Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22155 del 12/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/09/2018, (ud. 15/06/2018, dep. 12/09/2018), n.22155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14579-2017 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

IPPOCRATE, 33, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO NUCARO AMICI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA CORSARO;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DI (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO

COSTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2351/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 27/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

P.A. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 2351/2016 del 27 dicembre 2016, che aveva accolto l’appello del Condominio di (OMISSIS), contro l’ordinanza ex art. 702 ter c.c. resa il 28 novembre 2011 dal Tribunale di Palermo. Resiste con controricorso il Condominio di (OMISSIS).

P.A., proprietaria di unità immobiliare posta al piano terra dell’edificio condominiale di (OMISSIS), nonchè dell’annesso giardino, sul presupposto che il muretto e la sovrastante ringhiera di recinzione del giardino, a differenza del cancello carrabile, fossero di proprietà comune, aveva domandato al Tribunale di Palermo di accertare la condominialità di tali beni e di porre a carico di tutti i condomini i necessari lavori di riparazione, con condanna del Condominio convenuto ad eseguire le opere. Le domande dell’attrice vennero accolte dal Tribunale di Palermo, che dichiarò la natura condominiale del muro di cinta. Sull’impugnazione del Condominio di (OMISSIS), la Corte d’Appello di Palermo ha invece affermato che il muretto perimetrale in questione costituisse oggetto di proprietà esclusiva della condomina P., avendo funzione di recinzione del giardino rientrante nella porzione privata della stessa, e risultando dal titolo di acquisto dell’unità immobiliare che uno dei confini fosse delimitato dal (OMISSIS). Neppure il regolamento di condominio indicava il muretto tra le parti comuni. Aggiunse la Corte di Palermo che il muretto in questione non dimostrasse alcun collegamento funzionale con l’edificio comune, avendo per le sue ridotte dimensioni la sola utilità di delimitare il giardino dal viale. Del pari, i giudici di secondo grado negarono il rilievo architettonico del muretto per il decoro del fabbricato, così superando la considerazione del CTU secondo cui il muretto nel disegno della società costruttrice “nasceva come organico all’intero progetto”. La sentenza impugnata escluse perciò che il Condominio dovesse concorrere alle spese di riparazione di tale muretto.

Il primo motivo di ricorso di P.A. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1117,1123,1137 e 1102 c.c., il travisamento dei fatti e l’eccesso di potere, dovendo operare per la recinzione posta sul confine perimetrale la presunzione di condominialità, in quanto l’edificio è stato costruito nel senso che il muretto per cui è causa costituisce un elemento decorativo e delimitativo della struttura del complesso e non un corpo aggiunto a tutela della proprietà P..

Il secondo motivo di ricorso di P.A. denuncia sotto un ulteriore profilo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1117,1123,1137 e 1102 c.c., il travisamento dei fatti, l’eccesso di potere e l’errata motivazione, avendo la Corte di Palermo considerato che il cancello carrabile interrompe la continuità del muretto perimetrale senza autorizzazione di apposita delibera condominiale. Avverte la ricorrente che la presenza di tale cancello non vale a determinare la proprietà esclusiva anche del muretto di recinzione perimetrale. Vengono poi richiamate le risultanze del contratto di acquisto della proprietà esclusiva P. del 24 ottobre 1963, come del regolamento di condominio, nei quali non si fa alcuna indicazione del muretto perimetrale. Si evidenziano quindi sette circostanze sul finire della seconda censura a critica dell’impugnata sentenza.

Nel terzo motivo di ricorso P.A. allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 91,112 e 359 c.p.c., l’eccesso di potere e la decisione ultra petitum, avendo la Corte di Palermo rideterminato le spese del primo grado “passando” da Euro 900,00 ad Euro 1.700,00, oltre a condannare l’appellante alle spese di secondo grado, con liquidazione ritenuta eccessiva.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

I primi due motivi vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione. Essi presentano profili di inammissibilità e sono comunque privi di fondamento.

La rubrica di tali motivi allega la violazione degli artt. 1117,1123,1137 e 1102 c.c., ma il contenuto delle censure non espone un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata dalle richiamate prescrizioni legislative, quanto un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, imputabile alla valutazione delle risultanze di causa che la Corte d’Appello di Palermo ha operato nell’esercizio dell’apprezzamento di fatto tipicamente inerente al giudice di merito, e la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo attraverso il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio al quale i motivi in esame non fanno però alcuno specifico richiamo. Peraltro, il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134, attribuisce rilievo soltanto all’omesso esame di un fatto decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) che sia stato oggetto di discussione tra le parti, mentre la ricorrente si limita a lamentare l’omesso o l’erroneo esame di elementi istruttori con riguardo a “fatti”, cioè a dati materiali, episodi fenomenici che sono stati comunque presi in considerazione dalla Corte d’Appello, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). Il secondo motivo, in particolare, contiene riferimenti a documenti (il contratto del 24 ottobre 1963, il regolamento condominiale) ed a circostanze (epoca, dimensioni ed allocazione relative al cancello carrabile) senza rispettare la previsione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto non vengono indicati i relativi “dati”, testuali o extratestuali, che ne dimostrerebbero l’esistenza, nè il “come” e il “quando” tali documenti e circostanze siano stati oggetto di discussione processuale nei pregressi gradi di merito.

