Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22155 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. III, 05/09/2019, (ud. 15/03/2019, dep. 05/09/2019), n.22155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19048-2017 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IPPOLITO

NIEVO 61 SC D, presso lo studio dell’avvocato ROSSELLA DE ANGELIS,

rappresentata e difesa dall’avvocato NATALE ARCULEO;

– ricorrente –

contro

T.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 409/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 01/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/03/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 15/2/2010, T.A., commercialista, chiese al Tribunale di Sondrio di ingiungere alla cliente P.G. la somma di Euro 50.000, oltre interessi legali e spese del procedimento, sulla base della scrittura privata del 18/12/2006 sottoscritta dall’ingiunta, nella quale la medesima riconosceva il proprio debito nei confronti del T..

La P. si oppose all’ingiunzione disconoscendo ex art. 214 c.p.c. la propria firma apposta in calce alla scrittura privata e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo. A seguito di verificazione della sottoscrizione, con CTU calligrafica, il Tribunale respinse l’opposizione ritenendo che: a) con la scrittura la P. si era impegnata a consegnare Euro 50.000; b) che l’eccezione di estinzione del debito sollevata dalla P. non poteva essere accolta perchè la documentazione contabile fornita dalla stessa aveva data anteriore a quella del riconoscimento; c) che non sussisteva alcuna prova del fatto che le prestazioni professionali rese in favore della P. fossero state integralmente saldate dalla debitrice.

La Corte d’Appello di Milano, adita dalla P., con sentenza n. 409 del 1/2/2017, per quel che ancora qui di interesse, ha ritenuto che in presenza di ricognizione di debito della P. la stessa avrebbe dovuto fornire la prova contraria a quanto riconosciuto, in forza dell’astrazione processuale prodotta dalla ricognizione di debito ex art. 1988 c.c.; che la prova non era stata raggiunta in quanto, dall’interrogatorio formale del T., si desumeva che per la regolazione dei rapporti professionali tra le parti erano state emesse fatture non meglio identificate, poi sostituite con altre identiche da intendersi come acconti e non quali saldi; che dette fatture, pur pagate, erano solo acconti; che le fatture datate 1/12/2006 non erano più rinvenibili nel fascicolo dell’appellante di primo grado e neppure risultavano prodotte le copie degli assegni con cui la P. avrebbe effettuato i pagamenti. Tali pagamenti, tuttavia, essendo stati effettuati in data successiva alla sottoscrizione della ricognizione di debito, potevano pur costituire adempimento dell’obbligazione assunta dalla P. con la scrittura del 18/12/2006, ma nell’impossibilità di ricostruire il rapporto tra le parti e verificare la fondatezza dell’eccezione di estinzione, la Corte d’Appello ha rigettato l’appello. Avverso la sentenza P.G. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Non c’è resistenza da parte di T..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo denuncia la falsa applicazione dell’art. 1988 c.c. in cui la sentenza sarebbe caduta per non aver ritenuto che l’astrazione processuale, tipica della ricognizione di debito, fosse venuta meno a fronte di prove raccolte in giudizio, con particolare riguardo a stralci dell’interrogatorio formale del T.. Ad avviso della ricorrente l’art. 1988 c.c. non potrebbe costituire autonoma fonte di obbligazione, presupponendo pur sempre l’esistenza e la validità del rapporto sostanziale e l’astrazione processuale prevista dall’art. 1988 c.c. sarebbe venuta meno proprio per il riconoscimento svolto in ordine ai rapporti di dare ed avere intercorsi tra le parti. Le dichiarazioni rese dal T. in sede di interrogatorio formale non avrebbero potuto essere utilizzate in favore del dichiarante.

In assenza di operatività dell’astrazione processuale il creditore avrebbe dovuto dimostrare di essere in possesso di un valido titolo di credito al di là di quanto versato dalla P. a saldo e stralcio di quanto dovuto e la Corte d’Appello avrebbe errato nel non tenere in alcun conto nè la portata effettiva delle dichiarazioni del creditore opposto nè le produzioni di essa debitrice opponente e si sarebbe limitata a formulare un principio meramente astratto, con ciò cadendo in violazione dell’art. 1988 c.c..

2. Con il secondo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La sentenza avrebbe omesso di considerare sia che vi era stata una chiara e precisa indicazione del rapporto sottostante sia che il pagamento delle fatture era avvenuto in data successiva a quella del riconoscimento di debito, sicchè avrebbe dovuto dedurre che il credito del T. fosse stato soddisfatto.

1-2 I motivi sono entrambi inammissibili perchè volti a censurare la impugnata sentenza in punto di prova del credito, ed a proporre una soluzione più conforme alle tesi di parte ricorrente. In materia di ricognizione di debito, come è noto, il debitore di un determinato rapporto obbligatorio conferma l’esistenza del debito al creditore, con l’effetto di determinare l’astrazione processuale ed il passaggio dell’onere della prova dell’avvenuta estinzione del debito a carico del debitore. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di promessa di pagamento e ricognizione di debito, una volta che il debitore abbia fornito la prova dell’inesistenza o dell’estinzione del debito relativo al rapporto fondamentale indicato dal creditore (ovvero dallo stesso debitore, essendone il creditore esentato e non essendo la promessa titolata), spetta a chi si afferma comunque creditore l’indicazione di un diverso rapporto sottostante che giustifichi il credito, in quanto il principio dell’astrazione processuale della causa, posto dall’art. 1988 c.c., che esonera colui a favore del quale la promessa o la ricognizione è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale, non può intendersi nel senso Che, al debitore compete l’impossibile prova dell’assenza di qualsiasi altra ipotetica ragione di debito, ulteriore rispetto a quella di cui abbia dimostrato l’insussistenza (Cass., L, n. 17713 del 7/9/2016). Sulla base di tale indirizzo giurisprudenziale colui che vuol fare valere l’estinzione di un debito rispetto al quale vi sia stato un riconoscimento ha l’onere di fornire la prova del fatto estintivo, onere che, in punto di fatto, nel caso in esame, non è stato assolto. La sentenza impugnata dà atto che dai fascicoli di parte non sia possibile verificare la provenienza delle fatture cui le parti si riferivano e che, pertanto, in mancanza di documenti e di precisazione della difesa dell’appellante circa le somme effettivamente pagate e per quali causali non sia possibile ricostruire il rapporto tra le parti e verificare la fondatezza dell’eccezione dell’appellante di avvenuta estinzione del debito. Ne consegue la conferma dell’inammissibilità dei due motivi di ricorso.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese. Occorre invece disporre, a carico della ricorrente, l’onere del cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 15 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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