Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2216 del 02/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 02/02/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 02/02/2021), n.2216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4421-2020 proposto da:

M.Z., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CAZZAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ENNIO CERIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso il decreto n. R.G. 22685/2018

del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 22/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. SANLORENZO RITA che visti gli

artt. 42 e ss. c.p.c. chiede il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

il Tribunale di Roma ha declinato la propria competenza territoriale in relazione al ricorso proposto dall’odierno ricorrente avverso il provvedimento con cui l’Unità Dublino, operante presso il Dipartimento delle libertà civili e dell’immigrazione costituito presso il Ministero dell’Interno, aveva disposto il suo trasferimento in Austria; il ricorrente al momento della presentazione del ricorso si trovava ospite presso una struttura di accoglienza sita in (OMISSIS). Da tale elemento di fatto, il Tribunale ha fatto conseguire la competenza territoriale del Tribunale di Campobasso, sezione specializzata per l’immigrazione, ritenendo applicabile il criterio di radicamento territoriale della competenza stabilito nel D.L. n. 13 del 2017, art. 4, comma 3;

ha proposto regolamento di competenza M.Z.; il Ministero in epigrafe ha depositato atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione; il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso;

è stata depositata delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di M.Z..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

a fondamento del proposto regolamento, parte ricorrente sostiene che, nell’attuale controversia, non operi il cosiddetto criterio di prossimità contenuto nell’art. 4, comma 3, del decreto legge sopra citato, ossia quello che radicherebbe la competenza territoriale in base alla permanenza dei migranti in una struttura o in un centro di accoglienza, come da pronunce di questa Corte n. 18755/2019, 18756/2019, 18757/2019 del 12/7/2019;

i rilievi sono infondati;

ritiene la Corte che debbano essere condivise le conclusioni del Procuratore Generale, in continuità alla più recente linea interpretativa, segnata dall’ordinanza n. 31127 del 2019;

con la citata ordinanza, questa Corte ha ritenuto di disattendere la soluzione indicata nelle ordinanze nn. 18755, 18756 e 18757 del 2019 alla luce delle considerazioni che seguono;

l’interpretazione del D.L. n. 13 del 2007, art. 4, comma 3 convertito nella L. n. 46 del 2017, coordinato con il comma 1, deve essere costituzionalmente orientata in funzione dell’attuazione del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost.. All’interno di questa cornice costituzionale la posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all’esercizio del diritto di difesa induce a ritenere preferibile, ai fini del radicamento della competenza territoriale, il collegamento territoriale con la struttura di accoglienza del ricorrente, fissandolo nella sede della sezione specializzata in materia d’immigrazione del Tribunale più prossima ad essa, da individuarsi in quella nella cui circoscrizione ha sede la struttura od il centro ove il cittadino straniero sia ospitato;

il principio applicato è coerente anche con l’obbligo, imposto dall’art. 13 CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, di garantire un ricorso effettivo “ad ogni persona”. Il criterio indicato, peraltro, è applicabile, anche in relazione al quadro normativo innovato dal D.L. n. 113 del 2018;

in conclusione, per i ricorsi proposti da cittadino straniero richiedente protezione internazionale, avverso il provvedimento emesso nei suoi confronti dalla cd. Unità Dublino, attualmente operante presso il Dipartimento delle libertà civili e dell’immigrazione, costituita presso il Ministero dell’Interno, la competenza territoriale si radica nella sezione specializzata in materia d’immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o centro nel quale sia ospitato il ricorrente;

il medesimo principio è applicabile D.L. n. 13 del 2017, ex art. 4, comma 3, convertito nella L. n. 46 del 2017, anche all’ipotesi in cui il ricorrente sia trattenuto in un centro di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14;

in definitiva, il regolamento va rigettato, dovendosi confermare la competenza territoriale del Tribunale di Campobasso, cui si rimette per il seguito;

non si fa luogo a pronuncia sulle spese, in difetto di sostanziale attività difensiva da parte del Ministero;

stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Campobasso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021

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