Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22159 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. III, 05/09/2019, (ud. 21/03/2019, dep. 05/09/2019), n.22159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14394-2017 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) in persona del Ministro in carica

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL in persona del Curatore e legale

rappresentante pro tempore Dott. C.F.G.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ILDEBRANDO GOIRAN, 4, presso

lo studio dell’avvocato BENEDETTA BALLATORE, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANDREA GATTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4518/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 02/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/03/2019 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi 2 e 3

del ricorso;

udito l’Avvocato VERDIANA FEDELI;

udito l’Avvocato ANDREA GATTO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società (OMISSIS) S.r.l. otteneva, nei confronti del Ministero della Giustizia, dal Tribunale di Milano, il decreto ingiuntivo numero 40008/11 per crediti, pari ad Euro 311.213,44, derivanti dal noleggio di sistemi di intercettazione ambientale a favore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto e quello di Milano, e comprovati da 241 fatture, corredate di sottoscrizione per accettazione dei magistrati degli uffici giudiziari procedenti.

In sede di opposizione, il Ministero della Giustizia deduceva l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 71,168 e 171 – T.U. in materia di spese di giustizia – e la non debenza degli interessi, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3271/2014, accoglieva l’opposizione, riteneva nulli, per indeterminatezza, i contratti di noleggio, inquadrava l’attività prestata dalla creditrice nel novero di quelle degli ausiliari del magistrato, con conseguente necessità dell’adozione della procedura di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168 per la liquidazione delle relative spese; rilevava che la conferma del decreto opposto avrebbe duplicato i titoli esecutivi per lo stesso credito, essendo state le pretese creditorie già soddisfatte con decreti del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 168 revocava il decreto ingiuntivo.

La Corte d’Appello di Milano, investita del gravame dalla società creditrice, con sentenza n. 4518/2016, oggetto dell’odierna impugnazione, confermava la revoca del decreto ingiuntivo opposto per l’avvenuto pagamento in corso di causa di parte della somma ingiunta, condannava il Ministero al pagamento di Euro 35.021,33, quale residuo della somma capitale, oltre agli interessi moratori, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, dalla data di avvenuto pagamento delle singole fatture al saldo, a favore della (OMISSIS) S.r.l. e poneva a suo carico le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

In particolare, il giudicante riteneva che il contratto di noleggio, pur derivando da due atti distinti, la proposta e l’accettazione, anzichè da un unico atto, fosse stato validamente stipulato e determinato, risultando individuati con precisione la durata, le modalità di utilizzo delle apparecchiature e i corrispettivi pattuiti; negava l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, non potendo attribuirsi alla società (OMISSIS) la qualifica di ausiliario del giudice, perchè, a prescindere dalla circostanza che, talvolta, un dipendente della società avesse coadiuvato la polizia giudiziaria nella fase tecnica di installazione degli impianti, la locatrice era comunque una persona giuridica che si era limitata, secondo le modalità civilistiche del contratto di locazione, le apparecchiature necessarie alla polizia giudiziaria per eseguire le operazioni di intercettazione.

Considerato, tuttavia, che il Ministero, in corso di causa aveva provveduto a liquidare l’intera somma capitale, confermava la revoca del decreto ingiuntivo e condannava il Ministero al pagamento del capitale residuo oltre agli interessi moratori.

Il Ministero della Giustizia ricorre per la cassazione della sentenza n. 4518/2016 della Corte d’Appello di Milano, formulando tre motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il Fallimento della (OMISSIS) S.r.l. che si avvale della facoltà di depositare memoria.

