Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22154 del 25/10/2011

Cassazione civile sez. I, 25/10/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 25/10/2011), n.22154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14654/2010 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministre pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.M.R. ((OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 71, presso lo studio dell’avvocato

ACETO Antonio, che la rappresenta e difende giusta mandato a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 59996/06 RVG della CORTE D’APPELLO di ROMA del

2/02/09, depositato l’08/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- Con il decreto impugnato la Corte di appello di Roma ha accolto la domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, proposta da V.M.R. nei confronti del Ministero della Giustizia in relazione alla violazione del termine ragionevole nella durata di un processo civile incardinato dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque di Napoli, liquidando l’indennizzo nella misura di Euro 3.000,00.

Contro il decreto il Ministero convenuto ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo con il quale denuncia violazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, deducendo che il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza camerale non erano stati notificati con conseguente nullità del provvedimento di concessione di nuovo termine per la notifica. Sì che la Corte di appello non avrebbe potuto decidere nel merito ma avrebbe dovuto dichiarare l’improcedibilità del ricorso.

L’intimata resiste con controricorso.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in Camera di consiglio.

2.- Il ricorso è infondato.

Invero, il Ministero ricorrente invoca erroneamente per il procedimento di equa riparazione la giurisprudenza (peraltro, contraddetta da pronunce successive delle sezioni semplici) delle Sezioni unite circa la perentorietà del termine fissato dall’art. 435 c.p.c. e dall’art. 415 c.p.c., rispettivamente per l’appello in materia di lavoro e per l’opposizione a decreto ingiuntivo in materia di lavoro.

Va, per contro, osservato che la L. n. 89 del 2001, art. 3, non prevede che debba essere assegnato dal presidente della corte di appello un termine (espressamente dichiarato perentorio) per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla controparte, limitandosi a prevedere il termine dilatorio di comparizione di quindici giorni per consentire la difesa all’Amministrazione.

Infatti, la L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4, dispone che “la corte di appello provvede ai sensi dell’art. 737 cod. proc. civ., e segg..

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della Camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, all’amministrazione convenuta, presso l’Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della Camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni”.

Trattandosi di procedimento contenzioso le esigenze di rispetto del contraddittorio esigono la notifica al controinteressato del ricorso e della data dell’udienza di trattazione, entro un termine idoneo ad assicurargli l’utile esercizio del diritto di difesa. A tale fine, deve ritenersi applicabile anche al procedimento camerale in via analogica – attenendo ai requisito dell’atto indispensabili a garantire il contraddittorio – l’art. 164 cod. proc. civ. (arg. da Sez. 1, Sentenza n. 2866 del 17/03/1998).

Ciò, peraltro, è conforme all’orientamento di questa Sezione secondo il quale, nel procedimento camerale per equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, il decreto con il quale la Corte d’appello, dopo avere dato atto della mancata comparizione delle parti in camera di consiglio, dichiara “non luogo a provvedere” sulla domanda, è riconducibile, sia pure in via di mera assimilazione, al provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo ex art. 181 cod. proc. civ., comma 1, che ha natura meramente ordinatoria, in quanto la parte ha la facoltà di chiedere la riassunzione del procedimento, sicchè, essendo privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, non è impugnabile con ricorso per cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 3388 del 20/02/2004).

Nella concreta fattispecie, dunque, risulta correttamente riassunto il procedimento con la rinnovazione della notificazione nel termine assegnato dalla Corte.

Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.

Le spese processuali – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Amministrazione ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 665,00 di cui Euro 100,00 per esborsi oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2011

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