La Corte d’Appello di Palermo ha affermato che il muretto perimetrale oggetto di causa appartiene in proprietà esclusiva alla condomina P., perchè tale bene svolge funzione di recinzione del giardino compreso nella porzione privata della stessa e di delimitazione dal viale, senza avere, per le sue ridotte dimensioni, alcun collegamento utilistico con l’edificio comune.

La sentenza impugnata ha così deciso la questione di diritto in modo conforme all’interpretazione giurisprudenziale consolidata in materia.

In tema di condominio negli edifici, un muro di recinzione e delimitazione di un giardino di proprietà esclusiva (come nella specie), che pur risulti inserito nella struttura del complesso immobiliare, non può di per sè ritenersi incluso fra le parti comuni, ai sensi dell’art. 1117 c.c., con le relative conseguenze in ordine all’onere delle spese di riparazione, atteso che tale bene, per sua natura destinato a svolgere funzione di contenimento di quel giardino, e quindi a tutelare gli interessi del suo proprietario, può essere compreso fra le indicate cose condominiali solo ove ne risulti obiettivamente la diversa destinazione al necessario uso comune, ovvero ove sussista un titolo negoziale (quale il regolamento condominiale, di natura contrattuale, o l’atto costitutivo del condominio e, quindi, il primo atto di trasferimento di un’unità immobiliare dell’originario proprietario ad altro soggetto) che consideri espressamente detto manufatto di proprietà comune, così convenzionalmente assimilandolo ai muri maestri ed alle facciate (Cass. Sez. 2, 19/01/1985, n. 145; Cass. Sez. 2, 11/08/1990, n. 8198; Cass. Sez. 2, 03/06/2015, n. 11444).

In tal senso, la Corte d’Appello di Palermo ha spiegato come il muretto di recinzione del giardino P., per le sue obiettive caratteristiche strutturali, serve in modo esclusivo all’uso o al godimento di una sola parte dell’immobile, la quale forma oggetto di un autonomo diritto di proprietà, ed ha così rilevato – in base ad apprezzamento di fatto che rientra fra le prerogative dei giudici di merito ed è sindacabile in cassazione soltanto nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – che si tratta di bene non legato da una destinazione di servizio rispetto all’edificio condominiale, il che fa venir meno il presupposto per l’operatività della presunzione ex art. 1117 c.c. Per quanto detto, si rivelano anche evidentemente privi di decisività i riferimenti che la ricorrente opera al regolamento condominiale, del quale rimane ignota la natura contrattuale (nè valendo altrimenti il regolamento di condominio quale titolo di proprietà: Cass. Sez. 2, 21/05/2012, n. 8012), come al titolo di acquisto P. del 24 ottobre 1963, del quale non si specifica se esso costituisse l’atto costitutivo del condominio, ovvero il primo atto di trasferimento di un’unità immobiliare dell’originario proprietario ad altro soggetto.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per genericità quanto alla assunta “liquidazione eccessiva del grado di appello”, in quanto la ricorrente non specifica gli errori commessi dalla Corte d’Appello, non precisa le voci della tabella dei compensi che si ritengono violate, nè individua quale fosse l’effettivo valore della causa, al fine di dimostrare che la liquidazione compiuta abbia ecceduto i limiti della tariffa corrispondente a detto valore.

Lo stesso terzo motivo è poi da rigettare anche nel suo altro profilo, ove la ricorrente lamenta che la Corte di Palermo abbia condannato l’appellata a rifondere le spese di primo grado, che il Tribunale aveva liquidato in Euro 900,00 (ma ciò ripartendo la soccombenza in ragione del 70% a carico del Condominio e del 30% a carico della P.), rideterminandole in Euro 1.700,00. La Corte di Palermo ha evidenziato come la riforma delle spese processuali di primo grado fosse conseguenza dell’integrale soccombenza della P. derivante dall’esito del giudizio di gravame. La decisione così adottata è mera riaffermazione del consolidato principio secondo cui, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d’appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all’art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. Sez. 6 – 3, 24/01/2017, 1775; Cass. Sez. L, 01/06/2016, n. 11423).

Il ricorso va perciò rigettato e la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione sesta civile – 2 della Corte suprema di cassazione, il 15 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018

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