Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22155 del 02/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 02/11/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 02/11/2016), n.22155
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1851-2015 proposto da:
AVV. D.C., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA
CAVOUR 1, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da
sè medesimo;
– ricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’INTERNO, C.F. (OMISSIS);
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LA SPEZIA, emessa e depositata
il 18/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
D.C. propone ricorso per cassazione contro il Ministero dell’interno in persona del Prefetto di La Spezia, che non resiste con controricorso, avverso la decisione del Tribunale di La Spezia del 18.9.2014 che ha dichiarato improcedibile l’appello a sentenza del GP perchè non risultava notificato e non risultavano neanche rispettati i termini di legge mentre la notifica a mezzo pec del 17.7.2014 era tardiva ed irrituale.
Il ricorrente denunzia: 1) violazione degli artt. 132, 279 e 356 c.p.c. perchè doveva essere adottata la forma della sentenza; 2) violazione dell’art. 348 c.p.c. sempre sulla dichiarata improcedibilità dell’appello; 3) violazione degli artt. 291 e 350 c.p.c..
Le censure, come proposte, non sono risolutive e mancano di interesse non svolgendosi alcun argomento per confutare l’affermazione che (appello non risultava notificato e non risultavano rispettati i termini di legge mentre la notifica a mezzo pec del 17.7.2014 era tardiva ed irrituale.
Correggendo la motivazione va affermato che (appello era inammissibile e non improcedibile.
Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese.
PQM
La Corte rigetta il ricorso dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2016