Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22153 del 25/10/2011

Cassazione civile sez. I, 25/10/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 25/10/2011), n.22153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18463/2009 proposto da:

M.A. ((OMISSIS)), M.L.

((OMISSIS)), entrambi quali eredi di G.F.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio

dell’avvocato COZZI ARIELLA, rappresentati e difesi dall’avvocato

BALDASSINI Rocco giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ((OMISSIS)), in persona del Ministro in

carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 38/2009 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO del

10/03/809, depositato il 18/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- Con il decreto impugnato la Corte di appello di Campobasso ha dichiarato improcedibile il ricorso, depositato il 17 marzo 2008, proposto da G.F., in proprio e quale erede di M.M., diretto ad ottenere il riconoscimento di equa riparazione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, per il danno non patrimoniale subito per la non ragionevole durata, di nove anni, del giudizio civile di primo grado (avente ad oggetto risarcimento danni da immobile) promosso, con citazione del 15.4.1998 davanti al Tribunale di Avezzano, dal defunto proprio genitore M. M. e proseguito, dal 2002, da essa ricorrente e dai coeredi;

processo civile non complesso nel quale vi era stata acquisizione di c.t.u. e di relativi chiarimenti, e che era stato definito con sentenza depositata il 25.5.2007.

Ha osservato la Corte di merito che il Ministero della Giustizia convenuto aveva eccepito, in via preliminare, l’estinzione del procedimento, stante l’omessa tempestiva notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione.

Secondo la Corte di appello la mancata tempestiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza nel termine assegnato del 31.7.2008 aveva determinato l’improcedibilità della domanda atti per la notificazione. Ciò alla luce di quanto affermato dalle SSUU della Corte di Cassazione nella sentenza, richiamata dall’Avvocatura, n. 20604/2008 e della previsione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4, secondo cui il ricorso introduttivo del procedimento di equa riparazione ed il decreto di fissazione dell’udienza vanno notificati alla controparte. Norma che andrebbe “interpretata nel senso che, a fronte dell’inosservanza del termine assegnato per la notificazione non è possibile consentire la notificazione del ricorso in altro successivo termine”. Peraltro la ricorrente non aveva allegato alcuna giustificazione del mancato rispetto del termine per la notificazione fissato nel decreto.

Contro il provvedimento della Corte di appello M.A. e M.L., quali eredi di G.F., deceduta il (OMISSIS), hanno proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo articolato in più denunce di violazione di legge e vizio di motivazione deducendo, in sintesi, che la L. n. 89 del 2001, nulla prevede in ordine alla perentorietà del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza camerale.

Il Ministero intimato non ha svolto difese, limitandosi a dichiarare di voler partecipare alla discussione.

2.- Il ricorso è fondato.

Invero, la Corte di merito ha erroneamente applicato al procedimento di equa riparazione la giurisprudenza (peraltro, contraddetta da pronunce successive delle sezioni semplici) delle Sezioni unite circa la perentorietà del termine fissato dall’art. 435 c.p.c. e dall’art. 415 c.p.c., rispettivamente per l’appello in materia di lavoro e per l’opposizione a decreto ingiuntivo in materia di lavoro.

Va, per contro, osservato che la L. n. 89 del 2001, art. 3, non prevede che debba essere assegnato dal presidente della corte di appello un termine (espressamente dichiarato perentorio) per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla controparte, limitandosi a prevedere il termine dilatorio di comparizione di quindici giorni per consentire la difesa all’Amministrazione.

Infatti, la L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4, dispone che “la corte di appello provvede ai sensi dell’art. 737 cod. proc. civ., e segg..

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della Camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, all’amministrazione convenuta, presso l’Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della Camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni”.

Trattandosi di procedimento contenzioso le esigenze di rispetto del contraddittorio esigono la notifica al controinteressato del ricorso e della data dell’udienza di trattazione, entro un termine idoneo ad assicurargli l’utile esercizio del diritto di difesa. A tale fine, deve ritenersi applicabile anche al procedimento camerale in via analogica – attenendo ai requisiti dell’atto indispensabili a garantire il contraddittorio – l’art. 164 cod. proc. civ. (arg. da Sez. 1, Sentenza n. 2866 del 17/03/1998).

Nella concreta fattispecie, peraltro, dallo stesso decreto impugnato risulta che il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza camerale sono stati notificati rispettando il termine per comparire prescritto dalla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4 (notificazione avvenuta il 16.9.2008 per l’udienza camerale dell’11.11.2008).

Il decreto impugnato, dunque, deve essere cassato con rinvio per nuovo esame e per le spese alla Corte di appello di Campobasso in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese alla Corte di appello di Campobasso in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2011

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