Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22153 del 02/11/2016

Cassazione civile sez. VI, 02/11/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 02/11/2016), n.22153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 27035/2015 proposto da:

N.M., P.G.E., elettivamente domiciliati

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato ANNA SCIFONI giusta delega in

atti;

– ricorrenti –

contro

G.C., T.A., O.M., S.F.M.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 2640/2015 del TRIBUNAI,E di VELLETRI del

15/10/2015, depositata il 16/10/2015;

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. CARMI SGROI

chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti

il ricorso per regolamento indicato in premessa, con le conseguenze

di legge;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. – N.M. ed P.G.E. propongono istanza di regolamento di competenza contro l’ordinanza con la quale il giudice designato del Tribunale di Velletri ha accolto l’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, proposta da G.C., contro il decreto che ha liquidato il compenso spettante a quest’ultima quale c.t.u. nominata in una causa civile di regolamento di confini ed apposizione di termini. A base dell’istanza, la deduzione per cui competente a provvedere è il capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento opposto, esclusa ogni possibilità di delega. Di conseguenza, l’eventuale sostituzione del Presidente del Tribunale con un magistrato diverso determinerebbe una nullità assoluta, inerente alla costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 c.p.c..

1.1. – Le altre parti – G.C., T.A., O.M. e S.F.M. – non hanno svolto attività difensiva.

1.2. – Il Procuratore generale ha rassegnato le proprie conclusioni scritte, nei termini che seguono: “(…) in primo luogo, sussiste una ragione di carattere processuale preclusiva della stessa proponibilità del regolamento di competenza, come tale: la relativa questione, oggi sollevata, infatti, non è stata mai posta nell’ambito del giudizio di opposizione a liquidazione del compenso (cfr. i verbali del procedimento in atti), ed in particolare non lo è stata entro lo sbarramento costituito dall’art. 38 c.p.c., nel testo modificato dalla L. n. 69 del 2009, che, secondo il qui condiviso indirizzo della Corte, costituisce una “generale barriera temporale alla possibilità di rilevare tutti i tipi di incompetenza”, barriera conseguentemente applicabile, proprio per il suo tratto di generalità, non soltanto ai processi di cognizione ordinaria ma anche ai procedimenti di tipo camerale (Cass., n. 5257/2012); sicchè, per questo primo profilo, non essendovi ragione di sottrarre il procedimento in discorso alla regola unitaria di cui si è detto, il ricorso deve dirsi, in limine, inammissibile; in secondo luogo, sussiste una ulteriore ragione processuale di inammissibilità del ricorso, rappresentata dalla qualificazione della questione di riparto tra Presidente dell’Ufficio giudiziario e giudice addetto allo stesso Ufficio giudiziario in termini di questione di competenza (come espressamente afferma il ricorso, par. 2.2. e 2.3.); dovendosi, invece, sia negare tale qualificazione in linea di principio sia negare la consequenziale invalidità per vizio di costituzione del giudice, poichè, se è vero che nel sistema posto dal D.P.R. n. 170 del 2002, art. 170, (sia nel testo anteriore che in quello successivo al D.Lgs. n. 150 del 2011, stante l’invarianza normativa sul punto) l’attribuzione della competenza al Capo dell’Ufficio quanto al procedimento di controllo nei giudizi di opposizione alla liquidazione di compensi ha carattere funzionale e definisce una attribuzione del Presidente dell’Ufficio quale organo monocratico, ciò vale in relazione al rapporto che si delinea tra il titolare della competenza e altro organo giudiziario (ad esempio, rispetto al Tribunale in composizione collegiale) (cfr. per un caso Cass., n. 15940/2015), poichè è limitatamente a tale ipotesi che si ha esplicazione di funzioni decisorie da parte di organi e di magistrati ai quali esse non sono attribuite dalla legge; ma non vale anche nel rapporto “interno” tra il Capo dell’Ufficio e un giudice dello stesso Ufficio operante sempre quale organo monocratico in base a delega del primo, come nella specie si verifica (cfr. esplicitamente il ricorso, pag. 3, nonchè v. in atti il provvedimento 30 aprile 2014 di delega del Presidente del Tribunale al giudice incaricato); in tale ultima evenienza, infatti, non può in radice porsi un problema di competenza, dato che la competenza affidata a un “giudice singolo” ex art. 170 del T.U. sulle spese di giustizia ed ora, per il rinvio normativo dello stesso art. 170, D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 15, porta logicamente a escludere che integri una questione di tale genere la distribuzione degli affari all’interno dello stesso Ufficio, effettuata secondo Tabelle di organizzazione, non potendo mai qualificarsi come violazione di regole sulla competenza la trattazione di un procedimento da parte del Presidente dell’Ufficio ovvero da parte di un giudice da questi delegato (Cass. n. 9879/2012; Cass. n. 15940/2015 cit.); la censura posta con il ricorso, dunque, conduce anche per questa via alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso stesso, in quanto con esso è rimessa una questione non di competenza; nè vi sarebbe ragione di svolgere una conversione del ricorso per regolamento in impugnazione “ordinaria” per cassazione sotto il profilo della deduzione di una nullità per vizio di costituzione del giudice, perchè proprio per la medesima ragione appena detta la sussistenza di una (valida) delega dal Presidente del Tribunale al giudice designato che ha adottato il provvedimento impedisce di ravvisare nella vicenda procedurale una qualsiasi ragione di invalidità; “il Presidente” dell’Ufficio “in funzione di giudice monocratico ben può delegarla (la decisione, n.d.r.) a un presidente di sezione (anche di quella che ha emesso il provvedimento oggetto dell’opposizione) il quale deciderà anch’egli quale organo monocratico”: così Cass., n. 15940/2015 citata, in motivazione, con notazione che vale anche a sterilizzare la censura di cui al punto 2.3. del ricorso in esame circa l’attribuzione delle delega allo stesso ufficio (o meglio, articolazione dell’Ufficio) che aveva deciso in sede di opposizione al decreto originario di liquidazione del compenso al c.t.u.; (…) pertanto deve concludersi, in via principale, per la declaratoria di inammissibilità e, in subordine, di infondatezza del proposto ricorso”.