La causa, già assegnata all’adunanza camerale, con ordinanza n. 2326/2019 del 28/01/19, è stata rinviata alla pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, art. 17 e del D.Lgs. n. 163 del 2006, artt. 34 e ss., 81 e ss. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il Ministero deduce la violazione della regola che impone alla Pubblica Amministrazione di concludere contratti in forma scritta, pena la nullità degli stessi, al fine della efficace ed effettiva tutela dell’interesse pubblico del buon andamento della P.A. Dovrebbe, pertanto, escludersi, ad avviso del Ministero ricorrente, la possibilità di una conclusione tacita per facta concludentia e/o per corrispondenza o a distanza, attesa la vigenza del principio della unicità del documento. Secondo la ricostruzione proposta dal ricorrente, anche nelle ipotesi in cui è stata ammessa la conclusione a distanza mediante lo scambio di proposta ed accettazione tra assenti, il requisito di forma è stato ritenuto soddisfatto solo nell’ipotesi di elaborazione comune del testo contrattuale: ipotesi che farebbe difetto nel caso concreto.

2. Con il secondo motivo il Ministero denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 3, comma 1, lett. n, art. 5, lett. i-bis, 70, 71, 168, 170 e 171 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

L’errore imputato al giudicante è quello di aver ritenuto inapplicabile la disciplina contenuta nel Testo Unico Spese di Giustizia, per il quale non sarebbe decisiva l’assunzione della qualifica di ausiliario del giudice, in quanto la formulazione letterale del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 71 prescrive che sono spese straordinarie quelle non previste nel testo unico ritenute indispensabili dal magistrato che procede. L’inquadramento normativo del contratto di noleggio per cui è causa sarebbe dato dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 70 in base al quale le spese straordinarie di giustizia sono quelle previste da altre disposizioni, ma ritenute dispensabili dal magistrato procedente, come sarebbe stato più volte riconosciuto dalla Corte di Cassazione penale. Non avendo l’amministrazione emanato alcun bando e non essendo stato stipulato con la (OMISSIS) alcun contratto, non potendo quest’ultima pretendere il pagamento sulla base delle sole fatture e non potendosi applicare la procedura monitoria, il corrispettivo vantato non potrebbe che afferire alle spese straordinarie indispensabili ex art. 71 TU spese di giustizia, nel rispetto dell’iter ivi stabilito.

3. Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 4 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Nel caso in esame, che consentiva di escludere la gara e di operare intuitu personae, non si versava, ad avviso del Ministero, nell’ambito di una transazione commerciale. In ogni caso, il vaglio del magistrato, che avrebbe potuto non ritenere congrua la somma richiesta dalla società, precludeva la richiesta di interessi in forza del D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 4. Gli interessi di mora previsti da tale provvedimento si applicano ai contratti stipulati dopo l’8/8/2002, ma riguardano ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, intendendo per transazioni commerciali i contratti comunque denominati tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. Il legislatore ha stabilito che la prestazione funzionale all’esecuzione delle intercettazioni ed al monitoraggio ambientale è attività doverosa che rientra tra le prestazioni obbligatorie ripetibili come spese di giustizia, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 5, comma 1, lett. I-bis. Pertanto, la fonte del rapporto non è contrattuale, ma provvedimentale con conseguente impossibilità di inquadramento giuridico privatistico del rapporto in essere.

4. Il ricorso è fondato.

Il thema disputandum è la qualificazione pubblicistica ovvero privatistica dell’obbligazione della PA nei confronti delle ditte private noleggiatrici/locatrici delle apparecchiature utilizzate per l’intercettazione ambientale.

Se l’obbligazione avesse natura pubblicistica essa risulterebbe sottratta in tutto o in parte al diritto privato contrattuale e se ne imporrebbero tanto la sottoposizione alla specifica disciplina contenuta nel D.P.R. n. 115 del 2002 quanto l’adozione – cfr. Cass. 24/01/2019, n. 2074 – di criteri di liquidazione diversi da quelli di mercato e basati su appositi prezzari, allo scopo di mantenere, grazie ad opportuni correttivi, entro limiti ragionevoli le spese di giustizia, sulla falsa riga di quanto accade: a) con le spese di demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi che, ove affidate ad imprese private, vengono determinate nel loro ammontare mediante l’impiego del prezzario per le opere edili e impiantistiche dei provveditorati alle opere pubbliche delle Regioni; b) con gli operatori di telefonia, le cui prestazioni sono imposte dall’art. 96 del Codice delle telecomunicazioni ed il cui corrispettivo è stabilito mediante decreto del Ministero delle comunicazioni; c) con i CTU, i quali, per la loro attività di consulenza, non hanno diritto ad una prestazione determinata secondo i parametri di mercato.

