Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22156 del 03/08/2021

Cassazione civile sez. III, 03/08/2021, (ud. 07/05/2021, dep. 03/08/2021), n.22156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15512-2019 proposto da:

SOLME DI M. & C SNC, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GERMANICO 168, presso lo studio dell’avvocato LUCA TANTALO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TIZIANO SOLIGNANI;

– ricorrente –

nonché contro

GFG DI V. G & C SNC, UNIPOL ASSICURZIONI SPA, G. SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 495/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 14/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. La Solme di M. & C snc ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Vicenza con la quale era stata respinta la domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti dalla G. srl in relazione alla difettosità di un macchinario fornito che aveva determinato un’esplosione: la domanda era stata respinta anche nei confronti della GFG & C snc e della compagnia di assicurazione Winterthur Spa (ora Unipol Spa), chiamate in causa dalla Solme, e la Corte territoriale, per ciò che qui interessa, oltre a rigettare l’appello principale della G. srl, aveva respinto anche quello incidentale contro la complessiva compensazione delle spese proposto dalla odierna ricorrente.

2. Le parti intimate non si sono difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza per error in procedendo in relazione agli artt. 112 e 99 c.p.c.: assume che la Corte territoriale aveva del tutto omesso di pronunciarsi in merito alla richiesta di condanna, formulata ritualmente come motivo di appello incidentale nei confronti della Unipol Ass.ni Spa (già Winterthur Ass.ni Spa) al fine di ottenere la rifusione delle spese di lite dalla stessa sostenute per resistere nel giudizio di primo grado alla domanda risarcitoria della danneggiata.

2. Con il secondo motivo, si lamenta la nullità della sentenza per error in procedendo in relazione all’art. 115 c.p.c., in quanto la Corte aveva disatteso il principio di non contestazione, omettendo di statuire in merito alla posizione della manleva assicurativa della compagnia in suo favore, nonostante che sulla specifica questione non fosse stata sollevata alcuna eccezione.

3. Con il terzo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1917 C.C., comma 3 che, in particolare, prevede che le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata: assume che tale disposizione non era stata affatto presa in considerazione nonostante fosse stata invocata nell’appello incidentale e nelle argomentazioni prospettate nell’ultima memoria conclusiva.

4. Preliminarmente, deve essere esaminata la questione, rilevabile d’ufficio, attinente alla procedibilità del ricorso.

4.1. Infatti, la società ricorrente dà atto dell’avvenuta notifica della sentenza impugnata (cfr. pag. 2 primo capoverso dell’epigrafe del ricorso), ma dall’esame della documentazione allegata manca del tutto la prova dell’incombente enunciato. Ne’ viene dedotta la modalità con la quale la notifica sarebbe avvenuta.

4.2. Questa Corte, al riguardo, ha avuto modo di affermare i seguenti principi, ormai consolidati, ai quali questo Collegio intende dare seguito:

a. “la previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2 applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione” (cfr. Cass. 25070/2010; Cass. 21386/2017; cass. 19695/2019; Cass. 3466/2020).

b. “Pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima (adempimento prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2), il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2” (cfr. Cass. 17066/2013).

4.3. Nel caso in esame, l’assenza della prova della notifica della sentenza (della quale è ignota anche la modalità con la quale venne effettuata), riscontrabile dall’esame del fascicolo prodotto e dal confronto con la nota di deposito ed iscrizione a ruolo della controversia del 28.5.2019 (cfr. doc. spillato al fascicolo d’ufficio), è accompagnata dal mancato superamento della c.d. “prova di resistenza”: infatti, la pronuncia impugnata è stata pubblicata in data 14.2.2019 ed il ricorso è stato notificato il 9.5.2019 (cfr. attestazione di conformità della relata di notifica telematica), e cioè oltre il termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione.

4.4. In tale situazione, l’omissione del ricorrente non può ritenersi in alcun modo “sanata” e, conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

5. L’omessa difesa delle parti intimate esime la Corte dalla decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte,

dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 7 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2021

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