Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22156 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.22/09/2017),  n. 22156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CORBO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20930/2013 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’Avvocato GIOVANNI DI SALVO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI

AGRIGENTO;

– intimati –

nonchè da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente incidentale –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE

DI AGRIGENTO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 131/2012 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 05/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/07/2017 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha chiesto

il rigetto del ricorso principale, inammissibilità del ricorso

incidentale.

Fatto

RILEVATO

che, con la sentenza n. 131/30/2012 pronunciata il 26.6.2012 e depositata il 5.7.2012, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha confermato la pronuncia n. 7/10 del 15.12.2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento con la quale era stato respinto il ricorso proposto dalla SERIT Sicilia spa, Agente della Riscossione per la Provincia di Agrigento, diretto ad ottenere l’annullamento dell’Avviso di irrogazione Sanzioni per Euro 33.461,95 a titolo di mancato versamento di importi dovuti, per interessi e sanzioni; il tutto accertato dal controllo sulle procedure di espropriazione immobiliare attivate dalla stessa società fino a tutto il 30.6.2005;

che, a fondamento del decisum, i giudici di seconde cure hanno rilevato, in sostanza, che non si era perfezionata la procedura del condono della L. 30 dicembre 2004, n. 311, ex art. 1, commi n. 426 e 426 bis (finanziaria 2005) cui aveva aderito la SERIT Sicilia spa per non avere quest’ultima versato anche le somme dovute ed i relativi interessi di talchè era stata vanificata la possibilità offerta dal suddetto condono di non pagare le sanzioni applicate; hanno, inoltre, precisato, quanto al merito, che i rilievi mossi in sede di appello erano stati confermati dal contribuente con la sola variante di ritenere gli stessi, per la parte relativa alla responsabilità amministrativa, sanati dal suddetto condono con la conseguenza che erano privi di pregio;

che, avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione la Riscossione Sicilia spa, già SERIT spa, affidato a due motivi illustrati con memoria;

che l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso presentando, a sua volta, ricorso incidentale subordinato;

che il PG ha formulato richieste scritte concludendo per il rigetto del ricorso principale e per la inammissibilità di quello incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso per cassazione, si censura: 1) la violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 426 e 426 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la CTR ritenuto che i versamenti effettuati in data 29.11.2005, 30.6.2006 e 25.9.2005, in adesione alla L. n. 311 del 2004 e successive modifiche (che richiedeva il solo versamento della somma di Euro 3 per ciascun abitante residente negli ambiti territoriali affidati alle concessionarie di riscossione alla data dell’1.1.2004), avessero sanato ogni responsabilità amministrativa; 2) la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non avere la CTR motivato sulle diverse partite oggetto di contestazione, che non erano dovute dall’Agente di riscossione;

che, con il ricorso incidentale, proposto in via subordinata, si eccepisce il difetto di giurisdizione della CTR adita per appartenere essa giurisdizione al giudice amministrativo;

che, preliminarmente, deve essere esaminato il ricorso incidentale, sebbene condizionato, relativo alla questione sulla giurisdizione (cfr. Cass. n. 4619/2015; Cass. n. 17192/2004);

che lo stesso, come condivisibilmente rilevato dal PG, è inammissibile sia per la totale mancanza di soccombenza, nel giudizio di merito, dell’Agenzia delle Entrate, sia per il giudicato implicito formatosi sulla questione di giurisdizione, mai oggetto di gravame nei precedenti gradi;

che il primo motivo del ricorso principale non è fondato, perchè inconferente rispetto alla ratio decidendi della gravata sentenza, fondata sul fatto che la SERIT Sicilia spa, aderendo al condono, non aveva riversato all’Erario le somme non versate ed i relativi interessi; che rispetto a tale argomentazione la società, nel motivo di impugnazione, non ha espressamente specificato se, nelle somme versate, fossero incluse anche le voci sopra evidenziate dalla CTR, in violazione, pertanto, dei principi di specificità dei motivi di ricorso e di autosufficienza, sotto il profilo processuale, nonchè di effettività del condono, sotto l’aspetto tributario, mediante la produzione delle ricevute di pagamento del reale importo dovuto (cfr. per tale ultimo punto Cass. n. 11365/2003), come indicato dai giudici del merito;

che il secondo motivo è, invece, inammissibile risolvendosi praticamente in un riesame di un accertamento di fatto precluso in sede di legittimità;

che, in applicazione dei principi della soccombenza prevalente e della soccombenza sostanziale, la Riscossione Sicilia spa deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti, per la ricorrente principale, per il versamento dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis;

che analoga statuizione non può essere adottata per la ricorrente incidentale, trattandosi di parte ammessa alla prenotazione a debito in quanto amministrazione pubblica a difesa dell’Avvocatura Generale dello Stato (cfr. tra le altre Cass. Sez. Un. n. 9338/2014).

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Condanna la Riscossione Sicilia spa al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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