Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22157 del 14/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 14/10/2020, (ud. 18/09/2019, dep. 14/10/2020), n.22157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24205-2016 proposto da:

COTRAL SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA SACCHETTI

9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LEONARDO PERRONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1319/2016 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 15/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/09/2019 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS UMBERTO, che ha

chiesto l’inammissibilità o in estremo subordine rinvio

pregiudiziale alla CORTE Europea ai sensi dell’art. 267 TFUE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 1319/2016, depositata il 15 marzo 2016, non notificata, la Commissione tributaria regionale (CTR) del Lazio rigettò l’appello proposto dalla CO.TRA.L. (Compagnia Trasporti Laziali) S.p.A. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva a sua volta rigettato il ricorso della società avverso il silenzio – rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso per IRAP ritenuta dalla contribuente versata in eccesso per l’anno d’imposta 2009.

La richiesta della contribuente, esercente attività di trasporto pubblico in ambito locale, era basata sul diritto, che essa affermava sussistente, all’applicazione, nella determinazione della base imponibile IRAP, delle deduzioni introdotte dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 266, che aveva modificato il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, per effetto del quale sono ammessi in deduzione, ai fini della determinazione della suddetta base imponibile, per i soggetti indicati dallo stesso decreto, all’art. 3, comma 1, lett. da a) ad e), escluse le imprese operanti in concessione ed a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti, un importo forfettario su base annua per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta (n. 2 della norma citata) ed i contributi previdenziali ed assistenziali versati dal contribuente in relazione ai dipendenti a tempo indeterminato (n. 4 della norma medesima).

La CTR negò detto diritto, ritenendo sussistenti le condizioni di esclusione previste dalla citata norma.

Avverso la sentenza della CTR la società (ora COTRAL S.p.A.) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, con ulteriore istanza, in via subordinata, di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi del TFUE, art. 267, rilevando sul punto, oltre che per le ragioni esposte in relazione alla formulazione dei motivi di ricorso di seguito riportati, l’erroneità della decisione della CTR, laddove aveva ritenuto di disattendere analoga istanza perchè non proposta nel primo grado di giudizio, stante la deducibilità d’ufficio del rinvio pregiudiziale ai sensi della succitata norma ove il giudicante ne ravvisi i presupposti.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Il P.G. ha depositato conclusioni scritte ex art. 380 bis.1, chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile o, in estremo subordine, disporsi il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (di seguito CGUE).

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, del D.Lgs. n. 422 del 1997, artt. 18 e 19, degli artt. 1321,1322,1325,1362,1363,1366 e 1368 c.c., della L. n. 241 del 1990, art. 1, comma 1-bis, e del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 30, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata, sulla base di un’errata interpretazione della normativa in materia, ha attribuito, tanto al rapporto esistente tra società e Regione Lazio, tanto a quello in essere tra la società ed il Comune di Fiuggi, natura di concessione traslativa, perciò reputando sussistente il primo dei requisiti previsti dal citato D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, per l’esclusione della società dal beneficio del c.d. “cuneo fiscale”.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per motivazione apparente, avendo la decisione impugnata affermato la natura concessoria di ciascun rapporto senza alcun riferimento specifico ai contratti stipulati con gli anzidetti enti locali, così impedendo il controllo sull’iter logico – giuridico che ha portato la CTR a confermare la decisione resa dal giudice di primo grado.

3. Con il terzo motivo la società lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti, non solo per avere ignorato la normativa di settore e la giurisprudenza amministrativa di riferimento, ma per avere omesso, come già sopra rilevato nell’ambito dell’esposizione del precedente motivo, qualsiasi valutazione dei contratti di servizio stipulati con la Regione Lazio e con il Comune di Fiuggi.

Specificamente la ricorrente lamenta che la natura di appalto di servizi per ciascun rapporto non avrebbe potuto essere esclusa se si fosse debitamente esaminato che: a) la titolarità dei servizi pubblici di trasporto era mantenuta in capo a ciascun ente locale; b) il rischio d’impresa e l’aleatorietà del risultato erano esclusi in radice dalla clausola che, alla stregua dell’art. 1664 c.c., riconosceva il diritto dell’appaltatore ad una revisione dei corrispettivi in caso di aumento dei costi di gestione o di esecuzione del servizio che gli è stato affidato in appalto; c) ciascun contratto riportava tutti gli elementi essenziali che, in ossequio al dettato del D.Lgs. n. 422 del 1997, art. 19 (oltre che alla luce di quanto affermato dal Ministero delle Finanze nella circolare n. 34/E del 16 marzo 2000), ne imponevano la qualificazione come appalti di servizi, ciò determinando quindi un esito diverso della controversia.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, e del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 143, comma 4, nella parte in cui la sentenza impugnata, sulla base di un’errata interpretazione della normativa in materia, ha affermato che la società fosse un’azienda operante in regime di tariffa remuneratoria e che, pertanto, nella fattispecie in esame, ricorresse anche il secondo dei requisiti previsti dalla norma di cui in rubrica del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 comportante l’esclusione della società dal c.d. “cuneo fiscale”.

5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per motivazione apparente, avendo la decisione impugnata ricondotto i rapporti in oggetto, qualificati in termini di concessione (si veda il secondo motivo), al sistema della tariffa remuneratoria, senza alcun riferimento specifico ai contratti stipulati con gli anzidetti enti locali, così impedendo il controllo sull’iter logico – giuridico che ha portato la CTR a confermare la decisione resa dal giudice di primo grado.

6. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia, infine, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla documentazione contabile (e di altri tipo) prodotta dalla società nel giudizio di merito, indicata in dettaglio, che, ove oggetto di debita valutazione, avrebbe dovuto determinare un esito diverso del giudizio.

7. Ritiene la Corte che debbano essere esaminati con priorità e congiuntamente, stante la loro stretta connessione, il secondo ed il quinto motivo.

7.1. Questa Corte ha più volte affermato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando, sebbene graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (in tal senso, tra le molte, cfr. Cass. SU novembre 2016, n. 22232; Cass. sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, nonchè, in generale sulla motivazione apparente, Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053).

7.2. Nella fattispecie in esame per un verso la sentenza impugnata esprime adesione alla pronuncia di primo grado senza che possa in alcun modo evincersi che a detto risultato la CTR sia pervenuta attraverso un esame critico dei motivi di appello proposti dalla società appellante, neppure sommariamente riportati (cfr., tra le molte, Cass. sez. lav. 25 ottobre 2018, n. 27112; Cass. sez. 6-5, ord. 21 settembre 2017, n. 22022) e della documentazione (contabile e non) addotta a sostegno, per altro, laddove sembra esprimere valutazioni proprie, perviene a qualificare i rapporti basati su concessioni traslative e a tariffa remuneratoria, senza alcun riferimento puntuale alle pattuizioni negoziali di ciascun rapporto, ponendosi qui la carenza motivazionale ancor più gravemente in ragione del fatto che oggetto di esame avrebbero dovuto essere due distinti contratti di servizio, che avrebbero potuto recare anche in ipotesi clausole differenti e rendendo dunque impossibile il controllo sulla correttezza dell’iter logico – giuridico, che ha portato la CTR ad esprimere in tali termini il proprio convincimento.

7.3. Ne consegue che il vizio di motivazione apparente, in ragione della sua gravità, si converte in vizio di violazione di legge costituzionalmente rilevante, in relazione al parametro correttamente evocato di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

8. La sentenza impugnata va pertanto cassata in accoglimento del secondo e del quinto motivo, restando assorbiti gli altri, con rinvio della causa per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alla disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso in relazione al secondo e quinto motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

 

 

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