Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22157 del 22/09/2017
Cassazione civile, sez. trib., 22/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.22/09/2017), n. 22157
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. CORBO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23328/2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
EURO COSTRUZIONI 2000 SRL;
– intimato –
avverso la sentenza n. 64/2013 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,
depositata il 23/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
19/07/2017 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.
Fatto
RILEVATO
che, previo accesso presso lo studio del professionista depositarlo delle scritture contabili di Euro Costruzioni 2000 srl e visione della documentazione prodotta, l’Agenzia delle Entrate rilevava divergenze e appurava, con relativo avviso di accertamento, una maggiore imposta Iva per Euro 171.549,00 irrogando sanzione di pari importo per l’anno 2005;
che, proposto ricorso, la Commissione Tributaria Provinciale di Torino, con la sentenza n. 61/03/2011, lo rigettava mentre la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, adita in sede di gravame, in parziale riforma della pronuncia impugnata, dichiarava non dovute le sanzioni, confermandola nel resto;
che, a sostegno del decisum, i giudici di secondo grado rilevavano una incertezza interpretativa della norma della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, sulla necessaria osservanza del termine di 60 giorni tra la conclusione dell’attività istruttoria costituita da un accesso mirato alla acquisizione di documentazione (e non quindi di una verifica fiscale) e l’emanazione dell’avviso di accertamento;
che avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato a due motivi;
che l’intimata non svolgeva attività difensiva;
che il PG non ha formulato richieste scritte.
Diritto
CONSIDERATO
che, con il ricorso per cassazione, si censura. 1) la violazione dell’art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 8,18 e 53; D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2 e L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ritenuto non dovute le sanzioni irrogate con l’atto impositivo rilevando ex officio ovvero pur in assenza di una domanda di parte, l’esistenza delle condizioni di non punibilità di cui al D.Lgs n. 472 del 1997, art. 8 e della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3; 2) la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8; D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2 e della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Commissione Tributaria Regionale verificato la sussistenza dell’incertezza normativa non già con riguardo alla disposizione contestata (D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5, comma 4) bensì a quella di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, della quale il contribuente aveva lamentato l’inosservanza;
che i motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondati;
che, dall’esame degli atti, riportati integralmente dall’odierna ricorrente, non emerge che la società abbia chiesto la declaratoria di illegittimità delle sanzioni irrogate ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8;
che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre Cass. n. 440/2015; Cass. n. 4021/2012; Cass. n. 2192/2012) quello secondo cui l’onere di allegare la ricorrenza degli elementi, per rilevare la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme, cui la violazione si riferisce, grava sul contribuente sicchè deve escludersi che il giudice tributario di merito decida di ufficio l’applicabilità dell’esimente;
che la relativa richiesta deve, altresì, essere formulata nei modi e nei termini processuali appropriati (Cass. n. 14402/2016; Cass. n. 24060/2014);
che, nel caso di specie, la CTR non si è attenuta ai principi di cui sopra per cui la gravata sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso presentato dalla società anche per ciò che riguarda l’applicazione delle sanzioni (unico aspetto oggetto della materia del contendere stante la rilevata legittimità della procedura di accertamento su cui si è formato il giudicato interno);
che, per l’incerto sviluppo processuale, vanno compensate le spese dei giudizi di merito mentre la intimata va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della società anche per la irrogazione delle sanzioni. Compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito e condanna la Euro Costruzioni 2000 srI al pagamento, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017