Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22159 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/11/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 03/11/2016), n.22159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11720/ 2014 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato OSVALDO

OMINELLI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA UTG DELLA PROVINCIA DI TORINO;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 2428/2013 del GIUDICE DI PACE di TORINO,

depositata il 16/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

PREMESSO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – Il Giudice di pace di Torino ha respinto il ricorso del sig. M.P., cittadino (OMISSIS), avverso il Decreto 23 gennaio 2013 con cui il Prefetto lo aveva espulso per non aver ottemperato a precedente decreto di espulsione con ordine del Questore di allontanamento dal territorio italiano, escludendo, in particolare, la sussistenza di ragioni familiari ostative all’espulsione.

Il sig. M. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. L’autorità intimata non si è difesa.

2. – Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine a un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, è inammissibile perchè non si conforma – nè formalmente nè, soprattutto, sostanzialmente – al disposto del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis, che consente il ricorso per cassazione esclusivamente in caso di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

A tale rilievo non si sottrae, in particolare, la principale delle deduzioni del ricorrente, ossia l’omessa considerazione del Decreto 16 gennaio 2014, con cui la Corte d’appello di Torino lo aveva autorizzato a rimanere in Italia sino al 31 dicembre dello stesso anno ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 31, comma 3. Si tratta, infatti, pacificamente, di un provvedimento emesso in data successiva all’udienza del 7 gennaio 2014, in cui il Giudice di pace aveva trattenutola casa in decisione, dunque in un momento in cui nessun documento poteva più essere prodotto in giudizio (e del resto, proprio per tale motivo, il fatto nuovo dell’autorizzazione si sovrapponeva all’espulsione, neutralizzandola, in quanto fatto non deducibile nel giudizio sull’espulsione stessa).

3. – Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del cit. D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, si deduce l’illegittimità del primo decreto di espulsione – la cui inottemperanza aveva determinato l’emissione del secondo, oggetto del presente giudizio – per contrasto con la direttiva 2008/115/CE sui rimpatri.

3.1. – Il motivo è inammissibile perchè nuovo, non essendo stato dedotto con il ricorso al Giudice di pace”;

che tale relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione di cui sopra e pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;

che in mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali;

che dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, per cui non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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