Va ricordato, in via preliminare, ai soli fini che qui interessano – cfr. Cass. n. p. 5 – che sono “spese di giustizia, gravanti in via preventiva sull’erario e destinate al successivo recupero, le spese derivanti dall’espletamento dell’intera gamma di attività strumentali allo svolgimento del processo penale, nel senso più ampio dei suo integrale dipanarsi dalla fase di indagine a quella di esecuzione”.

Tali spese, oltre a distinguersi in ripetibili ed irripetibili, si differenziano a seconda che siano espressamente previste come spese correlate allo svolgimento del processo penale ovvero che non lo siano, ma che, in quest’ultimo caso, vengano ritenute indispensabili dal magistrato che procede, il quale applicherà, “in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 61, 62 e 63 e dell’art. 277 e per l’importo utilizzerà prezzari analoghi. Il decreto di pagamento è disciplinato dagli artt. 168, 169, 170 e 171” (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 70).

La questione specifica è, dunque, se le spese per il noleggio delle apparecchiature per le intercettazioni rientrino tra quelle “connesse allo svolgimento del processo penale” e ritenute “indispensabili” dal magistrato procedente: e se, quindi, avendo tali caratteri, siano da considerarsi “spese straordinarie di giustizia.

Per chiarire questo profilo è necessaria una breve premessa atta a ricostruire il quadro normativo di riferimento.

Fino al 2004 era pacifico che dette spese non fossero espressamente previste come spese di giustizia dal D.P.R. n. 115 del 2002. Perciò tutto si riduceva ad un’alternativa: considerarle oppure no spese straordinarie di giustizia.

Il quadro normativo si è fatto più complesso con l’entrata in vigore della L. 30 dicembre 2004, n. 311, la quale ha modificato il D.P.R. n. 112 del 2002, art. 1 includendo espressamente tra le spese ripetibili dall’Erario, che le ha anticipate, quelle relative alle prestazioni di cui all’art. 96 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 10 agosto 2003, n. 259) e, ai fini che qui interessano, quelle “funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime” (art. 5, comma 1, lett. i-bis, come modificato dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 326).

Le prime, relative alla remunerazione degli operatori telefonici e all’attività di tracciamento, riguardano le prestazioni cui sono tenuti ex lege gli operatori di telefonia, ove richiesti, a fini di giustizia, dalle competenti autorità giudiziarie, liquidate sulla scorta di appositi listini; tra le seconde, quelle strumentali all’utilizzazione delle medesime, devono ritenersi comprese anche quelle per il noleggio delle apparecchiature necessarie alla captazione e alla registrazione.

Su entrambe tali tipologie di spese è intervenuto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168 bis introdotto dal D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 120, in vigore dal 10/11/2018, il quale ha previsto espressamente che le spese relative alle prestazioni obbligatorie a fini di giustizia, effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie, e quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime, vengano liquidate con decreto giudiziale ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168 individuando esclusivamente nel Pubblico Ministero, che ha eseguito o richiesto l’autorizzazione a disporre le operazioni captative, il soggetto competente ad emettere tale decreto.

Le somme dovute alla società (OMISSIS) sono state comunque liquidate sulla base del titolo di pagamento di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168 secondo una tendenza evidentemente già consolidata già prima della entrata in vigore della nuova previsione normativa (Cass. 2074/2019, cit., parla di affermazione consolidata, “benchè i gestori di telefonia e le ditte che noleggiano apparati funzionali alle operazioni di intercettazione non rivestano lo status di ausiliari del magistrato, e tantomeno di custodi”), che rafforza la convinzione che siano sempre state sottoposte ad un regime pubblicistico e permette altresì di superare una serie di questioni, evidentemente fuorvianti e inconferenti sulla natura e sulla funzione di tale decreto.

