Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22159 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/09/2017, (ud. 12/06/2017, dep.22/09/2017),  n. 22159

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17587/2010 R.G. proposto da:

Equitalia E.TR. Spa, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe O.

Nocco, con domicilio eletto presso l’Avv. Bianca Maria Casadei, in

Roma, via Cicerone n. 28, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Nuri Venturelli,

ivi elettivamente domiciliato, in Roma, Piazza Apollodoro n. 26,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente Agenzia delle entrate, in persona del Direttore

pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.

12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia del 18/12/09, depositata il 12 aprile 2010, n. 36;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 settembre

2017 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli;

Letta la memoria depositata dall’Avv. Nuri Venturelli per il

controricorrente.

Fatto

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:

– Equitalia E.TR. Spa impugna per cassazione la decisione della CTR della Puglia che, confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto illegittime le cartelle di pagamento n. (OMISSIS), per Iva, Irpef ed Irap per l’anno di imposta 2001, e n. (OMISSIS), per Iva, Irpef ed Irap per l’anno di imposta 2002, nonchè la conseguente iscrizione di ipoteca legale, perchè non notificati, ed aveva condannato Equitalia al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., quantificati in Euro 15.000,00, assumendo con cinque motivi:

– (a) la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per erronea valutazione della documentazione e dei presupposti di fatto e di diritto, nonchè per violazione e falsa applicazione di norme di diritto;

– (b) la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, di norme di diritto ed erronea valutazione della produzione documentale circa la cartella n. (OMISSIS), per ultrapetizione in assenza di una domanda di annullamento da parte del contribuente;

– (c) nullità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, per motivi attinenti la giurisdizione per aver la CTR statuito sulla domanda di risarcimento danni per lite temeraria;

– (d) nullità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione di norme di diritto, per aver ritenuto fondata la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., doglianza che reitera (e) per contraddittoria motivazione;

CONSIDERATO CHE:

– il primo motivo è inammissibile per una pluralità di profili atteso, in primo luogo, il cumulo delle censure dedotte, tanto più rilevante nella specie poichè le diverse prospettazioni – il vizio di falsa applicazione della legge (che si risolve in un giudizio sul fatto contemplato dalle norme di diritto positivo applicabili al caso specifico) e il vizio per insufficienza e incongruità della motivazione (che comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante) – sono in stretto rapporto di correlazione nello svolgimento del motivo, che investe, in termini disorganici ed in assenza di una chiara separazione, vuoi la ritualità della produzione dei nuovi documenti, vuoi la valutazione di questi ultimi e di quelli già prodotti, vuoi l’osservanza delle norme sulla notificazione, vuoi la valutazione sulla sufficienza dei presupposti per l’iscrizione dell’ipoteca, e si risolve, in sostanza, in una impropria sollecitazione ad una rinnovata lettura delle risultanze di causa;

– la censura, inoltre, è del tutto carente di autosufficienza, attesa l’omessa riproduzione della relata delle notifiche e della pertinente documentazione richiamata;

– la CTR, in ogni caso, ha valutato la produzione documentale in appello, ritenendo, quanto alle notifiche relative ad altre sei cartelle (asseritamente a fondamento dell’ipoteca legale), che esse non solo fossero tardive ma anche irrilevanti ai fini del giudizio, mentre, quanto alle notifiche delle cartelle opposte, che le prove fossero inadeguate perchè attestanti “la tentata notifica” al domicilio di residenza “anzichè al diverso domicilio fiscale già noto… per aver ritualmente notificato… atti inerenti ad altre precedenti vicende tributarie”, rationes queste non censurate dal ricorrente;

– il secondo motivo è pure inammissibile sia per essere stata l’ultrapetizione denunciata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 anzichè del n. 4, sia per difetto di autosufficienza attesa la mancata indicazione e riproduzione degli atti pertinenti che attesterebbero la mancata proposizione da parte del contribuente della domanda di annullamento, necessaria tanto più a fronte della specifica ed argomentata indicazione della CTR;

– il terzo motivo è infondato poichè – secondo la costante e consolidata giurisprudenza della Corte – il giudice tributario può “conoscere anche la domanda risarcitoria proposta dal contribuente ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., potendo, altresì, liquidare in favore di quest’ultimo, se vittorioso, il danno derivante dall’esercizio, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di una pretesa impositiva “temeraria”, in quanto connotata da mala fede o colpa grave, con conseguente necessità di adire il giudice tributario, atteso che il concetto di responsabilità processuale deve intendersi comprensivo anche della fase amministrativa che, qualora ricorrano i predetti requisiti, ha dato luogo all’esigenza di instaurare un processo ingiusto” (Sez. U, n. 13899 del 2013; Sez. U, n. 14554 del 2015);

– il quarto motivo è infondato;

– la CTR, infatti, non ha statuito ex art. 96 c.p.c. in assenza di prova sul danno o di mala fede o, comunque, di illegittimità della condotta ovvero di assenza di dolo o colpa dell’amministrazione, ma, con riferimento ai diversi momenti della fase amministrativa e di quella giudiziale (la mancata considerazione della regolare pratica di condono, conclusa diversi anni prima dell’iscrizione a ruolo; lo sgravio operato con cinque anni di ritardo e a giudizio instaurato; iscrizione ipotecaria su notifica della cartella inesistente; omessa cancellazione dell’iscrizione in difformità della statuizione giudiziale e successiva rettifica per un importo inferiore al minimo di legge, con ulteriore aggravio per il contribuente; richiesta, in sede processuale, di conferma dell’iscrizione ipotecaria con riguardo ad atti estranei al giudizio e per importi non legali), ha ritenuto raggiunta la prova dell’an, con un giudizio logico ed articolato, neppure oggetto di specifica censura;

– con riferimento al quantum debeatur, inoltre, la CTR ha evidenziato che, in assenza di elementi oggettivi di valutazione, la liquidazione del danno poteva operarsi esclusivamente con “riguardo al danno morale conseguente all’accertata inesistenza del diritto degli enti impositori a chiedere l’iscrizione ipotecaria sul patrimonio del contribuente e ai conseguenti disagi psicologici che tale condotta ha provocato”, operando la quantificazione sì in via equitativa ma sulla “base degli elementi di causa”, specificamente e ripetutamente richiamati, sicchè, anche per tale aspetto, non sussiste la contestata violazione di legge, senza che, per contro, il percorso motivazionale sia stata oggetto di specifica censura;

– con riguardo al quinto motivo, infine, la delimitazione del risarcimento ai soli danni morali derivanti dall’illegittima iscrizione ipotecaria esclude, poi, ogni contraddittorietà nella individuazione della sola Equitalia E.TR. Spa come unico responsabile, ferma restando, in ogni caso, l’inammissibilità della doglianza atteso che, in tema di solidarietà passiva nei rapporti obbligatori, il corresponsabile, che sia stato condannato con esclusione del rapporto di solidarietà, ove non abbia proposto alcuna domanda di rivalsa nei confronti del preteso condebitore solidale, è privo di interesse ad impugnare tale sentenza “perchè essa non aggrava la sua posizione di debitore dell’intero, nè pregiudica in alcun modo il suo eventuale diritto di rivalsa” (v. ex multiis Cass. n. 21774 del 2015; Cass. n. 2227 del 2012; Cass. n. 14753 del 2007);

– il ricorso va pertanto rigettato, con condanna del ricorrente Equitalia alla rifusione delle spese a favore del contribuente, liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna Equitalia E.TR. Spa alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.800,00, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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