Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22154 del 02/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 02/11/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 02/11/2016), n.22154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19543-2015 proposto da:

COMUNE DI CASACANDITELLA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LIBORIO

ROMITO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 213/2015 del TRIBUNALE di CHIETI del

15/04/2015, depositata il 15/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata rimessa alla camera di consiglio sulla scorta della seguente relazione:

Il Comune di Casanditella propone ricorso per cassazione contro V.F., che non svolge difese in questa sede, avverso la sentenza del Tribunale di Chieti che rigettato il suo appello a sentenza del GP che aveva annullato verbale per pretesa violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8.

Il tribunale ha statuito che il limite di velocità di 50 Km/h era stato imposto solo con ordinanza dirigenziale 20.3.2012 mentre la contestazione riguardava fatti antecedenti.

Il ricorso, con tre motivi, denunzia: 1) violazione di norme di diritto ed in particolare dell’art. 38 C.d.S. perchè esisteva idonea segnaletica attestante il limite di 50 Km/h; 2) violazione dell’art. 2712 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. in relazione alle prove fotografiche non disconosciute da controparte; 3) omessa o insufficiente motivazione perchè il giudice di appello ha riferito della ordinanza dirigenziale del 20.3.2012 mentre la contestazione riguardava fatti antecedenti ma non ha tenuto conto del documento 19.7.2012, presente in atti, della provincia di Chieti. Le censure, in parte nuove, propongono un riesame del fatto e non impugnano congruamente la ratio decidendi sopra riferita.

In particolare la prima e la terza sembrano prospettare un errore revocatorio, mentre la seconda non supera l’affermazione della sentenza che la presenza di ulteriori segnali, con limite di 50 Km/h, ma evidentemente su altri, specifici e diversi tratti di quella estesa via provinciale, insistentemente affermata dalla difesa del Comune, non può assumere alcun minimo significato.

Donde la proposta di rigetto del ricorso, senza pronunzia sulle spese, in mancanza di difese della V. in questa sede.

Roma 5 maggio 2016.

Il Consigliere delegato.

Il comune ha presentato memoria.

Il collegio condivide e fa propria la relazione rilevando che il ricorso propone nella sostanza un riesame del merito ed un nuovo accertamento in fatto preclusi in questa sede.

Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese, in mancanza di difese di controparte in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il ricorso dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA