Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22158 del 12/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/09/2018, (ud. 15/06/2018, dep. 12/09/2018), n.22158

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24193-2016 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASILINA 561,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CORVASCE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO OLIVO in virtù di procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

e contro

G.C., DITTA INDIVIDUALE A.A.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MESSINA, depositata il

14/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dal ricorrente.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

G.C. proponeva dinanzi al Tribunale di Messina istanza di accertamento tecnico preventivo, in vista di un futuro procedimento di cognizione da intentare nei confronti della ditta individuale di A.A..

A tal fine veniva nominato come consulente l’arch. R.G. al quale, una volta espletato l’incarico, era liquidato il compenso con decreto del 29/10/2012.

Avverso tale decreto proponeva opposizione G.C., ed il Tribunale di Messina in composizione monocratica, con ordinanza del 14 marzo 2016, accoglieva parzialmente l’opposizione, riducendo le somme dovute rispetto a quanto previsto nel decreto.

In tal senso escludeva che sussistesse una competenza funzionale del capo dell’Ufficio per il giudizio di opposizione, e riteneva altresì che i compensi non potessero essere liquidati facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 140 del 2012, attesa la specialità dei criteri di liquidazione degli ausiliari del giudice.

Quanto al metodo di liquidazione, tenuto conto della complessità delle indagini affidate, era da reputarsi corretto il ricorso al criterio delle vacazioni, senza che potesse considerarsi giustificato un aumento del 25 A).

Inoltre, atteso il ritardo nel deposito della relazione peritale, doveva procedersi alla decurtazione di un terzo degli onorari a mente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52.

Infine, poichè si trattava di un incarico svolto nell’ambito di un ATP, la liquidazione andava posta esclusivamente a carico del ricorrente.

Per la cassazione di tale ordinanza ha proposto ricorso R.G. sulla base di due motivi.

L’intimato non ha svolto difese in questa fase.

Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15 e del R.D. n. 12 del 1941, art. 47 in quanto l’ordinanza è stata emessa, non già dal Presidente del Tribunale, come imposto dalle norme richiamate, ma da un giudice monocratico dello stesso Ufficio, e ciò sebbene le norme stesse configurino in capo al titolare dell’ufficio una competenza funzionale, che rende quindi inammissibile la proposizione del ricorso in opposizione laddove genericamente indirizzato all’ufficio.

Il motivo è infondato, ritenendo il Collegio di dover dare continuità alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui (cfr. Cass. n. 9879/2012) in tema di spese di giustizia, stante la previsione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170(secondo cui, quando sia proposta opposizione avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato, l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica), la competenza a provvedere spetta ad un giudice singolo del tribunale o della corte d’appello, ai quali appartiene il magistrato che ha emanato il provvedimento di liquidazione dell’indennità oggetto di impugnazione, da identificare con il presidente del medesimo ufficio giudiziario o con il giudice da lui delegato. Ne consegue che, non essendo configurabili, all’interno di uno stesso ufficio giudiziario, questioni di competenza tra il presidente ed i giudici da questo delegati, ma solo di distribuzione degli affari in base alle tabelle di organizzazione, non costituisce ragione di invalidità dell’ordinanza, adottata in sede di opposizione al decreto di liquidazione del compenso dell’ausiliario, il fatto che essa sia stata pronunciata da un giudice diverso dal presidente del tribunale (conf. Cass. n. 18080/2013; Cass. n. 15940/2015; Cass. n. 22153/2016; Cass. n. 3237/2018).

A tal fine va tenuta distinta la fattispecie in esame da quella che invece si presenta nel caso in cui la decisione sia stata adottata anzichè dal Presidente del Tribunale, ovvero da un suo delegato, dallo stesso Tribunale ma in composizione collegiale, vertendosi in tal caso in un’ipotesi di nullità del provvedimento per vizio di costituzione del giudice (cfr. Cass. n. 18343/2017; Cass. n. 4362/2015).

Ed, invero, ancorchè vero che nel sistema posto dal D.P.R. n. 170 del 2002, art. 170, (sia nel testo anteriore che in quello successivo al D.Lgs. n. 150 del 2011, stante l’invarianza normativa sul punto) l’attribuzione della competenza al Capo dell’Ufficio quanto al procedimento di controllo nei giudizi di opposizione alla liquidazione di compensi abbia carattere funzionale e definisca una attribuzione del Presidente dell’Ufficio quale organo monocratico, ciò vale in relazione al rapporto che si delinea tra il titolare della competenza e altro organo giudiziario (ad esempio, rispetto al Tribunale in composizione collegiale), poichè è limitatamente a tale ipotesi che si ha esplicazione di funzioni decisorie da parte di organi e di magistrati ai quali esse non sono attribuite dalla legge; ma non vale anche nel rapporto “interno” tra il Capo dell’Ufficio e un giudice dello stesso Ufficio operante sempre quale organo monocratico in base a delega del primo, come nella specie deve reputarsi si sia verificato, anche per effetto dello stesso provvedimento di assegnazione dell’opposizione.

In tal senso va poi ricordato che la violazione dell’art. 158 c.p.c., è configurabile nella sola ipotesi di atti giudiziari posti in essere da persona estranea all’ufficio e non investita della funzione esercitata (tale vizio è stato escluso da Cass. n. 5941/00 con riferimento ad una fattispecie di ricorso L. Fall., ex art. 209 – nel testo anteriore alla modifica di cui al D.Lgs. n. 270 del 1999 – proposto direttamente al giudice delegato alle procedure concorsuali del tribunale, anzichè al presidente del tribunale stesso, cui spettava il compito di nominare “un giudice per l’istruzione ed i provvedimenti ulteriori”; da Cass. S.U. n. 8366/07 nel caso di sottoscrizione di un decreto ingiuntivo da parte, anzichè del Presidente del Tribunale, di un magistrato facente le funzioni di questi, trattandosi, pur in presenza di circostanze ostative alla operatività della delega, di una mera irregolarità organizzativa, interna all’ufficio giudiziario; da Cass. n. 18355/10nell’ipotesi di autorizzazione all’esecuzione immediata, ai sensi dell’art. 482 c.p.c., data da un giudice delegato soltanto oralmente dal Presidente del Tribunale competente per l’esecuzione, trattandosi di provvedimento che attiene all’organizzazione interna dell’ufficio giudiziario; da Cass. n. 4889/81, nel caso di fase presidenziale del giudizio di separazione svolta da un giudice delegato dal Presidente, anche se della sostituzione non è stata data comunicazione alle parti, in quanto la stessa non incide nè sulla costituzione del giudice, nè comporta violazione del principio del contraddittorio).

Il secondo motivo denunzia invece la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52, comma 2 nella parte in cui, atteso il ritardo nel deposito della relazione peritale, ha operato la riduzione degli onorari, secondo il criterio della riduzione di un terzo, che invece appare applicabile solo per gli onorari diversi da quelli commisurati al tempo.

Nel caso di specie, quindi, la riduzione andava operata solo escludendo il compenso per le attività svolte nel periodo successivo alla scadenza del termine assegnato.

Il motivo è infondato, dovendosi anche a tal riguardo dare seguito alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, nel caso in cui non sia possibile individuare con precisione quali attività siano state svolte prima o dopo la scadenza del termine per il deposito della consulenza (nè in tal senso il ricorso consente di sceverare quale parte dell’incarico sia stata svolta prima del termine e quale dopo), ha affermato che (cfr. Cass. n. 18331/2015) in caso di perizia depositata dopo la scadenza del termine concesso dal giudice, è legittima, ove non sia possibile l’individuazione della parte di incarico svolta tempestivamente, la riduzione di un terzo dell’onorario ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52, u.p., dovendosi ritenere che l’esclusione del compenso per “il periodo successivo alla scadenza del termine”, prevista dalla suddetta norma, osti al riconoscimento di vacazioni computabili oltre il numero massimo calcolabile per i giorni compresi nel termine fissato, ma non consenta di acquisire la prestazione senza remunerazione, determinandosi, diversamente, una sanzione diversa per due situazioni identiche, quali la riduzione di solo un terzo per gli onorari a tariffa variabile e la cancellazione del compenso per gli onorari a tempo di prestazioni comunque validamente effettuate dopo la scadenza, che abbiano portato non alla revoca dell’incarico ma all’acquisizione della relazione. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Nulla per le spese atteso che gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018

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