La scelta normativa fatta con l’introduzione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168 bis comprova, infatti, la volontà del legislatore, per un verso, di attrarre le spese per intercettazioni nel novero di quelle di giustizia, anche relativamente alle modalità di liquidazione, e, per altro verso, di disciplinare con le stesse modalità sia i costi per le prestazioni obbligatorie cui sono tenuti gli operatori delle comunicazioni telefoniche sia quelli per la locazione dei macchinari da soggetti privati.

Tale assimilazione è stata, non a caso, valorizzata anche da Cass. n. 2074/2019, la quale ne ha tratto il convincimento che non vi sia ragione di introdurre a livello interpretativo una distinzione che non si rinviene nella normativa, che invece tende ad unificare le varie tipologie di spesa per le intercettazioni in un’unica categoria.

Che si trattasse di spese straordinarie di giustizia normalmente liquidate con il decreto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168 trova indiretta conferma anche in Cass. 11/02/2014, n. 3004, la quale, a fronte di un provvedimento con il quale era stato autorizzato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 70 e quindi liquidato il costo del noleggio di apparecchiature e dell’assistenza tecnica per attività di intercettazione, aveva stabilito che il decreto con il quale era stata liquidata la spesa poteva essere impugnato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 per asseriti vizi riguardanti l’ammontare delle somme liquidate, ma non anche per questioni attinenti ai provvedimenti discrezionali antecedenti.

La pronuncia consolida la conclusione che le spese per il noleggio degli apparecchi di intercettazioni siano state ritenute spese straordinarie di giustizia, liquidate con decreto del magistrato disponente, opponibili esclusivamente con gli strumenti predisposti a tale scopo.

Merita attenta considerazione anche l’iter attraverso cui normalmente si addiviene alla liquidazione delle spese di noleggio.

Ratione temporis, occorre far riferimento alla Circolare del Ministero della Giustizia del 14 dicembre 2010, la quale, in un’ottica di monitoraggio delle spese di giustizia e di loro imputazione, stabilisce che, per le spese di intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali l’iter procedurale di spesa inizia con un provvedimento dell’Autorità giudiziaria che dispone l’intercettazione; i gestori telefonici ovvero le società di noleggio degli apparati emettono la relativa fattura; l’ufficio giudiziario, previo riscontro della regolarità delle prestazioni, provvede alla liquidazione della spesa. Il provvedimento di liquidazione viene infine iscritto nel registro delle spese pagate dall’Erario ed è trasmesso per il pagamento al funzionario delegato insieme alla documentazione giustificativa (…) è all’atto della liquidazione che viene quantificato l’ammontare della spesa da porre a carico dell’Erario, con contestuale individuazione della persona del creditore. Invece, con la presentazione del documento contabile di spesa, il credito, certo e liquido, determinato nel suo ammontare in quanto già liquidato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, diventa anche esigibile.

Da tale circolare si evince, ai fini che qui interessano, che le spese per il noleggio delle apparecchiature di intercettazione ambientale sono annoverate tra quelle di giustizia e non sono sottoposte ad un trattamento diverso rispetto a quello riservato ai gestori telefonici; inoltre, è evidente che le fatture sono sottoposte ad un vaglio di congruità e di regolarità, perciò il credito acquista i caratteri della certezza, della liquidità e della esigibilità solo con il decreto di pagamento D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 168.

Ancor più decisivo, per affrontare la controversia in esame, risulta, come rilevato da Cass. n. 2074/2019 cit., l’art. 268 c.p.c., comma 3, secondo cui le operazioni di intercettazione possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Solo allorchè tali impianti risultino insufficienti o inidonei ed esistano eccezionali ragioni di urgenza il Pubblico Ministero può disporre il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione della polizia giudiziaria.

Sono considerate impianti di pubblico servizio anche le apparecchiature acquisite per l’occasione mediante noleggio presso imprese private. E quanto a quelli in dotazione della polizia giudiziaria non rileva lo strumento giuridico attraverso cui la polizia riceve tale dotazione (compravendita, comodato, locazione o altro), ciò che conta è che a terzi estranei sia precluso accedervi (Cass. pen. 30/09/2003, n. 330) e che il loro utilizzo per l’ascolto e per la registrazione avvenga sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria (Cass. pen. 7/04/2004, n. 19072), potendo anche essere nominato quale ausiliario della polizia giudiziaria, personale tecnico della ditta da cui siano stati noleggiati i suddetti impianti (Cass. pen. 01/07/2003, n. 35186).

