Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22156 del 12/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/09/2018, (ud. 15/06/2018, dep. 12/09/2018), n.22156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14836-2017 proposto da:

T.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHIANA, 97,

presso lo studio dell’avvocato PATRIZIO CASAZZA, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

MASCHERINO 72, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE CACCIOTTI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA MACRI’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3019/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

T.N. ha proposto ricorso per cassazione articolato in unico motivo avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 3019/2016 del 12 maggio 2016.

Il Condominio (OMISSIS) si difende con controricorso.

La ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

La sentenza impugnata ha respinto l’appello proposto da T.N. contro la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Roma il 18 marzo 2008, che aveva accolto la domanda del Condominio (OMISSIS), volta alla demolizione di una veranda costruita dalla condomina T. sul terrazzo di copertura dell’unità immobiliare n. (OMISSIS) di sua proprietà. Aderendo alla CTU integrata in secondo grado, la Corte d’Appello ha qualificato l’opera come sopraelevazione, con superfici interamente vetrate e profili in alluminio anodizzato bianco, in evidente distonia con i ritmi architettonici del fabbricato, per l’alterazione della scansione delle aperture del prospetto, perfettamente visibile dalle strade su cui prospetta l’edificio stesso. Da ciò la Corte d’Appello ha ritenuto provata non solo la lesione del decoro architettonico dello stabile condominiale, di cui all’art. 1120 c.c., ma anche dell’aspetto architettonico, ex art. 1127 c.c.. Nessun rilievo ai fini di escludere l’illegittimità della sopraelevazione realizzata è stato annesso dalla Corte di Roma al precedente giudizio culminato nella sentenza n. 465/2004 della stessa Corte d’Appello, confermata in cassazione, in quanto, a parte le diversità ravvisate fra le verande oggetto delle due controversie, l’esito di quella prima causa era stato giustificato dal mancato esercizio dello ius prohibendi da parte del titolare della servitus altius non tollendi posta a carico dell’unità immobiliare n. (OMISSIS).

L’unico motivo di ricorso di T.N. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1120,1122 e 1127 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non aver valutato fatti pacifici e prove e per omesso esame di un fatto decisivo e provato con la produzione delle sentenze della Corte d’Appello di Roma n. 465/2004 e della Corte di cassazione n. 10280 del 2010. La violazione dell’art. 1122 c.c., nella formulazione vigente ratione temporis, viene argomentata con l’assenza di ogni pregiudizio alla statica dell’edificio, ovvero di danno allo stesso. La ricorrente critica altresì il riferimento alla nozione di decoro architettonico, non operando nel caso in esame la disciplina dell’art. 1120 c.c.. Si sottolinea quindi la situazione di degrado del decoro del fabbricato per preesistenti modificazioni e si ricorda il distinto giudizio che aveva riguardato un’altra veranda (più piccola e di chiusura) realizzata dalla T.. Si contesta altresì che il palazzo era già dotato di verande sin dal lontano 1969 proprio nell’appartamento n. (OMISSIS).

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

E’ noto come l’art. 1127 c.c. sottopone il diritto di sopraelevazione del proprietario dell’ultimo piano dell’edificio ai limiti dettati dalle condizioni statiche dell’edificio che non la consentono, ovvero dall’aspetto architettonico dell’edificio stesso, oppure dalla conseguente notevole diminuzione di aria e luce per i piani sottostanti.

L’aspetto architettonico, cui si riferisce l’art. 1127 c.c., comma 3, quale limite alle sopraelevazioni, sottende, peraltro, una nozione sicuramente diversa da quella di decoro architettonico, contemplata dall’art. 1120 c.c., comma 4, art. 1122 c.c., comma 1, e art. 1122-bis c.c., dovendo l’intervento edificatorio in sopraelevazione comunque rispettare lo stile del fabbricato e non rappresentare una rilevante disarmonia in rapporto al preesistente complesso, tale da pregiudicarne l’originaria fisionomia ed alterare le linee impresse dal progettista, in modo percepibile da qualunque osservatore. Il giudizio relativo all’impatto della sopraelevazione sull’aspetto architettonico dell’edificio va condotto, in ogni modo, esclusivamente in base alle caratteristiche stilistiche visivamente percepibili dell’immobile condominiale, e verificando l’esistenza di un danno economico valutabile, mediante indagine di fatto demandata al giudice del merito, il cui apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità, se, come nel caso in esame, congruamente motivato (cfr. Cass. Sez. 6-2, 28/06/2017, n. 16258; Cass. Sez. 2, 15/11/2016, n. 23256; Cass. Sez. 2, 24/04/2013, n. 10048; Cass. Sez. 2, 07/02/2008, n. 2865; Cass. Sez. 2, 22/01/2004, n. 1025; Cass. Sez. 2, 27/04/1989, n. 1947).

