Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2216 del 25/01/2022

Cassazione civile sez. I, 25/01/2022, (ud. 27/10/2021, dep. 25/01/2022), n.2216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15078/2017 proposto da:

Manzoni ‘43 S.r.l. in Liquidazione, (già Sofinel S.r.l.), in persona

del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

XX Settembre n. 3, presso lo studio dell’avvocato Rappazzo Antonio,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Rappazzo

Giuseppe, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.a. in L.C.A., in persona del

Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via M. Prestinari n. 15, presso lo studio dell’avvocato

Scozzafava Oberdan Tommaso, che la rappresenta e difende, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2373/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2021 dal cons. Dott. Paola Vella.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società Manzoni ‘43 S.r.l. in Liquidazione (di seguito Manzoni) – già Sofinel S.r.l. (di seguito Sofinel) – propose opposizione allo stato passivo della Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.a. in Liquidazione coatta amministrativa (di seguito Tirrena) contro il diniego di ammissione al passivo, da parte del Commissario liquidatore, del credito di Lire 56 miliardi e 420 milioni, vantato in forza di una complessa operazione di cessione a Sofinel, al prezzo di Lire mille, del pacchetto di maggioranza delle azioni di I.F.I. S.p.a. (di seguito IFI) – società che versava in difficoltà finanziarie prossime all’insolvenza – detenuto da Tirrenia, la quale era stata invitata dall’ISVAP a dismettere quelle partecipazioni entro il 31/12/1990.

1.1. Il Tribunale di Roma rigettò l’opposizione, ritenendo insussistente il danno lamentato dalla cessionaria Sofinel, a titolo di danno emergente e lucro cessante.

1.2. La Corte d’appello di Roma respinse l’appello della Manzoni ritenendo il contratto inter partes del 27 dicembre 1990 “nullo per mancanza di causa e motivo illecito determinante per entrambe le parti, consistente nell’intenzione comune dei contraenti di evitare la dichiarazione di fallimento di IFI”.

1.3. Con sentenza n. 28855 del 27/12/2011 questa Corte accolse il primo motivo del ricorso principale proposto dalla Manzoni (dichiarando assorbito tanto il secondo mezzo, relativo al motivo illecito determinante e comune alle parti, quanto il ricorso incidentale di Tirrena), per avere la corte d’appello esaminato soltanto gli artt. 4 e 5 del contratto e non anche, nel loro complesso, tutte le quindici clausole di cui esso constava, violando così l’art. 1363 c.c.

1.4. La Corte d’appello di Roma, in sede di rinvio, all’esito di un’ampia disamina di tutte le articolate pattuizioni contrattuali, ha confermato la dichiarazione di nullità del contratto in questione per mancanza di causa ex art. 1418 c.c. (non anche per motivo illecito comune determinante, relativo all’intento di evitare la dichiarazione di fallimento dell’impresa partecipata decotta), trattandosi di cessione avvenuta “nummo uno”, in cui cioè, a fronte di “nutrite obbligazioni a carico della cedente, non è dato ravvisare alcun corrispettivo dovuto alla cessionaria, al di fuori delle Lire mille, definito in contratto “corrispettivo globale (art. 3)”, mentre le rimanenti clausole (segnatamente gli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16) “non prevedono alcuna ulteriore forma di corrispettivo a carico della cessionaria”. La corte territoriale ha altresì ritenuto che “le innumerevoli garanzie, finanziamenti, rinunce che Tirrena si è obbligata a compiere in favore di I.F.I. e delle sue partecipate” non avessero “alterato la causa della cessione, poiché esse hanno costituito obbligazioni ulteriori, volte al sostanziale “rifinanziamento” di I.F.I. in vista della cessione ed a causa della cessione”, essendo in effetti rimasta questa “la funzione principale del contratto, lo scambio di cosa contro prezzo”.

2. La Manzoni ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione, cui Tirrena in l.c.a. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Il primo motivo denunzia la violazione dell’art. 2909 c.c. per non avere la corte territoriale “dichiarato irretrattabile, siccome coperto da giudicato interno, il capo della sentenza di primo grado relativo al rigetto della eccezione di Tirrena (difetto di legittimazione attiva di Sofinel) con conseguente accertamento del giudice in ordine alla natura giuridica e alla qualificazione del contratto dedotto in giudizio e allo inadempimento contrattuale di Tirrena”.

2.2. Con il secondo mezzo ci si duole della “violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg., artt. 1363,1369 e 1371 c.c. in relazione all’art. 1322 c.c., art. 1325 c.c., n. 2 – Errata qualificazione giuridica del contratto e motivazione illogica ex art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 12 preleggi”.

2.3. Il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 51 c.p.c., n. 3, e dell’art. 2909 c.c., nella parte in cui la corte d’appello invoca l’efficacia riflessa di due sentenze che, in procedimenti “paralleli” – e peraltro con la partecipazione di uno dei componenti del collegio hanno esaminato il contenuto del contratto per cui è causa, mostrando di non comprendere come il giudicato inter alios possa costituire, in presenza di altri elementi, solo un argomento di prova.

3. Le censure sono tutte inammissibili.

3.1. Quanto al primo motivo, occorre considerare, per un verso, che l’eccezione di carenza di legittimazione passiva di Sofinel non era stata riproposta nelle conclusioni formulate dalla Manzoni in sede di rinvio (appositamente trascritte da Tirrena a pag. 6 del controricorso) e, per altro verso, che in quella sede il perimetro del giudizio era ineludibilmente tracciato dalla sentenza di questa Corte n. 28855/2011, che imponeva al giudice di rinvio l’analisi complessiva di tutte le clausole contrattuali al fine di identificare il modello legale in cui sussumere il contratto de quo, senza che al riguardo si fosse formato alcun giudicato interno.

3.2. Il secondo mezzo veicola censure prettamente meritali, in taluni passaggi argomentativi anche prive di autosufficienza ed in parte esulanti dall’ambito decisionale delineato dalla sentenza di cassazione con rinvio, circoscritta alla necessità di “esaminare il contratto litigioso tra le parti nella sua interezza e riguardando tutte le singole clausole singolarmente ed unitariamente, non cioè atomisticamente, bensì collocando ogni clausola nel contesto dell’intero rapporto” (v. pag. 5 della sentenza impugnata).

3.3. Il motivo è inammissibile per mancata comprensione della ratio decidendi, dalla semplice lettura della decisione impugnata emergendo chiaramente come le sentenze del Tribunale di Roma n. 34280/02 e n. 5678/05 non siano state richiamate per farne valere l’efficacia riflessa di giudicato esterno, bensì per corroborare una motivazione già sufficientemente fondata su distinte argomentazioni, e quindi (appunto) solo come ulteriori argomenti di prova. Il lapidario riferimento all’art. 51 c.p.c. risulta invece inconferente, in assenza di una specifica causa di astensione del giudice.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue la condanna alle spese del giudizio di legittimità, poiché i profili sostanziali della vicenda sottesi alla decisione inducono alla loro compensazione.

5. Ricorrono invece i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (Cass. Sez. U, 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022

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