Si tratta in tutta evidenza di elementi e circostanze che unitariamente considerati descrivono la natura peculiare dell’attività di intercettazione ambientale, per tale ragione destinataria di specifiche prescrizioni volte ad assicurare che essa si svolga circondata da cautele, soprattutto se le apparecchiature siano state noleggiate, proprio come è avvenuto nella vicenda in esame, presso terzi.

Entro la stessa cornice di riferimento deve collocarsi il fatto che la ditta noleggiatrice non venga individuata, come di norma dovrebbe avvenire, mediante una procedura selettiva dei contraente che offra maggiori garanzie di correttezza e serietà professionale e le condizioni più vantaggiose.

Proprio con riferimento ai contratti di affidamento del servizio di attività di intercettazione, il Cons. Stato – sent. 14/04/2011, n. 2330 – ha giustificato l’utilizzo da parte dell’Amministrazione procedente del modulo procedimentale costituito dalla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (trattativa privata), ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 57, e con il criterio di aggiudicazione prescelto dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 57, comma 6 e art. 83 stesso D.Lgs.: in relazione alle peculiarità del servizio da svolgersi, caratterizzato da comprensibili aspetti di delicatezza e segretezza, per cui detto modus procedendi, quanto meno per ciò che attiene al sistema di scelta del futuro contraente, appare congruo oltrechè conforme al dettato di cui al cit. D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 17, per quanto riguarda i servizi svolti in favore dell’Amministrazione della giustizia (nella specie, servizio intercettazioni telefoniche), richiedenti speciali misure di sicurezza e segretezza e particolari modalità di affidamento in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle gare.

Si tratta di profili non dirimenti, perchè la P.A. può perseguire l’interesse pubblico, stipulando tanto contratti di diritto comune quanto contratti di diritto speciale che giustificano, ai fini che qui interessano, l’applicazione, accanto alle tradizionali norme privatistiche (il ricorso alla procedura di cui al R.D. n. 2440 del 1923, art. 17) di quelle derivanti dalla legislazione speciale (il titolo di pagamento è esclusivamente il decreto del Pubblico Ministero procedente).

Una volta accolte tali premesse, si intuisce la irrilevanza di quanto stabilito da Cass. pen. 29/10/2007, n. 39853 che, in una fattispecie analoga a quella oggetto dell’odierna impugnazione, aveva cassato l’ordinanza con cui il Tribunale aveva ritenuto che l’operazione della società, la quale aveva messo a disposizione gli strumenti necessari per l’intercettazione a seguito di provvedimento autorizzatorio del Pubblico Ministero, rientrasse fra quelle riconducibili all’art. 348 c.p.p., comma 4, con riferimento alle quali il privato agisce come longa manus o come ausiliario del Pubblico Ministero ed avesse reputato che il canone dovuto per il noleggio delle apparecchiature fosse sottratto all’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 71 relativo alle spettanze degli ausiliari di giustizia. La Corte aveva escluso del tutto correttamente che la ditta noleggiatrice fosse un ausiliario del giudice cui applicare i criteri di liquidazione delle relative spettanze.

Ulteriori argomenti nella medesima direzione possono essere tratti dalla decisione della Cassazione penale n. 2573 del 06/02/2016.

Infatti, in un caso in cui si controverteva della qualifica di ausiliario del giudice ricoperta da una società di capitali, ai fini della legittimazione della medesima a proporre opposizione, ai sensi del D.P.R. n. 112 del 2002, art. 170 ai decreti di liquidazione per spese di intercettazione emessi a suo favore per l’avvenuto svolgimento di attività di tracciamento, ossia per l’attività informativa di raccolta dei dati relativi a conversazioni telefoniche, riconobbe tale legittimazione in capo alla società; in motivazione ebbe a precisare che per la conclusione raggiunta non costituiva ostacolo la decisione della Corte di Cassazione, sez. pen. 26/09/2007, n. 39853, dato che essa riguardava l’inapplicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 71, in caso di richieste di liquidazione avanzate da società che avevano dato in noleggio apparecchiature destinate all’esecuzione di operazioni di intercettazione.

