Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22156 del 02/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 02/11/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 02/11/2016), n.22156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5272-2015 proposto da:

MASTERCONSUL SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIOSUE’ BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA SCAFARELLI,

che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE, DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 443/01/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO del 26/11/2013, depositata il 23/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Masterconsult srl, in liquidazione, propone ricorso per cassazione, illustrato anche da successiva memoria, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 443/01/2013, depositata in data 23/12/2013, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di avviso di recupero di un credito d’imposta, usufruito L. n. 388 del 2000, ex art. 8, per l’anno 2006, e delle correlata cartella di pagamento – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Preliminarmente va dichiarato inammissibile, in quanto notificato oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c., il controricorso dell’Agenzia (notifica del ricorso all’Agenzia effettuata il 12-2-2015 e ad Equitalia il 13-22015; notifica controricorso consegnata all’Ufficiale Giudiziario il 22-42015).

Con riguardo al merito, la ricorrente lamenta, con il primo ed il terzo motivo, vizi di omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, rispettivamente, in ordine al contenuto motivazionale degli atti impositivi ed alla qualifica e funzionalità dei beni strumentali nuovi investiti dalla società.

I entrambi i motivi sono inammissibili.

La sentenza d’appello è stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012 (nel dicembre 2013); il ricorso per cassazione è, pertanto, soggetto alla più restrittiva disposizione processuale introdotta dal c.d. Decreto Sviluppo per circoscrivere l’impugnazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, al solo “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Premessa dunque la piena operatività nel giudizio di cassazione in materia tributaria del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, va richiamato quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 80538054/2014) in ordine ai rigorosi limiti del nuovo vizio motivazionale, essendo ormai esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. Nel nuovo assetto del giudizio di legittimità, il vizio specifico denunciabile per cassazione comma 1, n. 5 cit. è relativo al solo omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo.

Non si può dubitare, invece, nella specie, che il tema della messa in funzione effettiva dei beni strumentali oggetto dell’investimento agevolato, in correlazione al fatto storico del disconoscimento, da parte del fisco, del correlato credito d’imposta, in ragione della non utilizzazione o non messa in funzione dei beni, abbia costituito proprio il fulcro della sentenza d’appello.

La seconda censura, ex art. 360 c.p.c., n. 3, implicante vizio di violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 8, è infondata.

Nella sentenza impugnata, si è accertato come, “in sede di accesso nei locali di soli 18 mq, condivisi con altra società”, “non” venivano “rinvenuti i beni agevolati di cui alle fatture d’acquisto” (inclusi dunque i beni immateriali, quali software, licenze d’uso e brevetti).

Ora, al fine della determinazione e della “rideterminazione” del credito d’imposta, la L. 23 dicembre 2000, n. 388, prescrive, all’art. 8, comma 7, che i beni oggetto dell’agevolazione (da rammentare che per nuovi investimenti agevolabili si intendono le acquisizioni, ivi comprese quelle in leasing, di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive già esistenti o di nuova costituzione, ubicate nelle aree svantaggiate e che i beni, muniti appunto del requisito di novità, possono essere sia materiali, mobili o immobili, da utilizzare durevolmente nell’attività dell’impresa, che immateriali, vale a dire quelli rappresentati da diritti suscettibili di tutela giuridica, i brevetti e le relative licenze di sfruttamento, i marchi e le relative licenze di sfruttamento, i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, i diritti di sfruttamento di conoscenze tecniche non brevettate, know-how) “entrino in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione”.

La C.T.R., sulla base dei fatti accertati, ha fatto corretta applicazione della normativa in oggetto e non risulta, dal ricorso per cassazione, che fosse stata soddisfatta la condizione della “entrata in funzione” dei beni, nei tempi e nei termini posti dalla legge (cfr. Cass. 20406/2014). Nè la ricorrente ha evidenziato dati certi contrari, al fine di dimostrare che i beni strumentali, rilevati sul libro cespiti al momento dell’accesso dei verificatoti, al fine di essere agevolabili, fossero effettivamente esistenti presso la struttura produttiva ed entrati in funzione.

In conclusione, pertanto, va respinto il ricorso.

Nulla per le spese del presente giudizio di legittimità, stante l’inammissibilità del controricorso dell’Agenzia.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis del cit. art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del cit. art. 13.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2016

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