Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22154 del 22/09/2017
Cassazione civile, sez. trib., 22/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.22/09/2017), n. 22154
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. CORBO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1818/2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
S.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 78/2011 della COMM. TRIB. REG. di CAMPOBASSO,
depositata il 21/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
19/07/2017 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.
Fatto
RILEVATO
che, con la sentenza n. 78/3/11 pronunciata il 20.9.2011 e depositata il 21.11.2011, la Commissione Tributaria Regionale del Molise rigettava l’appello proposto, nei confronti della pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso proposto da S.G. avverso l’ordinanza-ingiunzione di irrogazione sanzioni per complessivi Euro 17.042,00, era stata determinata la sanzione applicabile in Euro 1.548,00 per avere, per l’anno 2003, presentato tardivamente n. 33 dichiarazioni contenute in n. 33 files diversi;
che, avverso tale decisione, proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato ad un unico motivo;
che l’intimato non ha svolto attività difensiva;
che il PG non ha formulato richieste.
Diritto
CONSIDERATO
che, con il ricorso per cassazione, si censura la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, L. n. 241 del 2007, art. 7 bis e della L. n. 689 del 1981, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere, secondo l’assunto della ricorrente, erroneamente i giudici di secondo grado ritenuto applicabile la disciplina del cumulo giuridico (di cui appunto all’art. 12 citato) in virtù del principio, implicitamente espresso, del favor rei sancito dello stesso D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3, che, però, non era applicabile attesa la incompatibilità della disposizione determinante la sanzione con le violazioni commesse;
che il ricorso non è fondato e va, pertanto, rigettato perchè la CTR del Molise si è attenuta al prevalente orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. n. 12682/2015; n. 11742/2015; n. 21570/2016; n. 4458/2017), cui si intende dare seguito, secondo il quale, in ipotesi del genere, si applica il cumulo giuridico in forza del principio del favor rei, con specifico riferimento alla distinzione tra violazioni formali e non formali anche nei confronti dell’intermediario;
che la mancata costituzione dell’intimato esclude la necessità di una pronuncia sulle spese, restando le stesse a carico della parte ricorrente soccombente;
che, essendo stato il ricorso per cassazione notificato prima del 31.1.2013 e risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater (tra le altre Cass. Sez. Un. n. 9388/2014).
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017