Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22153 del 12/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/09/2018, (ud. 10/04/2018, dep. 12/09/2018), n.22153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11036-2017 proposto da:

EDIL DUE EFFE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DANIELE GRECO;

– ricorrente –

contro

S.G., C.A., T.T.,

D.M.P.;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il

06/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/04/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Edil Due Effe s.r.l. propone ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso il decreto n. 2842/2017 con cui il tribunale di Firenze, nell’ambito di un procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. proposto dal sig. S.G. per verificare lo stato di un immobile che costui aveva acquistato dalla odierna ricorrente, ha liquidato il compenso del CTU in Euro 3.274,68 oltre spese, ponendolo provvisoriamente a carico solidale delle parti.

Nè il sig. S., nè le altre parti che hanno partecipato al procedimento per accertamento tecnico preventivo (ed alle quali pure è stato notificato il presente ricorso per cassazione), hanno depositato controricorso.

La causa è stata discussa nell’ adunanza di camera di consiglio del 10 aprile 2018, per la quale il ricorrente ha depositato anche memoria illustrativa.

Il ricorso straordinario si articola in due motivi.

Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 696,91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, impugnando il decreto nella parte in cui condanna la ricorrente al pagamento del compenso del CTU nominato per l’accertamento tecnico preventivo in solido con le altre parti, invece di porre tale esborso provvisoriamente a carico della sola parte istante S.G..

Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta il difetto di motivazione della statuizione con cui essa era stata condannata in solido alle spese del procedimento per accertamento tecnico preventivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

La società ricorrente chiede inoltre accertarsi la responsabilità aggravata di S.G. ai sensi dell’art. 96 c.p.c., commi 1 e 3.

La causa è stata discussa nell’ adunanza di camera di consiglio del 10 aprile 2018, per la quale la società ricorrente ha depositate una memoria illustrativa.

Il ricorso è ammissibile, alla stregua del principio che, in tema di accertamento tecnico preventivo, il provvedimento di liquidazione delle spese a carico di una parte diversa dal ricorrente – tenuto ad anticiparle non è previsto dalla legge, ha natura decisoria e carattere definitivo, sicchè può essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione (Cass. 21756/15, Cass. 21888/04); esso va altresì giudicato fondato, alla stregua del principio che il carico delle spese liquidate in tema di accertamento tecnico preventivo spetta, in via esclusiva, alla parte ricorrente in virtù dell’onere dell’anticipazione e del principio di causalità, salva la disciplina finale delle spese complessive (ivi comprese quelle per l’esecuzione dell’accertamento tecnico preventivo), in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., all’esito dell’eventuale giudizio di merito che sia seguito. (da ultimo, Cass. 1273/2013, Cass. 324/2017).

Non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda di condanna dell’intimato S. per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..

Il ricorso va quindi accolto e il decreto gravato va cassato in parte qua; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può pronunciarsi nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ponendo provvisoriamente a carico esclusivo della parte che ha proposto il ricorso per accertamento tecnico preventivo il compenso del c.t.u. liquidato nell’impugnato decreto.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa in parte qua il decreto impugnato e, decidendo nel merito, pone il compenso del c.t.u. liquidato in detto decreto provvisoriamente a carico esclusivo della parte che ha proposto il ricorso per accertamento tecnico preventivo.

Condanna il sig. S.G. a rifondere alla società ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.500, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018

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