Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22157 del 02/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 02/11/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 02/11/2016), n.22157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18157/2013 proposto da:

B.M., ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI MONTI PARIOLI 48, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

MARINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO

AMATO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI TREVISO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 33/18/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA – MESTRE del 20/04/2012, depositata il

28/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Il contribuente B.M., esercente l’attività di dottore commercialista e revisore contabile, ricorre nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 33/18/12, depositata il 28 maggio 2012, con la quale, in riforma della pronuncia di primo grado, è stato respinto il ricorso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Ufficio sulla domanda di rimborso Irap relativa ai compensi percepiti in razione alla propria attività di amministratore e sindaco negli anni dal (OMISSIS).

La CTR, in particolare, rilevato che l’attività di amministratore e sindaco trovava la sua origine nella parallela attività svolta in forma associata e che il contribuente beneficiava dell’organizzazione dello studio associato, utilizzandone la struttura, ed emetteva le fatture riportando nell’intestazione la stessa sede dell’associazione professionale, affermava la sussistenza di autonoma organizzazione.

Conviene, per ragioni di priorità logica, esaminare anzitutto il secondo motivo di ricorso, con il quale il contribuente denunzia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1997, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto 1′ assoggettamento ad Irap dell’attività di sindaco ed amministratore di società, nonostante egli avesse, sin dal ricorso introduttivo, allegato e provato, tramite produzione documentale, di svolgere l’attività di amministratore e sindaco di alcune società come attività marginale, e che tale attività era stata svolta esclusivamente presso terzi senza alcuna autonoma organizzazione, senza utilizzo di beni strumentali o della collaborazione di alcun dipendente.

Il motivo appare fondato e va accolto, con assorbimento degli ulteriori motivi.

Dalle risultanze della dichiarazione dei redditi relativa alle annualità per cui è causa si evince infatti che, a differenza dell’attività professionale svolta nell’ambito dello studio associato, le attività di sindaco ed amministratore furono svolte dal contribuente individualmente e senza l’assistenza di strutture organizzate proprie. E la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato come i compensi per le attività di amministratori, sindaci, revisori di società e commissario giudiziale, possono essere o non essere soggetti ad IRAP a seconda che chi le pone in essere si avvalga o non si avvalga di una organizzazione “autonoma”, cioè facente capo alla sua persona, in forma singola od associata (Cassazione civile sez. 5, n. 4959/2009; 27983/2011 e 7893/2013).

Considerato che non è necessario effettuare ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.

Ritenuto altresì che il ricorso è stato proposto prima delle recenti pronunce delle SS.UU. che hanno consolidato l’orientamento richiamato in motivazione (Cass. SS.UU. 7291, 7371, 9451/2016), sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso.

Assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA