Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22155 del 20/10/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 22155 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: BERRINO UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso 3198-2013 proposto da:
MINISTERO DELLA SALUTE C.F. 00811720580, in persona
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui
Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12
ope legis;
– ricorrente –

2014

contro

2388

4
4,

MELANI
ROBERTA

SEVERINO
C.F.

C.F.

MLNSRN35M11G999U,

BTTRRT38S56G999Z,

BERTAZZI

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE LIEGI 35/B, presso lo

Data pubblicazione: 20/10/2014

studio dell’avvocato ANDREA BANDINI, rappresentati e
difesi dall’avvocato MARCELLO STANCA, giusta delega in
atti;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 1087/2012 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/07/2014 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;
udito l’Avvocato BANDINI ANDREA per delega STANCA
MARCELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso
per: accoglimento del ricorso principale, rigetto del
ricorso incidentale.

di FIRENZE, depositata il 14/11/2012 r.g.n. 1386/2009;

Svolgimento del processo
Con sentenza n. 379/02 il Tribunale di Prato condannò il Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche sociali a corrispondere a Melani Severino e a Bettazzi
Roberta, genitori di Melani Maria, titolare dell’indennizzo di cui alla legge n.

beneficio di cui alla legge n. 229/2005, dopo aver determinato l’importo nella
misura corrispondente all’applicazione della Tabella “A”, prima categoria, c. 29 e
della Tabella “E”, lett. B, c. 1. di cui al d.p.r. n. 915/78.
Sulla scorta di tale sentenza i coniugi Melani ingiunsero al predetto Ministero il
pagamento di un importo risultante dall’applicazione del coefficiente moltiplicatore
“6”, di cui alla legge n. 229/05, alla somma riportata nella stessa decisione, a sua
volta frutto dell’applicazione congiunta delle predette tabelle.
L’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal Ministero fu respinta dal Tribunale
di Prato con sentenza n. 305/2008 e a seguito di gravame proposto dallo stesso
ente la Corte d’appello di Firenze, con sentenza dell’11/10 — 14/11/2012, ha
rigettato l’impugnazione dopo aver rilevato che, ai fini dell’ulteriore beneficio
richiesto ai sensi della legge n. 229/05, la tabella “A” risultava essere richiamata
dalla norma di cui all’art. 1 della predetta legge n. 229/2005 al fine esclusivo di
stabilire il coefficiente moltiplicatore e non già il concreto importo che, nella
fattispecie, era rappresentato dalla somma percepita dalla parte danneggiata in
base alla sentenza n. 379/02 del Tribunale di Prato, ormai passata in giudicato.
Per la cassazione della sentenza ricorre il Ministero della Salute con un solo
motivo.
Resistono con controricorso Severino Melani e Roberta Bettazzi, i quali
propongono, a loro volta, ricorso incidentale limitatamente alla quantificazione
delle spese di lite liquidate in loro favore.
Motivi della decisione

210/1992 in qualità di danneggiata da vaccinazione obbligatoria, l’ulteriore

Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso principale e di quello
incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
Con un solo motivo il Ministero della Salute denunzia la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1 e 4 della legge n. 229/2005, nel combinato disposto con

relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
La difesa erariale fa osservare che i genitori di Melani Maria Cristina, beneficiaria
dell’indennizzo di cui alla legge n. 210/1992, quale danneggiata da vaccinazione
obbligatoria, avevano agito in via monitoria in forza della sentenza del Tribunale di
Prato n. 379/2002 passata in giudicato, utilizzando come base di calcolo per il
conseguimento dell’indennizzo aggiuntivo di cui alla legge n. 229/2005 l’importo
ottenuto attraverso l’applicazione congiunta delle tabelle “A” ed “E” di cui al d.p.r.
n. 915/78, mentre la predetta base di computo avrebbe dovuto essere costituita
solo in base all’applicazione della Tabella “A”.
Precisa, infatti, la difesa dell’Avvocatura dello Stato che l’indennizzo aggiuntivo in
questione consiste in un assegno mensile vitalizio di importo pari a sei volte la
somma percepita dal danneggiato ai sensi dell’art. 2 della legge n. 210/1992 per le
categorie dalla prima alla quarta della tabella “A” annessa al testo unico di cui al
d.p.r. n. 915/1978, a cinque volte per le categorie quinta e sesta e a quattro volte
per le categorie settima ed ottava.
Aggiunge la difesa del ricorrente che ai medesimi soggetti cui spetta il predetto
indennizzo aggiuntivo l’art. 4, comma 1, della legge n. 229/05 riconosce un
ulteriore beneficio, consistente in un assegno “una tantum” sino alla misura
massima di dieci annualità dello stesso beneficio.
Da tutto ciò il ricorrente Ministero deduce che in base a quanto stabilito dall’art. 1,
comma 1, della legge n. 229/05 l’importo che deve essere corrisposto al soggetto
danneggiato da vaccinazione obbligatoria per una lesione ascrivibile alla prima

2

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gli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 210/1992 e del DPR n. 915/78 Tabella “A” ed “E”, in

categoria della tabella “A” del d.p.r. n. 915/78 è pari a quello normativamente
previsto per tale categoria, aumentato di sei volte.
Sarebbe, quindi, erronea l’affermazione della Corte d’appello per la quale il
riferimento alla tabella “A” sarebbe stato fatto dal legislatore al solo fine di stabilire

secondo l’odierno ricorrente col riferimento alla predetta tabella si sarebbe voluto
attribuire importanza, ai fini delle provvidenze di cui alla legge n. 229/05, alle sole
lesioni rilevanti ai sensi delle categorie indicate nella stessa tabella “A”.
Risulterebbe, pertanto, illogica l’interpretazione del dato normativo svolta dalla
Corte d’appello che finisce per applicare una disciplina prevista per la concessione
di un determinato beneficio in relazione alle categorie di infermità contemplate da
una specifica tabella (la tabella A) ad un’altra tabella (la tabella E) della stessa
legge strutturata per il riconoscimento dell’ulteriore beneficio connesso alla
cosiddetta superinvalidità.
Il ricorso è fondato.
Invero, la legge n. 229 del 29 ottobre 2005, contenente disposizioni in materia di
indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a
causa di vaccinazioni obbligatorie, all’art. 1, comma 1, stabilisce che ai soggetti di
cui all’ articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è riconosciuto, in
relazione alla categoria già loro assegnata dalla competente commissione medicoospedaliera, di cui all’ articolo 165 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, un ulteriore indennizzo. La stessa
norma aggiunge, per quel che qui interessa, che tale ulteriore indennizzo consiste
in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la somma percepita dal
danneggiato ai sensi dell’ articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, per le
categorie dalla prima alla quarta della tabella “A” annessa al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive

A39

il coefficiente moltiplicatore e non già il concreto importo spettante, mentre

modificazioni, a cinque volte per le categorie quinta e sesta, e a quattro volte per
le categorie settima e ottava.
Infatti, al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al d.p.r. n.
915 del 23 dicembre 1978 sono annesse diverse tabelle, tra le quali le tabelle “A”

che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo, mentre la tabella
“E” concerne propriamente gli assegni di superinvalidità.
Nella fattispecie le infermità prese come riferimento dalla parte assistita ai fini del
conseguimento dell’ulteriore indennizzo di cui alla legge n. 229/05 sono
esattamente quella della prima categoria, c. 29, della tabella “A” e quella di cui alla
lettera B., c.1 della tabella “E”.
Ebbene, l’infermità prevista è, in entrambe le tabelle, la stessa, vale a dire quella
delle lesioni al sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), ma diverse
sono le conseguenze trattate dalle suddette tabelle.
Infatti, la tabella “A” prevede al n. 29 della prima categoria le conseguenze gravi e
permanenti di grado tale da apportare profondi e irreparabili perturbamenti alle
funzioni più necessarie alla vita organica e sociale o da determinare incapacità a
lavoro proficuo.
Invece, le conseguenze gravi e permanenti previste dalla lettera B, c. 1., della
tabella “E” del d.p.r. n. 915/78 sono quelle di grado tale da apportare isolatamente
o nel loro complesso profondi ed irreparabili perturbamenti alla sola vita organica e
sociale.
Tale essendo il quadro normativo di riferimento, si deduce che sia il dato letterale
del richiamo operato dall’art. 1, comma 1, della legge 29 ottobre 2005, n. 229 alle
categorie della sola tabella “A” annessa al testo unico di cui al d.p.r. n. 915 del 23
dicembre 1978, sia l’impossibilità di estendere in via di interpretazione analogica la
portata di tale norma eccezionale, contenente la previsione del beneficio speciale
dell’ulteriore indennizzo ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile

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ed “E” di cui trattasi. In particolare, la tabella “A” contempla le lesioni e le infermità

a causa di vaccinazioni obbligatorie, alla differente ipotesi del beneficio
dell’assegno di superinvalidità ricadente nella previsione delle categorie della
tabella “E” annessa al predetto testo unico, conducono a ritenere che la base di
computo da utilizzare nell’applicazione dei coefficienti moltiplicatori di cui all’art. 1,

categorie di infermità della sola tabella “A” annessa allo stesso testo unico.
Nè il fatto che nel giudicato la somma liquidata contempli le previsioni di entrambe
le predette tabelle è di ostacolo all’applicazione della norma di cui all’art. 1,
comma 1, della legge n. 229/2005 così come interpretata sulla base del dato
letterale e di quello logico appena illustrati, in quanto lo stesso giudicato contiene
gli elementi utili per la separata liquidazione delle provvidenze connesse alle
differenti categorie della tabella “A”, che è quella che riguarda il beneficio oggetto
del presente giudizio, e della tabella “E”.
D’altronde, la conferma dell’autonomia del riferimento alla sola tabella “A” nel
calcolo dell’ulteriore indennizzo di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 229/2005
la si ricava anche dalla considerazione che il successivo art. 4 di tale legge, nel
prevedere, al primo comma, il riconoscimento ai soggetti di cui al precedente art.
1, comma 1,(aventi diritto al beneficio aggiuntivo dell’assegno mensile vitalizio per
danni da vaccinazione obbligatoria) l’ulteriore beneficio di un assegno “una
tantum”, stabilisce che l’ammontare di questo è determinato dalla commissione di
cui all’articolo 2, sino alla misura massima di dieci annualità dell’indennizzo di cui
al medesimo comma 1 dell’articolo 1, per il periodo compreso tra il manifestarsi
dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo medesimo.
Ebbene, come si è visto, il calcolo dell’indennizzo di cui all’art. 1, comma 1, della
legge n. 229/2005 è previsto dalla stessa norma attraverso il sistema
dell’applicazione di un determinato coefficiente moltiplicatore alla somma
percepita dal danneggiato da vaccinazione obbligatoria per ognuna delle categorie
contemplate dalla tabella “A” annessa al testo unico di cui al d.p.r. n. 915/1978.

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,A

comma 1, della legge n. 229/2005 non può essere altra che quella attinente alle

Pertanto, il ricorso principale del Ministero della Salute va accolto.
Conseguentemente, il giudizio va rinviato, anche per la definizione delle spese del
presente giudizio, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, la
quale, nell’uniformarsi ai suddetti principi, provvederà a determinare nuovamente

Va, invece, dichiarato assorbito il ricorso incidentale vedente solo sull’entità delle
spese di lite liquidate in sentenza, posto che la trattazione del merito della vicenda
processuale è rimessa per intero al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza
impugnata, dichiara assorbito il ricorso incidentale e rinvia, anche per le spese,
alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.
Così deciso in Roma 1’8 luglio 2014
11 Consigliere estensore

l’entità dell’indennizzo oggetto di causa.

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