Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22156 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. III, 05/09/2019, (ud. 15/03/2019, dep. 05/09/2019), n.22156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24042-2017 proposto da:

A.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 197,

presso lo studio dell’avvocato ALBERTO MEZZETTI, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE

112, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PIROLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato STEFANO SALUTINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 531/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 12/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/03/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.C. convenne davanti al Tribunale di Livorno la signora A. per sentir pronunciare la convalida dello sfratto per morosità relativo al fondo concesso alla medesima in locazione con contratto del (OMISSIS) posto in (OMISSIS). A sostegno della domanda assunse che la conduttrice si era resa morosa nel pagamento dei canoni di locazione in relazione al periodo compreso tra ottobre 2012 e maggio 2013, per un totale di Euro 11.584,00. In relazione a detta somma il B. formulò richiesta di ingiunzione di pagamento. A.C. si costituì in giudizio eccependo che il fondo concesso in locazione non aveva i requisiti necessari per lo svolgimento di attività di pizzeria cui era destinato, circostanza che aveva impedito il rilascio del certificato di agibilità e la conseguente apertura al pubblico del locale, con i relativi danni. Precisò di aver eseguito a proprie spese lavori di ristrutturazione dell’immobile per complessivi Euro 62.049 al cui rimborso aveva rinunciato in cambio della stipulazione di un contratto della durata di anni 12. Assunse che nel locale si erano prodotte delle infiltrazioni d’acqua dalla canna fumaria e dal terrazzo sovrastante e che la fossa biologica era sottodimensionata per lo svolgimento dell’attività commerciale cui il fondo era destinato. In via riconvenzionale chiese accertarsi l’inadempimento del locatore alle proprie obbligazioni assunte con il contratto e la condanna del medesimo al risarcimento dei danni nella misura di Euro 252.997,42.

Il Tribunale di Livorno dichiarò risolto il contratto di locazione per colpa della conduttrice e le ordinò il rilascio del fondo, condannandola al pagamento dei canoni dovuti dall’ottobre 2012, in quanto le infiltrazioni che si erano verificate non erano tali da impedire l’utilizzazione degli immobili e la destinazione alla programmata attività commerciale.

La A. propose appello lamentando che il giudice di prime cure avesse dato rilievo alla mancata richiesta della licenza commerciale da parte sua ma non all’assenza di agibilità del fondo. Chiese pertanto la condanna del locatore al risarcimento dei danni nella misura di Euro 162.553,13. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 531 del 12/4/2017, ha rilevato l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi non essendo l’appello, nel nuovo testo dell’art. 342 c.p.c. un mezzo di gravame a carattere devolutivo pieno ma richiedendo di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, individuando gli specifici capi della sentenza impugnata, formulando le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice e proponendo un progetto alternativo di sentenza.

Avverso la sentenza A.C. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria. Resiste Massimo B. con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo denuncia la falsa applicazione (o violazione) dell’art. 342 c.p.c. con riguardo all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Ad avviso della ricorrente, contrariamente a quanto affermato dalla impugnata sentenza, nel proprio atto di appello erano contenute sia le ragioni della censura sia il progetto alternativo di sentenza. Le prime afferirebbero alla mancanza di agibilità dei locali ad uso pizzeria, la seconda alla declaratoria di inadempimento contrattuale del locatore e alla richiesta di condanna del medesimo al risarcimento del danno.

L’atto di appello era volto a far accertare che, senza l’agibilità, non sarebbe stato possibile svolgere nel locale l’attività di pizzeria di guisa che il contratto andava risolto per inadempimento del locatore e non per inadempimento di essa conduttrice.

1.1 Premesso che il motivo è affetto da un vizio di sussunzione perchè pur formulato nei termini della violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in sostanza lamenta un error in procedendo, esso è, in ogni caso infondato. Il Giudice di appello ha dato ampiamente conto delle ragioni che lo hanno condotto a dichiarare l’inammissibilità del ricorso in appello presentato da controparte, richiamando i principi di diritto elaborati da questa Corte. Il Giudice ha evidenziato come non potesse certamente ritenersi sufficiente un generico richiamo alle difese svolte nel primo grado del giudizio, ma fosse necessario proporre un proprio modello di sentenza che individuasse non solo le parti della sentenza specificamente oggetto di impugnazione e di censura ma anche le decisioni da adottare sugli specifici punti in contestazione, cosa che non può certamente ritenersi assolta con il generico richiamo alle conclusioni di primo grado, formulate in un contesto processuale diverso da quello dell’appello. Ne consegue che la sentenza d’appello è certamente incensurabile laddove ha statuito la mancanza dei presupposti di ammissibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 342 c.p.c.. In base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale si intende dare continuità, la specificità dei motivi di appello non è ravvisabile laddove l’appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza (Cass., 1, n. 1651 del 27/1/2014: “La specificità dei motivi di appello deve essere commisurata alla specificità della motivazione e non è ravvisabile laddove l’appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza”; Cass., 3, n. 22502 del 23/10/2014; Cass., 1, n. 22781 del 27/10/2014; Cass., 3, n. 15790 del 29/7/2016; Cass., 2, n. 4695 del 23/2/2017; Cass., 3, n. 11197 del 24/4/2019).

2. Con il secondo motivo denuncia l’omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2.1 Il motivo è radicalmente inammissibile in quanto non è neppure possibile comprendere quali fatti sarebbero stati omessi dalla pronuncia impugnata. Ove il fatto omesso fosse la mancanza di agibilità dell’immobile e la richiesta di danni ex art. 1218 c.c., il motivo sarebbe perfettamente sovrapponibile al primo e quindi comunque inammissibile.

3. Conclusivamente il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Occorre altresì porre a carico della ricorrente l’onere del pagamento del cd. “raddoppio” del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 7.200 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 15 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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