2. – Le conclusioni del Procuratore generale vanno integralmente condivise, ravvisandosi la duplice ragione d’inammissibilità del ricorso come innanzi rilevata (deduzione tardiva della questione e inconfigurabilità di un riparto di competenza tra giudici facenti parte del medesimo ufficio giudiziario).

E benchè convertibile in ricorso ordinario per cassazione, il ricorso è ad ogni modo infondato, in quanto la violazione dell’art. 158 c.p.c., è configurabile nella sola ipotesi di atti giudiziari posti in essere da persona estranea all’ufficio e non investita della funzione esercitata (tale vizio è stato escluso da Cass. n. 5941/00 con riferimento ad una fattispecie di ricorso L. Fall., ex art. 209 – nel testo anteriore alla modifica di cui al D.Lgs. n. 270 del 1999 – proposto direttamente al giudice delegato alle procedure concorsuali del tribunale, anzichè al presidente del tribunale stesso, cui spettava il compito di nominare “un giudice per l’istruzione ed i provvedimenti ulteriori”; da Cass. S.U. n. 8366/07 nel caso di sottoscrizione di un decreto ingiuntivo da parte, anzichè del Presidente del Tribunale, di un magistrato facente le funzioni di questi, trattandosi, pur in presenza di circostanze ostative alla operatività della delega, di una mera irregolarità organizzativa, interna all’ufficio giudiziario; da Cass. n. 18355/10 nell’ipotesi di autorizzazione all’esecuzione immediata, ai sensi dell’art. 482 c.p.c., data da un giudice delegato soltanto oralmente dal Presidente del Tribunale competente per l’esecuzione, trattandosi di provvedimento che attiene all’organizzazione interna dell’ufficio giudiziario; da Cass. n. 4889/81, nel caso di fase presidenziale del giudizio di separazione svolta da un giudice delegato dal Presidente, anche se della sostituzione non è stata data comunicazione alle parti, in quanto la stessa non incide nè sulla costituzione del giudice, nè comporta violazione del principio del contraddittorio).

3. – In conclusione il ricorso va respinto.

4. – Nulla per le spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva.

5. – Ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti, in solido tra loro.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 2 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2016

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