Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22155 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.22/09/2017),  n. 22155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CORBO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4241/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 127/2010 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 21/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/07/2017 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

Fatto

RILEVATO

che, con la sentenza n. 127/1/10 pronunciata il 6.12.2010 e depositata il 21.12.2010, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in riforma della pronuncia emessa il 10.10.2008 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, ha annullato gli avvisi di irrogazione delle sanzioni per gli anni 2001 e 2002, nei confronti di L.G., per la tardiva trasmissione in via telematica, in qualità di intermediario abilitato, delle dichiarazioni per gli anni di imposta 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, in violazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 3;

che, avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato a due motivi;

che l’intimato non ha svolto attività difensiva;

che il PG non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, preliminarmente, va rilevata l’inammissibilità del ricorso perchè proposto tardivamente. Invero, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata pubblicata il 21 dicembre 2010 (come risulta dal frontespizio della copia in atti ed ammesso dalla stessa ricorrente nel primo foglio del ricorso) e, quindi, oltre il termine di impugnazione cd. lungo ex art. 327 c.p.c., comma 1, applicabile nel giudizio tributario per effetto del rinvio operato dal combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3 e art. 51, comma 1, computando la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, di un anno e quarantasei giorni – trattandosi di impugnazione proposta anteriormente alla data del 1 gennaio 2015, di efficacia del D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, convertito con modificazioni, dalla L. n. 162 del 2014 che, sostituendo la L. n. 742 del 1969, art. 1, ha ridotto il periodo di sospensione a trenta giorni- che andava a scadere in data 5 febbraio 2012, operato il calcolo applicando l’art. 155 c.p.c., comma 2, per il computo del termine di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c. (effettuato, cioè, ex nominatione dierum) ed invece il disposto di cui al primo comma della citata disposizione processuale per il computo dei giorni di sospensione feriale, effettuato, quindi ex numero (Cass. n. 17313 del 2015). La data del 5 febbraio 2012, cadendo di domenica, deve intendersi differita, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 5, (Cass. n. 6778/2012; n. 16303/2015 e n. 11269/2016), applicabile ratione temporis (Cass. n. 310/2016) al lunedì successivo, 6 febbraio 2012. Nel caso di specie risulta, però, che il ricorso sia stato spedito per la notifica il giorno 31.1.2013, e quindi in ritardo;

che è, quindi, inevitabile la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del termine lungo di impugnazione;

che la mancata costituzione dell’intimato esclude la necessità di una pronuncia sulle spese, restando le stesse a carico della parte ricorrente soccombente;

che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (tra le altre Cass. Sez. Un. n. 9388/2014).

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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