D’altro canto, questa Corte ha anche affermato che le nozioni di aspetto architettonico ex art. 1127 c.c. e di decoro architettonico ex art. 1120 c.c., pur differenti, sono strettamente complementari e non possono prescindere l’una dall’altra, sicchè anche l’intervento edificatorio in sopraelevazione deve rispettare lo stile del fabbricato, senza recare una rilevante disarmonia al complesso preesistente, sì da pregiudicarne l’originaria fisionomia ed alterarne le linee impresse dal progettista (Cass. Sez. 6 – 2, 25/08/2016, n. 17350).

Ora, perchè rilevi la tutela dell’aspetto architettonico di un fabbricato, agli effetti, come nella specie, dell’art. 1127 c.c., comma 3, non occorre che l’edificio abbia un particolare pregio artistico, ma soltanto che questo sia dotato di una propria fisionomia, sicchè la sopraelevazione realizzata induca in chi guardi una chiara sensazione di disarmonia. Perciò deve considerarsi illecita ogni alterazione produttiva di tale conseguenza, anche se la fisionomia dello stabile risulti già in parte lesa da altre preesistenti modifiche, salvo che lo stesso, per le modalità costruttive o le modificazioni apportate, non si presenti in uno stato di tale degrado complessivo da rendere ininfluente allo sguardo ogni ulteriore intervento. Ciò premesso, è agevole osservare che la Corte di Roma, riconoscendo – in conformità ai principi sopra ricordati – il carattere lesivo dell’aspetto architettonico della veranda realizzata da T.N., ha fornito una motivazione adeguata e pienamente condivisibile alla stregua del comune senso estetico, sottolineando come il manufatto disperda quella uniformità che attribuisce all’edificio un aspetto ancora ordinato e dignitoso. La preesistenza di una veranda, oggetto di precedente giudizio, è stata correttamente ritenuta non determinante dalla Corte d’appello, perchè essa non rende certamente ininfluenti gli ulteriori fatti lesivi e, quindi, non ne può costituire valida giustificazione. D’altro canto, la sentenza di questa Corte n. 10280 del 2010, pronunciata tra il Condominio (OMISSIS) e T.N. con riguardo ad una copertura che quest’ultima aveva realizzato, mediante strutture metalliche fisse, su un proprio terrazzo a livello, si limitò a dare per accertata l’estinzione per prescrizione della servitù negativa cui era soggetta la porzione immobiliare appartenente alla stessa T., e solo per questa ragione dichiarò non accoglibile la domanda di riduzione in pristino proposta dal Condominio.

Le dedotte violazioni degli art. 115 c.p.c. e art. 116 c.p.c. sono prive di consistenza, in quanto la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere ipotizzata come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha deciso la causa sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre; mentre la violazione dell’art. 116 c.p.c. è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, denunciabile per cassazione, solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892).

E’ inammissibile poi la doglianza che invoca il parametro dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, giacchè esso, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in legge n. 134 del 2012, contempla soltanto il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Tale ultimo attributo è, nella specie, da negare, perchè l’omesso esame di elementi istruttori non si risolve nella corretta prospettazione di un vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ove i fatti storici siano stati comunque presi in considerazione nella sentenza impugnata, ancorchè essa non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).

La ricorrente intende indurre questa Corte ad una rivalutazione delle emergenze istruttorie, e non ad un controllo di legittimità, sollecitando una nuova indagine di fatto rivolta a stabilire se in concreto ricorra il denunciato pregiudizio all’aspetto dell’edificio, e proponendo apprezzamenti difformi da quelli operati nella sentenza impugnata nell’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento e valutare le prove.

Il ricorso va perciò rigettato e la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA