Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22155 del 14/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 14/10/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 14/10/2020), n.22155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margerita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15138-2017 proposto da:

S.E., D.F.A., S.D., elettivamente

domiciliati in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 99, presso lo studio

dell’avvocato BERARDINO IACOBUCCI, che li rappresenta e difende,

giusta procura in calce;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8151/2016 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 09/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2019 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato IACOBUCCI che si riporta agli

scritti e chiede l’accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato URBANI NERI che si riporta e

chiede il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.D., S.E. e D.F.A. proponevano ricorso avverso l’avviso di accertamento relativo al riclassamento, con conseguente rideterminazione della rendita catastale, di quattro unità immobiliari di proprietà delle medesime site in Roma, tutte ricadenti nella microzona (OMISSIS), eccependo il difetto di motivazione, la violazione di legge, il difetto di prova, l’inopportunità dell’emissione del provvedimento impugnato e la violazione dell’art. 53 Cost..

La CTP di Roma, con sentenza in data 2.12.2015, respingeva il ricorso.

Proposto appello avverso detta pronuncia da parte delle contribuenti, la CTR del Lazio, con sentenza in data 9.12.2016, rigettava l’impugnazione ritenendo che la motivazione del riclassamento fosse sufficiente.

Avverso detta pronuncia i contribuenti proponevano ricorso per cassazione articolato in quattro motivi cui resisteva l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Parte ricorrente depositava memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso rubricato “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, parte ricorrente censurava l’omesso esame del terzo motivo di appello, nella parte in cui si censurava la sentenza di primo grado per avere ritenuto irrilevanti le risultanze della perizia asseverata depositata unitamente al ricorso di primo grado.

Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Nullità della sentenza impugnata per erronea e/o insufficiente esposizione delle ragioni di fatto e di diritto richieste dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, parte ricorrente deduceva che l’omessa pronuncia della CTR sul terzo motivo di appello farebbe mancare alla pronuncia il necessario sostegno delle ragioni di fatto e di diritto richieste dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, in relazione al D.P.R. n. 138 del 1998 ed in particolare degli artt. 2, 8 e 9” parte ricorrente deduceva che la sentenza impugnata è viziata per avere omesso di esaminare le censure relative alla violazione della normativa che regola il classamento degli immobili. In particolare deduceva che l’Ufficio ha violato 1) il D.P.R. n. 138 del 1998, art. 2, (in tema di individuazione delle microzone), 2) il D.P.R. n. 1142 del 1949 avendo omesso di effettuare il prescritto sopralluogo sulle unità immobiliari oggetto di accertamento, 3) la procedura prescritta dal D.P.R. n. 138 del 1998, artt. 8 e 9, in tema di modalità di attribuzione del classamento, obbligo di sentire l’amministrazione comunale e obbligo di pubblicazione dei prospetti di classamento. Deduceva inoltre la sussistenza della violazione di legge in ordine ai parametri utilizzati ai fini dell’elaborazione della c.d. “percentuale di scostamento”. La presente doglianza si rivolge poi alla mancata individualizzazione dell’accertamento in questione ed alla mancata esplicitazione in avviso dei concreti fattori di riqualificazione dell’intera microzona; con ciò invalidandosi la motivazione dell’avviso stesso.

Con il quarto motivo di ricorso rubricato “Ex art. 360 c.p.c., n. 4 – Nullità della sentenza per errore e/o insufficiente esposizione delle ragioni di fatto e di diritto richiesta dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4”, parte ricorrente deduceva che la sentenza impugnata è nulla in quanto non spiega le ragioni per cui l’Ufficio avrebbe operato in piena osservanza della normativa in tema di revisione del classamento.

Va esaminato preliminarmente il terzo motivo di ricorso. La censura è fondata.

Il procedimento di “revisione parziale del classamento” di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica. Ne deriva che, di conseguenza, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, abbiano inciso sul diverso classamento (Sez. 5, n. 22900 del 29/09/2017; Sez. 6-5, n. 3156 del 17/02/2015).

Si recepisce e richiama, in proposito, l’orientamento di legittimità che si è andato consolidando in tal senso: Cass.n. 22671/19; Cass. sez. 6-5, ord. nn. 16629, 16631, 17408, 17409, 17410, 17411, 17412, 17413, 17203, 17204, 17205, 17206, 17207 e 17221 del 2018 ed altre ancora).

A riguardo va altresì considerato che la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 249 del 2017, ha fra l’altro affermato che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”, ribadendo così la necessità di una provvedimento specifico e puntuale in capo all’Amministrazione.

La sentenza impugnata si è limitata ad affermare che l’Ufficio ha operato in piena osservanza dei presupposti richiesti ex lege senza che l’avviso di accertamento abbia indicato i concreti fattori di riqualificazione dell’intera microzona ed i parametri in base ai quali è stata determinata la percentuale di scostamento. Dalla motivazione dell’atto de quo neppure è dato evincere la rilevazione dei dati nè i relativi sistemi di valutazione con specifico riferimento alle caratteristiche degli immobili in questione.

Gli altri motivi di ricorso sono assorbiti.

Conclusivamente, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata e decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., va accolto il ricorso originario dei contribuenti.

Le spese inerenti ai giudizi di merito nonchè al giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza sulle questioni oggetto del ricorso.

PQM

In accoglimento del terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo dei contribuenti.

Spese tutte compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

 

 

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