Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2216 del 30/01/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2216 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO

SENTENZA
sul ricorso 6609-2011 proposto da:
SPM SRL UNIPERSONALE in persona dell’Amministratore
Unico pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA FEDERICO CONFALONIERI

5,

presso lo studio

dell’avvocato LUIGI MANZI,

che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI

12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che 1o rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 30/01/2018

- controricorrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE PROVINCIALE DI

BOLOGNA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 66/2010 della COMM.TRIB.REG. di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
FRANCESCO ESPOSITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato CALDERARA per
delega dell’Avvocato MANZI che si riporta agli atti;
udito per il controricorrente l’Avvocato PALATIELLO
che si riporta agli atti.

BOLOGNA, depositata il 06/07/2010;

FATTI DI CAUSA
1. La SPM S.r.l. Unipersonale (già Tutto Servizi S.p.A.) propone ricorso
per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza n.
66/15/10 con la quale la C.T.R. della Emilia Romagna, in accoglimento
dell’appello dell’Agenzia delle entrate, ha ritenuto legittimo l’avviso di
per l’anno d’imposta 1997 – dei benefici concessi alla società,
qualificati come aiuti di Stato e, quindi, illegittimi a seguito della
decisione della Commissione della Comunità Europea n. 2003/193/CE.
2. Riteneva il giudice di appello che la società contribuente avesse
omesso di dimostrare l’asserita sussistenza dei presupposti per la
deroga al divieto ex art. 87, paragrafo 1, del Trattato CE, non avendo
inviato la prescritta documentazione all’Agenzia delle entrate entro il
termine di quindici giorni dal ricevimento dell’ingiunzione, così come
previsto dall’art. 1, commi 9 e 10, del d.l. n. 10 del 2007.
3. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
4. La ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 11 delle preleggi, degli artt. 2 e 4 del d.m. 21
luglio 2006 e dell’art. 1, comma 10, del d.l. 15 febbraio 2007, n. 10,
nonché omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso
e decisivo per il giudizio, per avere la C.T.R. ritenuto applicabile
retroattivamente il d.l. n. 10 del 2007, avendo la società contribuente
già puntualmente adempiuto alle attività previste dalla normativa
all’epoca vigente (d.m. 21 luglio 2006) inviando al Ministero
competente la documentazione necessaria per valutare la sussistenza
delle condizioni di esenzione.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione o falsa
applicazione dell’art. 12 delle preleggi, dell’art. 10 della I. n. 212 del
2000, nonché dell’art. 97 Cost. e della I. n. 241 del 1990, per non
3

comunicazione-ingiunzione relativo al recupero – ai fini ILOR ed IRPEG

avere la C.T.R. considerato che con il precedente invio
all’amministrazione della prescritta documentazione era stato
comunque raggiunto lo scopo previsto dalla legge, ossia quello di
procedere al recupero solo degli aiuti che non fossero oggetto di
deroga; osserva, inoltre, che l’art. 1, commi 9 e 10, del d.l. n. 10 del
2007 non prevedeva che l’invio della documentazione dovesse
tale termine come perentorio.
3. I due motivi, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, sono
infondati
3.1. L’art. 1, commi 9 e 10, del d.l. n. 10 del 2007 prevede che «Le
società beneficiarie, che intendono avvalersi della disposizione di cui
al comma 4, producono dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
contenente tutte le informazioni relative agli aiuti “de minimis” ricevuti
con riferimento al periodo di godimento dell’esenzione fiscale
dichiarata aiuto di Stato illegittimo dalla decisione 2003/193/CE della
Commissione, del 5 giugno 2002, conformemente alla disciplina protempore vigente. La documentazione di cui al comma 9 è consegnata
a mano o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
entro quindici giorni dalla notifica della comunicazione-ingiunzione di
cui al comma 2, all’ufficio che ha adottato l’atto».
La C.T.R., preso atto che la società contribuente non aveva inviato
all’Agenzia delle entrate la documentazione probatoria prescritta e che
quella inviata al Ministero prima della notifica dell’atto di ingiunzione
non assumeva rilievo ai fini dell’ottemperanza al disposto dell’art. 1
cit., ha escluso che la ricorrente fosse esente dal recupero dei
contributi in quanto rientranti nella regola “de minimis”.
3.2. Tale decisione risulta conforme alle norme di diritto invocate dalla
ricorrente nonché sufficientemente motivata.
3.3. Non sussiste, anzitutto, la asserita violazione del principio di
irretroattività della legge sancito dall’art. 11 delle preleggi, posto che,
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avvenire nel termine di decadenza di quindici giorni, né qualificava

una volta notificata la comunicazione-ingiunzione volta al recupero dei
benefici concessi, in applicazione del disposto dell’art. 1, commi 9 e
10, del d.l. n. 10 del 2007, il contribuente può ottenere l’esenzione dal
recupero dei benefici concessi esclusivamente attivando la procedura
prevista dalla citata norma. Non assume, pertanto, rilievo, una volta
emesso l’atto di recupero, la circostanza che la società contribuente,
criteri e delle modalità procedimentali per la corretta valutazione dei
casi individuali di non applicazione totale o parziale del recupero degli
aiuti di Stato, disposto con decisione della Comunità europea n.
2003/193/CE del 5 giugno 2002, abbia in precedenza inoltrato la
documentazione probatoria volta a dimostrare la sussistenza delle
condizioni di esenzione dal recupero, posto che la disciplina dettata
dal citato decreto ministeriale ha natura transitoria (art. 1), in attesa
della definizione dei ricorsi pendenti presso la Corte di giustizia, tenuto
altresì conto che il comma 11 dell’art. 1 del d.l. n. 10 del 2007 ha
abrogato le modalità accertative della ricorrenza dei presupposti per
l’esenzione, in precedenza previste dalla I. n. 62 del 2005 (commi da
2 a 6)
3.4. Al termine di quindici giorni dalla notifica della comunicazioneingiunzione, previsto dall’art. 1, comma 10, del d.l. n. 10 del 2007 per
l’invio della prescritta documentazione, deve riconoscersi natura
perentoria.
Ed invero, poiché la procedura dettata dalla norma suddetta si
inserisce nell’ambito di esenzioni e agevolazioni correlate agli aiuti di
Stato, la relativa disciplina, derogatoria della regola generale in
materia d’imposizione fiscale, deve ritenersi connotata dal carattere
della straordinarietà e non può, pertanto, tollerare che le condizioni
poste per fruire dei benefici siano dilazionabili. Ne discende che essa
deve essere interpretata nel senso che stabilisce un termine
perentorio. Costituisce, del resto, jus receptum

che la natura

perentoria di un termine, ancorché non dichiarata espressamente dal
legislatore, possa desumersi anche in via interpretativa.

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sulla base del d.m. 21 luglio 2006, relativo alla determinazione dei

4. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso
deve essere rigettato.
Stante la peculiarità della vicenda, le spese del presente giudizio
possono essere compensate tra le parti.

rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il 18 maggio 2017.
Il Consigliere estensore

13′

Idite

P.Q.M.

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