Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22155 del 25/10/2011

Cassazione civile sez. I, 25/10/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 25/10/2011), n.22155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15526/2010 proposto da:

B.A. ((OMISSIS)), B.M.

((OMISSIS)), BE.AN. ((OMISSIS)),

L.A. ((OMISSIS)), in proprio e quali eredi di

B.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AUGUSTO

RIBOTY 23, presso lo studio dell’avvocato CECCHI CARLO, rappresentati

e difesi dall’avvocato GUALTIERI Cesidio giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro in

carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 177/08 V.G. della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO

del 10/03/09, depositato il 12/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

30/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- B.M. e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe, in proprio e quali eredi di B.D., deceduto il (OMISSIS), hanno proposto ricorso per cassazione – affidato a quattro motivi, conclusi con quesiti, con i quali lamentano l’applicazione della prescrizione, l’entità dell’indennizzo e l’errato calcolo della prescrizione – contro il decreto della Corte d’appello di Campobasso del 12.3.2009 con il quale è stata parzialmente accolta la loro domanda diretta ad ottenere l’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso il 4.1.1990 dal loro dante causa e da essi, poi, riassunto innanzi al Tribunale di L’Aquila in data 11.3.1994, definito in primo grado con sentenza del 8.3.2003 e in appello con sentenza del 9.4.2008.

La Corte d’appello, fissata la durata ragionevole in tre anni per il primo grado e in due anni e tre mesi (per un rinvio chiesto dalle parti) in grado di appello, così accertando un ritardo di 12 anni e 10 mesi, ha accolto l’eccezione di prescrizione formulata dall’Amministrazione convenuta in relazione ai danni verificatisi sino al 12.11.1998, ritenendo operante la prescrizione decennale, e ha liquidato il danno non patrimoniale per il periodo non prescritto in Euro 4.558,00 per ciascun ricorrente.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in Camera di consiglio.

2.- Osserva preliminarmente la Corte che, dovendosi tenere conto della sospensione feriale dei termini e dell’invocata sospensione dei termini dal 6.4.2009 al 31.7.2009 (termine erroneamente indicato in ricorso in quello del 31.4.2009), trattandosi di residenti in area colpita dal terremoto aquilano, il ricorso deve essere ritenuto tempestivo in quanto proposto con ricorso notificato il 3.6.2010, ossia nel termine lungo contro provvedimento depositato il 12.3.2009.

Il motivo di ricorso con il quale i ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio di motivazione lamentando la ritenuta operatività della prescrizione decennale del diritto all’indennizzo è fondato – con conseguente assorbimento delle altre censure – perchè secondo la giurisprudenza di questa Corte “la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4, per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo” (Sez. 1, Sentenza n. 27719 del 30/12/2009).

Il decreto impugnato, pertanto, deve essere cassato e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., la Corte deve procedere alla liquidazione dell’ indennizzo in favore dei ricorrenti – tenuto conto della durata irragionevole del giudizio presupposto accertata dalla Corte di merito, di cui un anno maturato in favore del dante causa dei ricorrenti (1993-1994) e per il resto maturato iure proprio da questi ultimi (1997-2008) – in applicazione della più recente giurisprudenza di questa Sezione e dei criteri desumibili dalle decisioni della Corte di Strasburgo (v. per tutte Sez. 1, Sentenza n. 21840 del 14/10/2009). Talchè ai ricorrenti va liquidata, pro quota, la somma di Euro 750,00 a titolo ereditario e, iure proprio, a ciascuno, la somma di Euro 10.250,00.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere ai ricorrenti, pro quota, la somma di Euro 750,00 e a ciascuno la somma di Euro 10.250,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il primo giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 891,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge;

e per il presente giudizio di legittimità in Euro 965,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA