposto dall’Ufficio, osservando che gli elementi acquisiti deponevano nel senso dello svolgimento della contestata attività da parte del B., come si desumeva dalle risultanze degli accertamenti bancari e come, del resto, ammesso dallo stesso contribuente, laddove aveva sostenuto che mancassero elementi atti a far ravvisare l’esercizio di impresa, non necessario ai fini della sottoposizione al regime dell’IVA. 1.2 Per la cassazione di detta decisione ha proposto ricorso il B., deducendo tre motivi.

Resistono con controricorso il Ministero dell’Economia delle Finanze l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

2 – Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendosi che la Commissione tributaria regionale, avrebbe in sostanza desunto lo svolgimento dell’attività di restauro dalle sole risultanze bancarie, non comprendendosi “per quale ragione un ex restauratore, dopo la cessazione dell’attività, non sia legittimato a detenere mobili antichi, sia quale arredo dell’abitazione, sia quale rimanenza costituita da mobili, suscettibili o meno di restauro, per goderne e per farne collezione, in vista, anche, di attività modesta di privata cessione, onde reperire le risorse occorrenti per vivere”.

2.1 – Con il secondo motivo di ricorso si deduce; violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ponendosi in evidenza, sulla base dei rilievi già formulati, la carenza della pluralità di indizi.

2.2 – Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione, in relazione alla valorizzazione delle risultanze bancarie, in assenza di ulteriori elementi, quali il possesso di attrezzatura per il restauro e di un laboratorio.

2.3 – I motivi in questione possono essere trattati congiuntamente, proponendo sostanzialmente la stessa questione o comunque profili di censura fondati sul comune presupposto della insufficienza degli probatori addotti, dall’Amministrazione a sostegno della presunta attività di impresa continuata nel 1995 anche dopo la formale cessazione dell’attività (per un caso analogo, cfr Cass., 9 ottobre 2009, n. 21453).

2.4 – Questa Corte ha più volte affermato che, in tema di accertamento dell’ IVA, la presunzione, stabilita dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 2, secondo la quale i singoli dati ed elementi risultanti dai conti bancari sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dal successivo art. 54, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili, ha un contenuto complesso, consentendo di riferire i movimenti bancari all’attività svolta In regime IVA, eventualmente dalla persona fisica, e di qualificare gli accrediti come ricavi e gli addebiti come corrispettivi degli acquisti; essa può essere vinta dal contribuente che offra la prova liberatoria che dei movimenti egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che questi non si riferiscono ad operazioni imponibili: la prova che il contribuente è tenuto a dare della non riferibilità ad operazioni imponibili deve essere specifica e riguardare analiticamente i singoli movimenti bancari, tale cioè da dimostrare che ciascuna delle operazioni effettuate è estranea a fatti imponibili (Cass. n. 28324 del 2005, n. 17.39 del 2007, n. 9146 del 2010).

La presunzione in questione, come sopra evidenziato, ha natura legale, ragion per cui alla stessa non possono applicarsi i principi in materia di presunzioni semplici e la stessa, del resto, risulta valutata unitamente al possesso di mobili antichi già restaurati o ancora da restaurare (circostanza, come sopra evidenziato, e come ammesso nello stesso ricorso, finalizzata alla cessione degli stessi), ragion per cui deve ritenersi che la Commissione tributaria regionale, fornendo al riguardo congrua motivazione, non abbia violato le disposizioni richiamate nel ricorso.

Invero per esercizio d’impresa s’intende, ai fini dell’IVA ed in conformità al disposto dei. successivo art. 4, lo svolgimento professionale abituale, ancorchè non esclusivo, di attività commerciali o agricole, previste dagli artt. 2135 e 2195 c.c., anche se non organizzate in forma d’impresa; nonchè l’esercizio di attività, organizzate in forma d’impresa, dirette alla prestazione di servizi non previsti dall’art. 2195 c.c.: la sussistenza e la titolarità di un’impresa, ovvero l’esercizio abituale e professionale di attività commerciali, anche se non organizzate dal contribuente in forma d’impresa, è elemento essenziale per l’esigibilità dell’imposta sul valore aggiunto (Cass., n. 2021/1996;

Cass. n. 9776/2003).

L’ufficio sostiene, in altre parole, fondando la pretesa sui risultati dell’indagine bancaria e sulle altre investigazioni compiute dalla guardia di finanza, che il contribuente svolgeva per professione abituale, con o senza organizzazione d’impresa, attività commerciale consistente nel restauro e nella compravendita di beni di valore antiquario.

L’onere di provare l’esistenza di tale presupposto, indispensabile per l’applicabilità dell’IVA, fa carico all’ufficio, che procede all’accertamento nei modi indicati dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, e segg.; e può assolverlo anche mediante il ricorso a semplici presunzioni, fondate su indizi gravi, precisi e concordanti.

A proposito della “concordanza”, mette per altro conto di precisare che gli elementi assunti a fonte di prova, non debbono essere necessariamente più d’uno (Cass., 1^, 11 settembre 2007 n. 19088), potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su di un solo elemento purchè grave e preciso, dovendosi il citato requisito della “concordanza” ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi. Non occorre, per altro (Cass., 1^, 1 agosto 2007 n. 16993), che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, essendo cioè sufficiente che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza.

L’accertamento circa la sussistenza dell’ organizzazione d’impresa, o anche circa l’abitualità e la professionalità dell’attività commerciale, da valutare in relazione alle concrete modalità ed al contenuto oggettivo e soggettivo di essa, costituisce peraltro apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

Nel caso di specie, le risultanze degli accertamenti bancari, relativi a movimentazioni di vasta entità prove di qualsiasi giustificazione, messe in relazione al possesso dei beni antichi sopra indicati, risultano congruamente poste alla base del giudizio della Commissione tributaria regionale, in maniera tale da non meritare alcuna censura in questa sede.

2.5 – Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese relative al presente grado del giudizio, liquidate in Euro 6.200,00, oltre CU e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 23 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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