Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2216 del 30/01/2010

Cassazione civile sez. III, 30/01/2010, (ud. 19/11/2009, dep. 30/01/2010), n.2216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 96-2009 proposto da:

GAS AUTO FINALE SAS di G.M., in persona del socio

accomandatario, legale rappresentante, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato

CONTALDI MARIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SALOMONE GIAN CARLO, giusta procura speciale alle liti a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA in persona del Procuratore Speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 229,

presso lo studio dell’avvocato FERRARI ELENA, rappresentata e difesa

dall’avvocato GUARDAMAGNA DAVIDE, giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

T.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 315/2007 del Tribunale di SAVONA, Sezione

Distaccata di ALBENGA del 9.11.07, depositata il 10/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per la controricorrente l’Avvocato Davide Guardamagna che si

riporta agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte, Letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 20 dicembre 2008 la Gas Auto Finale S.a.s. di G.M. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 10 novembre 2007 dal Tribunale di Savona – Sezione distaccata di Albenga – che, in riforma della sentenza del Giudice di Pace, aveva respinto la domanda di risarcimento danni avanzata nei confronti della BNP Paribas.

La BNP Paribas Lease Group S.p.A. ha resistito con controricorso, mentre l’altro intimato, T.V., non ha espletato attività difensiva.

2 – I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c. e D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 91 e 196, artt. 1456 – 1458 c.c. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, con riferimento ai passaggi della sentenza che hanno dichiarato la carenza di legittimazione passiva della resistente per pretesa esistenza di contratto di locazione finanziaria.

Già la trattazione unitaria di censure ontologicamente diverse, quali quelle concernenti la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (che non sono sinonimi) e i vizi di motivazione nella loro triplice possibile manifestazione (lo stesso capo della sentenza non può presentare motivazione omessa e nel contempo contraddittoria) si pone in contrasto con la norma di riferimento.

Ma, soprattutto, il quesito di diritto prescinde totalmente dalla motivazione della sentenza impugnata, riguardando solo parte di una delle due rationes decidendi.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 3 nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia con riferimento al passo di motivazione ove è stata ritenuta, sia pure incidenter tantum, l’insussistenza di responsabilità ex art. 2054 c.c. della resistente per asserito raggiungimento della prova liberatoria prevista da tale norma.

La censura sollecita la medesima critica già evidenziata con riferimento al primo motivo. Inoltre il quesito di diritto si muove nel campo della valutazione della prova dell’asserita circolazione del veicolo senza il consenso del proprietario e, quindi, affronta un tema affidato al giudice di merito, che ha congruamente spiegato le ragioni del proprio convincimento al riguardo.

Tuttavia ragioni di completezza consigliano di ribadire che, in caso di violazione delle norme sulla circolazione commesse dal conducente di un veicolo concesso in locazione finanziaria (leasing) o di sinistro stradale cagionato dal veicolo, obbligato in solido con il trasgressore per il pagamento della sanzione pecuniaria nonchè responsabile in solido con il conducente ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 3, per il risarcimento del danno è esclusivamente l’utilizzatore del veicolo e non anche il proprietario concedente, vertendosi, ai sensi dell’art. 91 nuovo C.d.S., comma 2, e art. 196 C.d.S., in ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente, poichè solo l’utilizzatore ha la disponibilità giuridica del godimento del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione. Ne consegue che questi, al pari dell’usufruttuario e dell’acquirente con patto di riservato dominio, risponde in tali casi di un debito proprio per fatto altrui, cosicchè in caso di danni da circolazione di un veicolo concesso in leasing, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 23, il responsabile, litisconsorte necessario nell’azione diretta contro l’assicuratore è esclusivamente il lessee (utilizzatore) e non il lessor (concedente), contrariamente a quanto avviene in ogni altra forma di locazione.

Questi principi non vengono meno – la circostanza non influendo sulla disponibilità giuridica del godimento del bene – allorchè (pag. 4 della sentenza impugnata) il lessor abbia risolto il contratto di leasing per inadempimento del lessee, ma non sia riuscito a riottenere la disponibilità del veicolo pur avendo intrapreso azione giudiziaria allo scopo.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie; la resistente ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio.

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 900,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2010

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