Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22157 del 25/10/2011

Cassazione civile sez. I, 25/10/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 25/10/2011), n.22157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

SENTENZA sul ricorso 20061-2010 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P. LEONARDI

CATTOLICA 3, presso lo studio dell’avvocato FERRARA ALESSANDRO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERRARA SILVIO,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 60003/06 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

16.2.09, depositato il 15/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO

SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- C.T. ha proposto ricorso innanzi alla Corte d’appello di Roma chiedendo la liquidazione a titolo di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 il danno non patrimoniale derivante dalla irragionevole durata della procedura fallimentare aperta nei confronti della società Moneta Industria s.p.a. con sentenza del Tribunale di Napoli ed ancora pendente, deducendo la sua qualità di creditore ammesso al passivo, a seguito di relativa domanda del 13.11.89, in quanto già dipendente della fallita.

La Corte d’appello di Roma con Decreto del 15.6.2009, valutata ai fini della durata la complessità della procedura alla luce del numero rilevante delle domande di ammissione al passivo, ed individuato quindi in 11 anni il segmento eccedente la soglia di ragionevolezza apprezzata in sei anni, ha liquidato in favore del ricorrente la somma di Euro 11.000,00 su base annua di Euro 1.000,00.

Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione formulando quattro motivi. L’intimato resiste con controricorso.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.1.- Con il primo motivo il Ministero ricorrente denuncia violazione di legge in ordine alla ritenuta ragionevole durata della procedura in sei anni nonostante l’accertata complessità della medesima a causa del numero rilevante di creditori.

Il motivo è fondato alla luce della giurisprudenza per la quale in tema di ragionevole durata del procedimento fallimentare e tenendo conto della sua peculiarità il termine di cinque anni, che può ritenersi normale in procedura di media complessità, può essere elevato fino a sette anni allorquando il procedimento si presentì particolarmente complesso (Sez. 1, sentenza 24 settembre 2009, n. 20549), ipotesi questa che è ravvisabile in “presenza di un numero particolarmente elevato dei creditori, di una particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc.), della proliferazione di giudizi connessi alla procedura ma autonomi e quindi a loro volta di durata vincolata alla complessità del caso, della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti” (Sez. 1, Ordinanza n. 8047 del 2010;

Sez. 1, Ordinanza n. 8540 del 2010).

Talchè, avendo la Corte di merito ritenuto il procedimento fallimentare presupposto di natura complessa, non avrebbe potuto determinare la durata ragionevole in misura inferiore a quella sopra indicate), determinata alla luce della giurisprudenza Europea. Il ritardo, dunque, va determinato in 10 anni.

2.2.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la Corte di merito pronunciato in ordine all’eccezione di inammissibilità della domanda sollevata sotto il profilo che l’istante non aveva titolo per ottenere dal fallimento il T.F.R. e le tre ultime mensilità, dovute, invece,, dal Fondo di Garanzia dell’I.N.P.S.. Circostanza che l’Amministrazione convenuta non avrebbe avuto l’onere di dimostrare.

L’infondatezza di tale ultimo assunto di parte ricorrente rende palese l’infondatezza del motivo, perchè la circostanza dell’intervento del Fondo di Garanzia non risulta dal provvedimento impugnato e, per farne discendere conseguenze sulla “posta in gioco”, l’Amministrazione avrebbe dovuto fornire la prova di essa. Talchè appare legittimo l’implicito rigetto dell’eccezione.

2.3.- Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia vizio di motivazione deducendo l’omesso esame del fatto decisivo costituito dall’entità della posta in gioco in relazione all’entità dell’indennizzo liquidato.

Il motivo è fondato, avendo la Corte di merito liquidato per ogni anno di ritardo la somma di Euro 1.000,00 senza indicare le circostanze – particolari che giustificavano lo scostamento dai criteri CEDU e dalla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, i criteri di liquidazione applicati dall6i Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non possono essere ignorati dal giudice nazionale, il quale può tuttavia apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, purchè motivate e non irragionevoli. Peraltro, ove non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa comporta che la quantificazione del danno non patrimoniale dev’essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1000 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente tale periodo da ultimo indicato comporta un evidente aggravamento del danno” (Sez. 1, Sentenza n. 21840 del 14/10/2009).

Per la durata irragionevole di 10 anni, dunque, la Corte avrebbe dovuto liquidare la somma di Euro 9.250,00.

2.4.- Con l’ultimo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 lamentando che il ritardo sia stato considerato imputabile interamente allo Stato senza verifica del nesso di causalità.

La censura è inammissibile così come formulata perchè l’accertamento della durata ragionevole e la valutazione del comportamento delle parti sono censurabili mediante la denuncia di vizio di motivazione. In ogni caso parte ricorrente neppure indica quale sia il comportamento di parte resistente che abbia potuto cagionare il ritardo ultradecennale accertato dal giudice del me rito.

3.- Il ricorso, pertanto, va accolto nei limiti innanzi precisati e, cassato il decreto impugnato, la Corte può procedere alla decisione della causa nel merito alla luce dei criteri sopra indicati, provvedendo alla riliquidazione dell’indennizzo nella misura sopra determinata.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, possono essere compensate in ragione della metà in considerazione dell’esito complessivo della lite e, per il resto, vanno poste a carico dell’Amministrazione.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma. di Euro 9.250,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio, che compensa in misura di 1/2, gravando l’Amministrazione del residuo 1/2, che determina, per l’intero: per il giudizio di merito nella somma di Euro 50 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario;

per il giudizio di legittimità in Euro 965,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario. Così deciso in Così deciso in Roma, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2011

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