In conclusione, deve riconoscersi che il corrispettivo dovuto alla società (OMISSIS) per il noleggio delle apparecchiature utilizzate per le intercettazioni ambientali abbia una innegabile connotazione pubblicistica, non scalfita, ma semmai accentuata dalle particolari procedure di selezione e di liquidazione delle relative spettanze, che la sua determinazione non è affidata nè affidabile alla libera contrattazione, che il titolo di pagamento è esclusivamente il decreto del Pubblico Ministero, adottato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168.

Del resto, il D.P.R. n. 115 del 2002 era stato introdotto anche allo scopo di superare la precedente normativa in materia di spese di giustizia, secondo la quale il magistrato, per le spese di competenza, con decreto si limitava a quantificarle, mentre era rimesso al personale amministrativo l’ordine di pagamento, determinandosi, quindi, una sostanziale duplicazione del titolo di pagamento. Con la vigenza del T.U. in materia di spese di giustizia “La sola distinzione rimasta è quella tra ordine di pagamento emesso dal funzionario allorchè la quantificazione dell’importo da liquidare non presenta alcun elemento di discrezionalità (…) e decreto di pagamento emesso dal magistrato, necessario allorchè la quantificazione comporta questioni valutative (…). Pertanto, in base alla nuova disciplina, se la quantificazione è effettuata dal funzionario è questi ad emettere l’ordine di pagamento. Se la quantificazione è effettuata dal magistrato, è questi ad emettere il decreto di pagamento, che costituisce di per sè titolo di pagamento della spesa (cfr. art. 171)” (Circ. Min. della Giustizia n. 4/2002 del 28/06/02). Non solo: è da ritenersi che come per tutte le altre spese di giustizia anche quelle in oggetto siano soggette alla vigenza ed alla operatività del principio della domanda di cui all’art. 99 c.p.c.: il provvedimento di liquidazione non viene pronunciato d’ufficio, ma su espressa domanda dell’interessato che nel caso di specie ha coinciso con la presentazione delle fatture, le quali non hanno, dunque, reso il credito certo, liquido ed esigibile.

5. Per concludere, il credito della società noleggiatrice, trovando causa in una spesa straordinaria di giustizia e non in una transazione commerciale con la P.A. – cui applicare, quanto agli interessi moratori, la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 231 del 2002 – e, quindi, connotandosi per il suo rilievo pubblicistico, doveva ritenersi sottratto alla libera contrattazione. Esso non avrebbe potuto esser fatto valere in via monitoria, essendo interamente sottoposto alla procedura prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002.

Di conseguenza, la Corte d’Appello, ritenendo che tra le parti fosse intercorso un rapporto privatistico, che la società (OMISSIS) fosse titolare di un credito suscettibile di esser fatto valere in via monitoria, anzichè secondo la procedura prevista nel D.P.R. n. 115 del 2002, e che, di conseguenza, avesse diritto alla liquidazione degli interessi ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, è incorsa in errore.

Il principio che avrebbe dovuto applicare è, invece, il seguente: “in materia di spese di giustizia, la liquidazione del compenso per il noleggio ad una Procura della Repubblica di apparecchiature destinate ad intercettazioni telefoniche ed ambientali e, se del caso, del personale addetto al loro funzionamento va effettuata con decreto emesso ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 168 opponibile solo con le modalità a tale scopo espressamente predisposte dall’art. 170 del medesimo provvedimento, il quale rinvia al D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 15”.

6. La sentenza viene cassata senza rinvio.

7. Le spese vengono compensate integralmente anche per i precedenti gradi di giudizio, data la novità delle questioni trattate.

P.Q.M.

La Corte cassa la decisione impugnata.

Compensa integralmente le spese di lite tra le parti anche relativamente ai precedenti gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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